Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2001, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
се 63645 E 8 ° N 5 O 9 I . 1 Z / N 4 A / A BBLICA ITALIANA R 6 I 2 T R . S . I L R A EL POSTAL NO6 250 01 OGGETTO G L . T . E A D U R I.V.A.: B B L I Su A A registratori di cassa O T R D I 1 A T S I E 3 N 1 T R SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA E S N . E I E N T A S E A composta dai Magistrati: M R.G. N. 3395/99 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 13811 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Antonino Ud. 25.1.2001 DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente N. SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3395 R.G. 1999, proposto da IN AN, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Maria D'Alessandro, alla via Giovanni Santorelli 50, unitamente all'avv. Raffaele DE SENA, che lo rappresenta e difende, con procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; -controricorrente - l o s per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 1 Regionale della Campania in data 15 gennaio 1999, depositata col n. 11/19/99 il 1° febbraio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Knering, delegato, per il ricorrente, e l'avv. De Stefano per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto il 28 marzo 1984 dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Campania nei confronti del dott. AN NI, titolare di farmacia in Napoli, l'intendenza di Finanza (poi: Direzione Regionale delle Entrate) dispose la sospensione dell'attività con chiusura dell'esercizio per venti giorni, in dipendenza della ritardata installazione del registratore di cassa ai sensi della legge 18/1983. L'impugnativa del contribuente venne respinta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli, con decisione n. 2180 del 15 febbraio 1993, che ritenne non dimostrata la regolare omologazione del registratore in uso presso l'esercizio. Il gravame del dott. NI - fondato sui ripetuti rilievi circa la regolarità dello strumento indicato, in regime transitorio, e sulla successiva istanza di sanatoria ai sensi della legge 354/1985 - è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 15 gennaio 2 1999, depositata col n. 11/19/99 il 1° febbraio seguente. In essa si afferma l'inapplicabilità della proroga dei termini per la regolarizzazione fino al 31 dicembre 1987 - prevista dal d.m. 19 aprile 1983 -, per mancata tempestiva presentazione all'Ufficio i.v.a. della dichiarazione prescritta;
si esclude la possibilità della sanatoria invocata, in assenza della dichiarazione della ditta fornitrice in ordine alla imputabilità del ritardo;
si nega l'operatività del condono ai sensi della legge 413/1991, essendo stato, alla data di entrata in vigore della legge, già notificato l'avviso di irrogazione. Per la cassazione ricorre, articolando tre mezzi, il contribuente, con atto notificato il 12-18 febbraio 1999, sia al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale, sia alla Direzione Regionale delle Entrate di Napoli - non solo nella sede, ma anche presso l'Avvocatura distrettuale - Resiste il Ministero delle finanze, con controricorso notificato il 7 maggio 1999. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione della legge 18/1983, omessa applicazione della legge 354/1985 relativa alle violazioni commesse fino al 31 marzo 1984, nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza sotto i seguenti profili: 1) la C.T.R. non ha considerato il tempestivo adempimento (in data 7 luglio 1983) ad opera del contribuente della comunicazione con dichiarazione in duplice copia all'Ufficio 3 i.v.a. - con timbro corrispondente - della avvenuta omologazione del registratore, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.m. 23 marzo 1983, come successivamente modificato;
2) il contribuente, che aveva frattanto provveduto anche all'acquisto (documentato) di nuovo misuratore fiscale, si era ritualmente avvalso della sanatoria prevista dalla legge 354/1985, relativa alle violazioni dell'art. 1 della legge 18/1983, commesse fino al 31 maggio 1984; 3) a tale ultimo riguardo, con riferimento alla documentazione prodotta ed alle risultanze processuali, il ricorrente si duole che il giudice 'a quo' non abbia considerato l'installazione ed il funzionamento del registratore di cassa, di tipo omologato, alla data del 30 maggio 1984. La resistente Amministrazione oppone: a) l'infondatezza del primo motivo, alla stregua dell'accertamento di fatto eseguito dal giudice 'a quo'; b) la corretta esclusione della sanatoria, nell'accertata mancanza della prescritta dichiarazione della ditta fornitrice, circa le cause del ritardo nella regolarizzazione dell'apparecchio misuratore. Si premette che unico legittimato a resistere alla impugnazione è il Ministero delle finanze, destinatario dell'atto e raggiunto da rituale notifica, in persona del Ministro 'pro tempore', domiciliato presso l'Avvocatura generale. Si puntualizza altresì che il controricorso è inammissibile, siccome notificato oltre il termine fissato nell'art. 370 comma 1 c.p.c.; l'Avvocatura generale ha comunque partecipato alla discussione, formulando oralmente i rilievi sopra riportati. Essi sono sostanzialmente da condividere, mentre si rivela infondato il ricorso del contribuente. Nel primo mezzo di cassazione, la legge 18/1983 - circa l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale mediante uso esclusivo di speciali registratori di cassa con caratteristiche da stabilirsi in apposito decreto ministeriale (art. 1) ed entro termini differenziati per categorie di contribuenti (art. 4) - viene dal ricorrente posta in relazione all'art. 13 del d.m. 23 marzo 1983, come sostituito dall'art. 1 del d.m. 19 aprile 1983, che ha consentito l'uso di apparecchi misuratori non conformi alle prescrizioni, secondo criteri di 'cautela fiscale', fino al 31 dicembre 1987. Le condizioni per fruire della 'proroga' risultano fissate con riguardo alla data di acquisto o di produzione degli apparecchi (anteriore al 15 febbraio 1983) ed al previo invio, ad opera del contribuente, di “apposita dichiarazione, in duplice esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale accertata l'identicità degli esemplari appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta". In relazione a tanto, non è configurabile la denunziata erronea applicazione di legge, poiché il giudice del merito ha negato l'operatività della disciplina invocata dal contribuente, per carenza della E N O I T presentazione della dichiarazione suddetta, "elemento indispensabile per l'attuazione della proroga”. Né è consentito, in sede di legittimità, tentare di contrastare questo accertamento di 5 fatto, introducendo nel dibattito processuale un elemento che potrebbe tutt'al più denotare un errore revocatorio, in effetti adombrato là dove si afferma che "tale tempestivo adempimento è sfuggito alla Commissione Tributaria Regionale” (ricorso, p. 7). A conclusioni non dissimili si perviene in ordine al secondo motivo. L'art. 1 della legge 354/1985 ha disposto l'inapplicabilità delle sanzioni per le violazioni commesse fino al 31 maggio 1984 in materia di registratori di cassa, per i “soggetti che, pur avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause imputabili alle ditte fornitrici". II giudice del merito, infatti, ha correttamente negato l'operatività della disciplina di favore, avendo positivamente escluso la presenza della corrispondente dichiarazione della ditta venditrice. Alla stregua di tale accertamento di fatto, restano privi di rilievo, in questa sede, i richiami ad un successivo verbale (del 15 gennaio 1986) della polizia tributaria, che la C.T.R. non ha esaminato, ovvero ad una circolare ministeriale (n. 6/02449 del 27 settembre 1985) contenente l'invito agli Intendenti di finanza ad archiviare i casi per inosservanze incorse fino al 31 maggio 1984. Ne discende, infine, il superamento del terzo motivo. Resta infatti priva di autonomia la censura inerente al vizio di motivazione, in particolare per la mancata considerazione della documentazione prodotta in copia fotostatica - non contestata da 6 controparte -, una volta che il giudice del merito ha escluso la rilevanza sostanziale delle risultanze di essa, per l'accertata mancanza degli adempimenti specificamente richiesti dalla normativa esaminata. Il ricorso va, in definitiva, respinto. La natura della causa consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001. Il Presidente II Cons. estensore · Enrico Papa - Vincenzo Carbone - ماندا IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA OS SC \ -4. MAG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 ZION OS SC ^ GASS E H P N O ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA