Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale della libertà, decidendo su istanza di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale, abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria ritenuta territorialmente competente. (Nella specie il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione per contestare l'erroneità della decisione per avere la stessa omesso di valutare documentazione comprovante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2010, n. 32337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32337 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/06/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1047
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17699/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) CH GI NT, N. IL 14/07/1955;
avverso l'ordinanza n. 138/2010 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 18/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO A., per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensore avv. Colaleo L. e Cesarani G..
RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta impugna l'ordinanza in epigrafe indicata nella parte in cui, il giudice del riesame ha annullato l'ordinanza cautelare limitatamente alle ipotesi di reato, enunciate nei capi b) e m), relative all'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di indicare nella dichiarazioni dei redditi elementi passivi fittizi. Il Tribunale del riesame, all'esito della propria pronuncia, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e disposto la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Milano, competente per territorio.
Il pubblico ministero rileva, in relazione al capo b), l'erroneità della decisione fondata sul rilievo che agli atti manca la prova dell'inserimento degli elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi, documento trasmesso dal "Gico" della Guardia di finanza. Anche per quanto riguarda il capo m), per il pubblico ministero, il giudice del riesame a svolto un'analisi superficiale della documentazione agli atti, dalla quale emergeva senza alcun dubbio la riconducibilità della Società Igea a Marchetti e Tramontana. Si tratta di una erronea ricostruzione dei fatti smentita anche, per il ricorrente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché l'ordinanza impugnata, a prescindere dalla rinnovazione o meno nel termine stabilito dall'art.27 c.p.p., ha perso ogni efficacia e, per tale motivo, le valutazioni sono, senza preclusione alcuna, del giudice cui è stata attribuita la competenza. Del resto, il giudice del riesame che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può avere alcuna cognizione su un eventuale ripristino della misura, là dove l'ordinanza impugnata fosse annullata sul punto da questa Corte, e, altrettanto il pubblico ministero, una volta pronunciata dal giudice la declaratoria di incompetenza non è più legittimato, e in ogni caso, è carente di interesse a far valere il diritto all'azione e ogni domanda cautelare che spetta all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
La perdita di efficacia dell'ordinanza, dopo decorso fruttuosamente o meno il periodo dei venti giorni, non determina alcuna preclusione o giudicato cautelare e il giudice competente per territorio è titolare della cognizione senza limitazione alcuna. Va ribadito che il giudice del riesame, una volta che dichiari la propria incompetenza, non può riformare e annullare il provvedimento impugnato, salva una valutazione nei limiti del fumus sulla legalità del provvedimento adottato e sulla sussistenza delle ragioni d'urgenza, unico presupposto cui è condizionato l'adozione del provvedimento di custodia cautelare e la temporanea efficacia della durata di venti giorni per assicurare l'intervento del giudice competente.
Il ricorso è, dunque, inammissibile per carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2010