Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5819
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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Anche nei procedimenti disciplinari a carico di medici deve ritenersi vigente il principio della immutabilità della composizione del collegio giudicante, onde assicurarne, da un lato, la precostituzione (e, cioè, la "naturalità"), dall'altro, l'imparzialità, con la conseguenza che la violazione del detto principio, in relazione alla possibilità di una strumentale modificazione della composizione dell'organo (attraverso assenze "mirate") vulnera il diritto della difesa rispetto alla legalità della forma e delle garanzie procedurali dell'"iter" disciplinare, sicché il provvedimento conclusivo si palesa illegittimo, in quanto promanante da un collegio illegittimamente composto (dacché variato nel corso della procedura).

Il procedimento disciplinare a carico di un medico deve svolgersi nel contraddittorio con la parte incolpata previa formalizzazione e contestazione dell'accusa e concludersi con un provvedimento decisorio, riconoscendo altresì, all'incolpato stesso, la facoltà di farsi assistere, nel corso di tutto il procedimento, da un difensore o da un esperto di fiducia (sempre che, al riguardo, risulti avanzata esplicita istanza). L'assenza di un difensore tecnico non è, peraltro, causa di nullità del procedimento (e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa), posto che sia l'ordine, sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5819
    Data del deposito : 12 giugno 1999

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