Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
Con riferimento alla facoltà di pensionamento anticipato riconosciuta dall'art. 27 legge n. 223 del 1991 (disposizione riprodotta in successivi decreti legge e infine nell'art. 1 bis D.L. n. 364 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 406 del 1992), deve ritenersi che il relativo trattamento pensionistico decorra dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la trasmissione all'INPS, a cura del datore di lavoro, delle domande presentate dai lavoratori, e ciò anche nell'ipotesi in cui tale trasmissione sia avvenuta in data anteriore alla scadenza dei termini finali previsti per la presentazione della domanda dei lavoratori e per la trasmissione delle stesse all'INPS da parte del datore di lavoro (rispettivamente, trenta giorni dalla comunicazione del prescritto accertamento del CIPE in ordine alle eccedenze dei posti di lavoro nelle aziende interessate e dieci giorni dalla scadenza del primo termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. AL DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IL, CI VI, CA AL, NI NO, DI RM IN, LI CE, IA ER, MA ARNAL, SS AG, RI IO, IA TI, RO CH, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G FERRARI 2 presso lo studio dell'avvocato ERNESTO CARPIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ANTONINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NP - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE CH DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PIRELLI PNEUMATICI SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3/A/8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 15282/99 proposto da:
PIRELLI PNEUMATICI SOCIETÀ PER AZIONI (GIÀ PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI), elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3 SC A INT 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
NP ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, CH DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
RI IL, CI VI, CA AL, NI NO, DI RM IN, LI CE, IA ER, MA ARNAL, SS AG, RI IO, IA TI, RO CH;
- intimati -
avverso la sentenza n. 15317/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/08/98 - R.G.N. 55079/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma un gruppo di ex dipendenti della LL, collocati in pensione anticipatamente (ai sensi del D. L. n. 293/92, reiterato con D. L. n. 364/92 convertito in L. n. 406/92)
convenivano in giudizio l'NP per il riconoscimento, in via principale, che il rapporto di lavoro era terminato il 30 giugno 1992 e quindi per la corresponsione del rateo di pensione relativo al mese di luglio 1992 e la LL per il pagamento, in via subordinata, dello stipendio per il mese di luglio, ove venisse riconosciuta la fondatezza della tesi dell'NP, secondo cui il rapporto di lavoro era proseguito fino al 31 luglio.
L'NP e la LL contestavano, per ragioni opposte, la fondatezza della domanda proposta, rispettivamente, nei loro confronti od il pretore, in accoglimento della domanda principale, condannava l'NP al pagamento del rateo di pensione del mese di luglio 1992, oltre accessori.
Il Tribunale di Roma, investito in grado di appello ad istanza dell'NP, con appello incidentale degli originari ricorrenti, con sentenza - del 16.28/8/98, riformava la decisione, rigettando la domanda nei confronti dell'NP; dichiarava poi che il rapporto di lavoro si era protratto fino al 31 luglio 1992, ma condannava la LL al pagamento in favore degli appellanti incidentali solo delle somme dovute a titolo di differenze, per TFR, rigettando le altre domande proposte contro la medesima società.
Precisava il giudice del riesame che l'accertamento della data di cessazione del rapporto di lavoro dipendeva dall'interpretazione dell'art. 30, 4^ comma, del D.L. n. 293/92 (che riproduceva l'art. 27, 41 comma della L. n. 223/91 e che sarà in seguito riportato).
In punto di fatto, la delibera del CIPE era del 12/6/92, ma era stata pubblicata sulla - G. U del 30/6/92; le domande di prepensionamento dei lavoratori erano state trasmesse all'NP il 23 -24/6/92. L'estinzione del rapporto di lavoro secondo VNP sarebbe avvenuta nel luglio 1992, mentre secondo la LL in data 30 giugno. La prima tesi era fondata per le seguenti considerazioni: la norma assegnava all'impresa il termine di 10 giorni dalla scadenza da quello concesso ai lavoratori per la presentazione della domanda e che era di 30 giorni dalla comunicazione all'impresa del provvedimento del CIPE;
il termine per l'impresa decorreva quindi dalla scadenza del termine precedente assegnato ai lavoratori, con la conseguenza che quest'ultimo termine - doveva essere "considerato in astratto - cioè interamente considerato - e non in concreto, cioè nel momento in cui effettivamente i lavoratori hanno presentato le loro domande di pensionamento". Sarebbe stato del tutto illogico assegnare all'impresa, un termine perentorio, che decorreva dal momento variabile di presentazione delle domande dei lavoratori;
i termini assegnati erano strumentali a consentire - all'NP di poter varare, - entro un tempo ragionevole, le relative procedure di prepensionamento di migliaia di lavoratori, cosa che sicuramente non poteva essere fatto nel 3 o 4 giorni decorrenti dalla presentazione, da parte della LL, delle domande all'NP (dal 23/24 giugno, fino al 30 dello stesso mese).
Inoltre, alla data di presentazione delle domande il provvedimento del CIPE non solo non era stato comunicato, ma non era stato, pubblicato sulla G.U..
L'appello principale dell'NP doveva quindi essere accolto e la domanda nei confronti dello stesso rigettata.
L'appello incidentale dei lavoratori, invece, era parzialmente fondato: doveva essere riconosciuto che il rapporto di lavoro si era estinto il 31 luglio 1992, perché lo scioglimento del rapporto era stato fissato direttamente dalla legge, con conseguente irrilevanza dell'accordo delle parti sociali che fissava la cessazione al 30 giugno.
Spettavano quindi ai lavoratori il diritto alle differenze. per TFR in relazione al proseguimento del rapporto fino al 30 luglio 1992, anche se le stesse non potevano essere liquidate in questa sede, perché non erano state quantificate. Nessuna somma. però poteva essere riconosciuta a titolo di retribuzione, perché non c'era stata prestazione dell'attività lavorativa e nemmeno la relativa offerta da parte dei lavoratori, in quanto le parti sociali avevano concordato lo scioglimento del rapporto con decorrenza 30 giugno 92. Nè le somme potevano essere riconosciute a titolo di risarcimento del danno, mancando sia la responsabilità contrattuale del datore, che confidava nello scioglimento nei termini concordati, e sia la responsabilità aquiliana essendo il comportamento della LL conforme agli accodi collettivi, recepiti, sul piano individuale dagli stessi lavoratori.
Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i lavoratori con atti notificati il 27/7/99, fondato su due motivi, e la LL Pneumatici Spa, con atto notificato il 28/7/99, fondato su due motivi illustrati con memoria.
Resistono l'NP e la LL con controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 27 L. n. 223/91, 3 D. L. n. 293/92, 1 D. L. n. 363/92 e L. n. 406/92 (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deducono i lavoratori ricorrenti che la questione dibattuta fra le parti consiste nel verificare se, in presenza di un termine finale per i lavoratori decorrente dalla comunicazione del provvedimento del CIPE e dell'ulteriore termine posto a carico dell'azienda per la trasmissione all'NP delle domande, l'impresa potesse consegnare le stesse contemporaneamente alla pubblicazione del provvedimento del CIPE sulla G.U. Questo provvedimento è immediatamente efficace.; ed anche se si ritenga necessaria la sua pubblicazione sulla G.U., la stessa è avvenuta il 30/6/92 e quindi - nulla può vietare l'immediato adempimento della procedura di prepensionamento: i termini previsti dalla legge sono tutti termini finali, entro cui vanno effettuati gli adempimenti, con la conseguenza che niente impedisce il compimento degli atti prima dello spirare del termine finale, con i soli limiti dell'esistenza della norma e del completamento del procedimento amministrativo.
La legge non pone un divieto di presentazione delle domande all'NP prima che sia spirato il termine ultimo previsto per la raccolta delle domande dei lavoratori interessati ed errata è la giustificazione data dal Tribunale per la sua interpretazione restrittiva, in quanto l'NP già conosceva fin dal 1991 i meccanismi del prepensionamento ed aveva già avviato da tempo le necessarie procedure. L'unica norma tassativa è quella dell'art. 27 L. 223/91 che prevede l'estinzione del rapporto di lavoro
"nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione", onde assicurare l'immediata continuità fra la cessazione del rapporto e l'inizio del trattamento pensionistico. All'NP in ogni caso è sempre riservato lo spatium deliberandi di 120 giorni per il completamento delle pratiche di pensionamento. Il provvedimento del CIPE ha comunque efficacia immediata, prima della sua pubblicazione sulla G. U., e questo avvalora la tesi, dei ricorrenti in ordine alla erronea interpretazione fornita dal tribunale.
Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deducono, in via subordinata, i ricorrenti lavoratori, che ove si ritenga fondata la tesi del Tribunale sulla risoluzione del rapporto di lavoro al 31/7/92 si dovrebbe affermare la nullità degli accordi sindacali che indicano il 30 giugno come data di risoluzione. Tale volontà delle parti non è stata nemmeno ricercata nella sentenza impugnata, che anche sotto questo profilo deve essere cassata, in caso di conferma della interpretazione della legge data dal Tribunale. Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 27 L. n. 223 del 23/7/91 e delle corrispondenti norme del D. L. n. 293/92, D. L. n. 345/2 (art. 3), D.L. 363/92 (art. 1) conv. in L. n. 406/92, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 3 e 5 CPC) deduce la LL che la sentenza riconosce che il rapporto di lavoro si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione all'NP e che detta trasmissione è avvenuta entro il 26/6/92 e quindi avrebbe dovuto concludere che il rapporto si è estinto il 30/6/92. L'errata lettura della legge emerge chiaramente il Tribunale afferma che "il termine per l'impresa decorre dalla 'scadenza' del termine precedente ... considerato, in astratto ... e non' in concreto"; si tratta di affermazioni assiomatiche ed immotivate, con cui vengono trasformati i "termini entro i quali" in termini "non prima dei quali" devono essere posti in essere gli adempimenti. Il vizio del ragionamento è evidente e tanto basterebbe per la cassazione della sentenza.
La pronuncia è però censurabile anche sotto altri profili: non tiene conto del fatto che la facoltà di chiedere il prepensionamento è già prevista nel 1^ comma entro il termine del 31/12/91, poi prorogato con i successivi decreti legge;
termine che era immediatamente utilizzabile da parte dei lavoratori che intendessero usufruire del collocamento a riposo anticipato;
secondo la circolare dell'NP n. 284del 17/12/91 si tratta di una condizione per la "concessione", non certo per la proposizione della domanda dell'interessato. La stessa delibera del CIPE contiene una "concessione (autorizzazione numerica)" che non influisce sulla domanda individuale.
Anche il termine di trasmissione all'NP è un termine entro cui effettuare l'incombente. Illogica è anche l'affermazione che all'impresa sia stato dato un termine perentorio che non può decorrere dal momento variabile di presentazione. della domande da parte dei lavoratori, si tratta invece di una serie di termini entro cui devono essere fatti determinati adempimenti. Non si può alterare il senso delle parole e negare la pensione a tutti coloro che ne hanno diritto, addossando all'impresa oneri che le parti stesse ed il Ministero competente hanno escluso.
Ugualmente censurabile è la giustificazione addotta in sentenza per l'interpretazione restrittiva, posto che lo spatium deliberandi dell'Istituto non viene in nessun caso limitato.
Irrilevante poi è la data di pubblicazione sulla G.U. del provvedimento del CIPE, trattandosi di un atto amministrativo valido od efficace al momento stesso della sua emanazione. Anche ammesso per assurdo che la pubblicazione sia necessaria, si tratta in ogni caso di "condizione oggettiva" che si è verificata entro il mese di giugno, con la conseguenza che i lavoratori ben possono essere collocato in pensione a decorrere il 1 luglio successivo. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli art. 1321, 1322, 1372, 1362 e ss. 2727 del c.c., 27 L. n 223/91, 3 del D.L. 293/92, 2120 e 2697 c.c. e 112 CPC, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3, 4 e 5 CPC) deduce la ricorrente società che il Tribunale, risolta erroneamente la questione relativa all'interpretazione dell'art. 27 della L. n. 223/91, ha ritenuto che i rapporti di lavoro si siano risolti in data
31/7/92, assegnando ai lavoratori le somme relative al TFR, che non erano state nemmeno determinate.
Il giudice del riesame ha trascurato in tal modo le difese della società istante, secondo cui le domande nei confronti della LL sono comunque infondate in quanto i rapporti, indipendentemente dal quell'interpretazione, si erano già risolti alla data del 30/6/92. La data di risoluzione del rapporto è stata concordata fra le parti sociali ed a tale accordo hanno aderito, con la firma dei relativi moduli, personalmente i lavoratori, che hanno così fruito delle migliori condizioni ivi previste. Sul punto non c'è mai stata impugnazione in sede di merito e quindi ulteriori pretese non possono più essere avanzate.
La sentenza non ha tenuto conto di tale situazione di fatto e non ha - tenuto presente che in tali condizioni non poteva pronunciare condanna su una domanda (per il TFR) non quantificata e non quantificabile e per la quale non era stata avanzata domanda di condanna generica, con liquidazione in separata sede. Anche sotto questo profilo la sentenza deve essere cassata.
I ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato e va accolto, mentre gli altri restano assorbiti.
Secondo l'art. 27, comma 4^, della L. n. 223 del 23/7/91, riprodotto poi nei successivi decreti legge e nella legge di conversione dell'ultimo n. 406/92, la facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1^ entro 30 giorni dalla comunicazione all'impresa stessa ... degli accertamenti del CIPE.... L'impresa entro 10 giorni dalla scadenza del termine trasmette all'NP le domande dei lavoratori.... (dopo avere effettuato una selezione nel caso in cui le domande fossero superiori alle eccedenze accertate).
Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'NP si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione".
Con l'espletamento di questa procedura mentre da una parte il lavoratore matura il diritto al trattamento pensionistico anticipato, dall'altra si estingue contemporaneamente il rapporto di lavoro che lo legava al datore di lavoro. Essenziale risulta la presentazione della "domanda irrevocabile" di pensione anticipata di anzianità, da parte, dei lavoratori interessati al proprio datore di lavoro e la successiva trasmissione all'NP delle domande medesime da parte del medesimo datore. Solo con il perfezionamento di questa fattispecie complessa si estingue il rapporto di lavoro nell'ultimo giorno del mese in cui vengono trasmesse le, domande e coerentemente matura, dal primo giorno del mese successivo, il diritto al pensionamento anticipato di anzianità, che fino alla trasmissione della domanda costituisce una mera aspettativa del lavoratore. Infatti, solo con la trasmissione all'NP delle domande, quando le stesse siano in numero superiore a quello delle eccedenze accertate, il datore di lavoro opera la selezione dei beneficiari del trattamento. Controversi sono nel presente giudizio la decorrenza (dies a quo) e la natura, acceleratoria o dilatoria dei termini fissati per la presentazione - delle domande - al datore di lavoro e la successiva trasmissione all'NP. Per quanto concerne la prima questione, e relativa al "dies a quo", la legge stessa che fa esplicito riferimento alla "comunicazione" all'impresa degli "accertamenti del CIPE" ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di lavoratori e di successivi 10 giorni per la trasmissione all'NPS delle domande. Equipollente alla detta comunicazione, è, però, la conoscenza effettiva, comunque acquisita degli accertamenti del CIPE, che peraltro è implicita alla presentazione ed alla successiva trasmissione delle domande, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detti accertamenti vale solo per la conoscenza ufficiale, per chi non l'abbia acquisita aliunde.
La seconda - questione è risolta. dal testo - della legge, che termini "entro trenta giorni", oppure "entro dieci giorni", prevedendo i per il compimento di determinati atti, li qualifica come acceleratori ne risulta stabilito intatti, il limite temporale invalicabile "entro" il quale vanno, "rispettivamente, presentate, o trasmesse le domande. Lungi dal risultare preclusa, quindi, l'anticipazione dei termini pare, addirittura, implicitamente auspicata.
L'interpretazione letterale, d'altronde, trova conforto nella ratio della stessa previsione dei termini questa è, volta ad accelerare la conclusione delle procedura per l'accesso al pensionamento anticipato e quindi alla costituzione del diritto al relativo trattamento e non già a garantire al lavoratori ed al datore di lavoro uno "spatium deliberandi" al quale non sembra abbiano interesse. La sentenza impugnata si discosta da questi principi e quindi merita le censure mosse. Dalla stessa risulta che l'accertamento del CIPE è del 12 giugno, mentre la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è del 30 giugno 1992. Sulla base di queste premesse il Tribunale giunge alla conclusione che da quest'ultima data decorre il termine di 30 giorni allo spirare del quale l'impresa poteva trasmettere all'NP le domande nei successivi dieci giorni, con la conseguenza che sarebbe di fatto irrilevante la presentazione avvenuta tra il 24 ed il 26 giugno 1992 ed i rapporti di lavoro si sarebbero quindi estinti l'ultimo giorno del mese successivo, lasciando così i lavoratori privi del trattamento pensionistico per il mese di luglio e contemporaneamente senza stipendio per non avere di fatto prestato attività lavorativa.
Contrariamente a questa pronuncia ritiene la Corte che la trasmissione all'NP tra il 24 ed il 26 giugno 1992 delle domande di prepensionamento dei lavoratori presentate in precedenza al datore di lavoro da un lato presuppone la conoscenza effettiva (a prescindere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) degli accertamenti del CIPE, equipollente alla prevista comunicazione, e, dall'altro comporta l'estinzione dei rapporti di lavoro nell'ultimo giorno del mese di trasmissione, 30 giugno 1992, e coerentemente la maturazione del diritto al trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo, 1 luglio 1992.
Il primo motivo dei due ricorsi va quindi accolto e la sentenza cassata;
restano assorbiti gli altri motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sussistono le condizioni per la pronuncia di merito da parte della Corte ai sensi dell'art. 384 CPC e la conferma della sentenza pretorile anche nella parte relativa al regolamento delle spese di lite. Le spese di lite per la fase di appello e per il presente giudizio vanno compensate fra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del Pretore di Roma del 10 marzo 1994, e le relative statuizioni sulle spese. Compensa le spese della fase di appello, e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002