Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5205
CASS
Sentenza 11 aprile 2002

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Con riferimento alla facoltà di pensionamento anticipato riconosciuta dall'art. 27 legge n. 223 del 1991 (disposizione riprodotta in successivi decreti legge e infine nell'art. 1 bis D.L. n. 364 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 406 del 1992), deve ritenersi che il relativo trattamento pensionistico decorra dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la trasmissione all'INPS, a cura del datore di lavoro, delle domande presentate dai lavoratori, e ciò anche nell'ipotesi in cui tale trasmissione sia avvenuta in data anteriore alla scadenza dei termini finali previsti per la presentazione della domanda dei lavoratori e per la trasmissione delle stesse all'INPS da parte del datore di lavoro (rispettivamente, trenta giorni dalla comunicazione del prescritto accertamento del CIPE in ordine alle eccedenze dei posti di lavoro nelle aziende interessate e dieci giorni dalla scadenza del primo termine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5205
    Data del deposito : 11 aprile 2002

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