Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2010, n. 32337
CASS
Sentenza 18 giugno 2010

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale della libertà, decidendo su istanza di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale, abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria ritenuta territorialmente competente. (Nella specie il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione per contestare l'erroneità della decisione per avere la stessa omesso di valutare documentazione comprovante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2010, n. 32337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32337
Data del deposito : 18 giugno 2010

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