Sentenza 26 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2002, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 / / Z 5 4 A / . R 6 N A 2 T ce I S . I R R . & 0.0955/02 G P A . . E L D T R L L U A E A B . D I D B I R A S E A T T N T I E 1 S N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R 3 I E 1 E S A . T E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.10215.98 Cron.2560 Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. GIOVANNI OLLA Rep. CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO Ud.23.10.01 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO:processo Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. motivi nuovi in CONSIGLIERE Dott. FRANCESCO TIRELLI appello ha pronunciato la seguente limiti SENTENZA sul ricorso proposto da: BALZERANI COSTRUZIONI SRL. con sede in Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore> RA Vetulio, in atti generalizzato, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Feliziani di Rieti per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma via Avezzana 31 presso lo studio dell'avv. Enrico Guidi ricorrente
contro
Ministero delle Finanze ки 8 8 0 7 intimato, non costituito avversO la sentenza n. 125.50.97 in delladata 13.3.97 Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 10.4.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.10.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Feliziani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso di accertamento notificato il 12.9.94, 1'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Rieti rettificava in aumento il reddito dichiarato dalla srl. RA per l'anno 1992 da lit. dell'imponibile era 30.322.000 a lit. 367.395.000. Tale aumento SAZION dovuto alle seguenti poste: costi per un'autovettura Porche, non inerenti;
riconoscimento di una fattura passiva emessa dalla IA mancato Edilcostruzioni erl., in quanto < dall'esame della documentazione non esiste alcun rapporto tra tale società e la RA srl.>; 2 ки mancato riconoscimento di altra fattura passiva di lit.
6.000.000 emessa dalla IA srl. per servizi elaborazione dati contabili>; mancato riconoscimento di costi per omaggi, corrispondenti a otto fatture passive, per complessive lit. 10.460.774. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la 2. contribuente, censurando genericamente la motivazione addotta dall'ufficio. Detta Commissione confermava l'accertamento per quanto attiene ai soli costi dell'autovettura, mentre annullava l'avviso di accertamento stesso relativamente alle ulteriori riprese a tassazione. I primi giudici ritenevano che i costi portati in detrazione dalla ricorrente fossero inerenti e deducibili;
in particolare, venivano ammesse in deduzione le fatture emesse dalla srl. IA, in quanto attinenti a prestazioni e servizi eseguiti in favore della ricorrente, risultanti dalla contabilità ed aventi il requisito dell'inerenza con l'attività dell'impresa.
3. Proponeva appello l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette sostenendo che la fattura emessa dalla IA Edilcostruzioni srl. risultava oltremodo generica: < prestazioni effettuate per vostro conto, dalla costituzione a tutto il 1992>. Non veniva precisato in adempimento di quale impegno assunto dalla IA srl. tali prestazioni fossero state effettuate ed era inimmaginabile che a fronte di prestazioni per ben lit. 218.218.000 non ci sia alcun atto scritto tra le parti>; non può essere considerato inerente un costo di tale entità sulla base di semplici affermazioni di parte. 8 e dall'esibizione di una fattura oltremodo irregolare а causa della sua estrema genericità>. Parimenti, non era possibile stabilire quale tipo di elaborazione dati la IA srl. potesse avere svolto per la RA srl.. Quanto agli omaggi, l'ufficio dubitava della loro inerenza in relazione al tipo di oggetti ed al loro valore.
4. La Commissione Tributaria Regionale confermava l'indeducibilità della fattura di lit. 280.218.000 Iva compresa a causa della necessari per individuare le mancata indicazione dei dati srl., la loro veridicità ed prestazioni fornite dalla IA inerenza, le specifiche tecniche e stati di avanzamento descrittivi. Inoltre la RA srl. non forniva alcun elemento sulla contabilizzazione dei costi al 31.12.91 per fatture da ricevere ed in corrispondenza con le rimanenze finali per lavori in corso annotate dalla IA srl.
5. Viceversa, la Commissione Tributaria Regionale riconosceva la deducibilità dei costi a titolo di elaborazione dati contabili ed omaggi. In tal modo, unica ripresa a tassazione confermata dalle commissioni tributarie di merito rimaneva quella attinente al n. 2 dell'avviso di accertamento.
6. Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione la RA srl., deducendo un unico motivo. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 7. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 57 del Decreto Legislativo n. 546.92 e 345 Codice di Procedura Civile: l'Ufficio ha inizialmente motivato l'accertamento con la dicitura in quanto dall'esame della documentazione non esiste alcun rapporto tra tale società (IA) e la RA srl.>; documenti prodotti,travolta tale motivazione dai 1'amministrazione ha proposto appello mutando radicalmente il sostituendo cioè l'asserita mancanza di motivo dell'accertamento, con una qualificazione dei costi non inerenti, non rapporti documentati о documentati in modo non idoneo>. Il Giudice di appello ha seguito 1'Amministrazione sulla strada della nuova motivazione, insistendo circa la mancanza, sulla fattura contestata, delle indicazioni di cui all'art. 21 D.P.R. n. 633.72: in tal modo, la Commissione Tributaria Regionale ha esorbitato dal thema decidendum> in violazione del divieto di introdurre nuovi motivi e nuove ragioni. T O N 8. Il motivo è infondato. Va premesso, in linea generale, che nel processo tributario è precluso all'Amministrazione mutare l'accertamento nel corso del giudizio e sostituire ad un motivo di accertamento altro motivo non enunciato nel primo atto. Trattasi di applicazione al procedimento tributario del generale divieto di mutare la domanda in corso di causa, intendendosi come mutamento S lau della domanda sia la modificazione del petitum>, sia quella della causa petendi>. - per modificazione 9. Si ha domanda nuova -inammissibile in appello della causa petendi> quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al comportano il mutamento dei fatti giudice di secondo grado, azionato, modificando l'oggetto costitutivi del diritto sostanziale (petitum> sostanziale) dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio ( Cass.
3.8.2001 n. 10737). Si è ritenuto sussistere un mutamento della causa petendi> tra domanda di dichiarazione di nullità di una delibera condominiale per violazione dell'art. 1120 Codice Civile in relazione all'art. 26 della Legge n. 10.91, e atto di appello incentrato sulla mancata documentazione dell'utilità sociale dell'innovazione per mancanza di dimostrazione del risparmio energetico tramite idonea relazione tecnica. 10. Si è ritenuto ancora (Cass. 17.7.2001 n. 9711) che la domanda di risarcimento del danno da accessione invertita sia diversa da quella di corresponsione dell'indennità di espropriazione, a causa della. novità del petitum>. 11. Chiesto il risarcimento del danno da incidente stradale ex art. 2043 Codice Civile nei confronti di un ente proprietario di una strada per mancata eliminazione di insidia, non è possibile una 6 lau mutare la causa petendi > nella responsabilità per violazione dell'art. 2051 Codice Civile (Cass.12.6.2001 n. 7938). Con riguardo alla materia tributaria, si è ritenuto (Cass. 17.2.2001 n. 2340) che il giudice tributario non può, a pena di inammissibilità, convertire la causa petendi> da condono tombale ex art. 18 della Legge n. 413.91 a mancanza di motivazione circa la deducibilità di determinati oneri. 12. Nella fattispecie in esame, la motivazione dell'avviso di accertamento è incentrata sulla mancanza di rapporti tra soggetto emittente di una fattura e soggetto utilizzatore;
nell'atto di appello, l'Ufficio parla di fattura oltremodo generica, dubitando dell'esistenza delle prestazioni effettuate, dell'impegno contrattuale assunto, in mancanza di alcun atto scritto nonostante 1'importo dei lavori dichiarati. L'inerenza e deducibilità degli importi è a questo punto una pura e semplice supposizione non suffragata da alcun elemento probante>. 13. Il problema è stabilire se con tale correzione di rotta> 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato abbia posto in essere un vero e proprio mutamento della causa petendi>, ovvero una semplice emendatio libelli>, vale а dire una precisazione del motivo di accertamento, una puntualizzazione del fatto 1'Amministrazione ha 14. Dall'avviso. di accertamento, risulta che l'esistenza dei rapporti economici tra IA srl. e contestato all'emissione della fattura in RA srl. sottostanti si ricava che i costi non sono questione. Dall'appello, 7 ви documentati, le prestazioni sono indicate in modo generico ed impreciso, non supportate da documentazione contrattuale. Dalla mancanza di rapporti economici tra le due società -emittente e ricevente il discorso si sposta sulla mancanza di prova dei rapporti stessi. 15. Ad avviso di questa Corte, 1'Amministrazione non ha mutato la causa petendi>, in quanto parlare di mancanza di prova del rapporto sottostante all'emissione di una fattura non è Cosa diversa sul piano processuale, dall'allegare la mancanza del rapporto stesso. In altri termini, affermato in un avviso di accertamento che una fattura non viene riconosciuta come deducibile, a causa della mancanza di rapporti> tra cedente e cessionario, non è inibito all'ufficio precisare, in appello, che il suddetto disconoscimento è dovuto alla mancanza di prova dei rapporti> tra i due cennati soggetti. Quindi, nè l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette è incorso nel divieto di mutare il titolo della domanda, nè il giudice di appello è incorso nel vizio denunciato, in quanto la motivazione addotta (genericità della fattura, non accompagnata da idonea documentazione inerente SSAZIO ai rapporti economici tra i due soggetti) è sovrapponibile alla mancanza di rapporti> tra emittente e cessionario menzionata nell'avviso di accertamento. 16. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l'Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita. 8 РОМ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese Così deciso in Roma, in camera di consiglio, IL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI OLLA Ar IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA ашили IL CANCELLIERE C1 DO NI O C R T E R T addi 23 ottobre 2001. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GEN. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 DO NI E 6 N 8 S 9 O I 1 . / Z N A 4 I A / 6 R R 5 2 T A . S . I T L R " . L G P U . A E B D . R I B L R A E A T T A D D I I 1 S R 3 E N 1 E T E S T . N I E N A S A E M