Sentenza 24 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2001, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / 04322401 . A 2 4 R N / T 6 - S 2 A I B . I G R . . R E L .P L R A D A T . A L U B E D D B A I T I E S A R T 1 I N T 3 N E R 1 799 .3 101, og: irpef ed ilor, rettifica;
" E S E S . I E A T N A M REPUBBLICA ITALIANA Слои 9249 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Enrico Papa rel. consigliere Giulio Graziadei Antonio Merone ... Simonetta Sotgiu 66 Salvatore Di Palma ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE, N. 66719 142 EL VE, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 495, presso il prof. avv. Giuseppe Tinelli e l'avv. Angelo Stefanori, che lo difendono per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 448/1 del 5 novembre-3 dicembre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Stefano, per la ricorrente, e l'avv. Stefanori, per il resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Spoleto, sulla scorta di verbale di constatazione della Guardia di finanza di Spoleto, a sua volta basato su verifica effettuata dalla Guardia di finanza d'Imperia nei confronti della S.r.l. Saiod, ha contestato alla S.a.s. IC VE il carattere fittizio di acquisti d'olio di oliva da detta società Saiod, con atti probabilmente indirizzati, oltre a lucrare vantaggi fiscali, all'indebita fruizione di aiuti comunitari, sul rilievo che l'asserita venditrice non risultava aver avuto la disponibilità del prodotto;
ha di conseguenza accertato, con riferimento al 1991, a M 2 carico della società VE, un maggiore imponibile ai fini dell'ilor, escludendo la detraibilità dei prezzi dichiaratamente pagati per quelle operazioni, ed a carico di EL VE, socio per quota del 55%, un maggiore imponibile ai fini dell'irpef, elevando a lire 1.044.650.000 il reddito denunciato in lire 575.138.000. EL VE ha impugnato l'avviso emesso nei suoi confronti, sostenendo, fra l'altro, che la società VE aveva realmente acquistato la merce. L'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia. L'appello proposto dall'Ufficio è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale ha preliminarmente disatteso la richiesta dell'Avvocatura erariale di acquisire, con altri documenti, il verbale redatto dalla Guardia di finanza d'Imperia, non ritenendolo necessario per la decisione, e poi, quanto al merito, ha richiamato la propria coeva pronuncia resa nella parallela causa inerente all'accertamento nei confronti della Società. In detta pronuncia, secondo il contenuto trascritto dall'Amministrazione nel ricorso e non contestato dalla resistente, la Commissione regionale aveva rilevato: -che il carattere meramente “cartolare" dei rapporti in discussione non era desumibile dalla sola circostanza che la Saiod difettava di organizzazione e struttura aziendale per acquistare, immagazzinare e rivendere l'olio, ben potendo essersi avvalsa di approvvigionamenti diretti nei luoghi di produzione, seguiti da immediate cessioni alla VE, con risparmio di costi;
-che l'effettività degli acquisti trovava conforto nella regolarità delle fatture, delle bolle di accompagnamento e della contabilità della società VE, nell'emissione di assegni bancari in pagamento dei prezzi, nella sentenza, prodotta il 13 ottobre 1998, con cui il Tribunale penale di Spoleto aveva assolto il legale rappresentante della società stessa da imputazioni attinenti ad acquisti di olio da ditte di Andria. L'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 15 novembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando tre motivi. Il VE ha replicato con controricorso, illustrandolo con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si rileva che quanto prospettato dall'Avvocatura dello Stato, circa la pendenza presso questa Sezione di altri ricorsi avverso sentenze della Commissione regionale dell'Umbria, inerenti alla stessa vicenda o vicende similari, ma riguardanti la società VE, od altri suoi soci, o distinti periodi d'imposta, non esige il rinvio a nuovo ruolo della presente causa, del resto non sollecitato dalle parti, né dal Procuratore generale, in considerazione dell'autonomia dei rispettivi rapporti. Con il primo motivo del ricorso si critica la reiezione dell'istanza di acquisizione del processo verbale redatto dalla Guardia di finanza d'Imperia. La ricorrente premette che tale verbale, da cui ha avuto origine l'accertamento in discussione, non era nella disponibilità dell'Ufficio, perché coperto da riservatezza in ragione della pendenza di processo penale, e deduce che il mancato accoglimento di quell'istanza è viziato da carenza di motivazione, in quanto non spiega la ritenuta non necessità dell'atto ai fini della decisione, è contraddetto dalla riconosciuta inadeguatezza degli elementi probatori offerti dall'Ufficio, e comunque incorre in violazione degli artt. 7 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 213 cod. proc. civ., sotto il profilo che l'esercizio dei poteri inquisitori conferiti da tali norme sarebbe doveroso ove occorra colmare con ulteriori documenti la semiplena probatio fornita dalle risultanze processuali. Il motivo è infondato, per l'erroneità della premessa da cui muove. La Guardia di finanza d'Imperia, come ricorda la ricorrente, ha svolto una “verifica fiscale generale” a carico della società Saiod, e, quindi, ha operato nell'ambito delle sue funzioni di collaborazione con gli uffici tributari, redigendo atti nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. L'eventualità che quel verbale abbia dato luogo anche a processo penale, per avere la Guardia di finanza denunciato in veste di polizia M 5 giudiziaria i reati ravvisati nei fatti accertati in qualità di polizia tributaria, e sia di conseguenza rimasto inutilizzabile per tutta la durata del giudizio di merito a causa di segretezza determinata da ragioni di giustizia penale, non è stata tempestivamente dedotta, né comunque dimostrata, tenendosi conto che detta segretezza cessa quantomeno con l'apertura della fase dibattimentale (anteriore alla conclusione del procedimento dinanzi alla Commissione regionale, ove si tratti del processo penale definito con la menzionata pronuncia del Tribunale di Spoleto). Si rende così superfluo prendere posizione sulle questioni inerenti alla pretesa obbligatorietà dell'iniziativa istruttoria della Commissione regionale, o comunque alla sindacabilità della motivazione con la quale è stata negata, dato che è priva di legittimazione ed interesse a sollecitare l'ordine di produzione di un documento, e poi a denunciare il mancato accoglimento dell'istanza, la parte che detenga il documento stesso e sia in grado di versarlo in causa (anche nel corso del giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 58 secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992). Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, attengono al convincimento espresso dalla Commissione regionale sulla mancata dimostrazione della dedotta inesistenza delle compravendite d'olio. Il relativo apprezzamento, ad avviso della ricorrente, per la parte inerente alla svalutazione degli elementi addotti dall'Ufficio, non dà M 6 logica spiegazione della ritenuta equivocità del fatto che la pretesa venditrice era carente di organizzazione e capacità produttiva o distributiva, e, per la parte inerente alla valorizzazione degli elementi offerti dalla contribuente, trascura che la regolarità formale non è sintomo di veridicità delle scritturazioni contabili, che il versamento di una somma non autorizza a presumere la sua effettuazione solvendi causa, che la citata sentenza penale non era vincolante, e nemmeno utile, riferendosi a fatti diversi. I motivi sono fondati, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti. L'Ufficio ha basato l'accertamento a carico della società VE e dei suoi soci sull'assunto della simulazione dei contratti di compravendita di olio d'oliva, per effetto di un accordo inter partes diretto a creare una mera apparenza di trasferimenti di merce. La simulazione assoluta, proprio perché caratterizzata da volontà negoziale solo formalmente manifestata, ma in realtà improduttiva di effetti in forza di un patto sottostante tenuto celato dai contraenti, è logicamente conciliabile con la consacrazione di detta volontà in atti e scritturazioni, quale mezzo al fine di creare un'esteriorità fittizia. Ne discende, nell'ambito del dibattito giudiziale sulla simulazione assoluta di una compravendita di merce, la non decisività del riscontro di documenti del dichiarato venditore o del dichiarato acquirente potenzialmente coerenti con un'alienazione effettiva, come le fatture, i registri di carico e scarico, i titoli di pagamento, 7 restando aperta ed impregiudicata l'alternativa della formazione dei documenti medesimi per creare o confortare una concordata situazione d'apparenza. Determinante, al fine indicato, è invece l'indagine sull'esistenza della merce, quale necessario presupposto di un suo effettivo passaggio dal venditore al compratore;
l'inesistenza della merce stessa è astrattamente idonea a dimostrare la divaricazione fra atti formali e realtà. La Commissione regionale non ha mancato di rilevare che la società in tesi venditrice non risultava aver avuto la disponibilità “fisica” delle consistenti partite di olio in discorso, ma ha ritenuto il fatto carente di valore probatorio, in quanto compatibile con l'ipotesi di una disponibilità “di diritto” della merce, per acquisti effettuati presso i produttori ed i luoghi di produzione, con immediate rivendite alla società VE tramite operazioni di trasporto direttamente da detti luoghi alla subacquirente. Queste argomentazioni, alla luce delle osservazioni generali dinanzi svolte, non si sottraggono alla critica d'insufficienza dell'indagine e della motivazione, dato che l'attendibilità dell'indicata ipotesi, il cui verificarsi avrebbe privato di concludenza gli elementi allegati dall'Ufficio, poteva e doveva essere vagliata sulla scorta delle altre risultanze di cause, e, segnatamente, delle deduzioni e delle indicazioni delle parti dei rapporti in contestazione M 8 circa la provenienza della merce assertivamente compravenduta e circa le modalità del suo trasporto. Per un riesame che colmi l'evidenziata lacuna, e poi provveda a rivalutare il complessivo quadro indiziario in esito al relativo approfondimento, si deve, con l'accoglimento in parte del secondo e del terzo motivo, cassare la sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio. Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Roma, 30 gennaio 2001 il presidente t o lea il consigliere rel. est. fer fu IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista E N 24 MAR 2001Oggi IO 6 8 Z 9 IL CANCELLIERE C1 1 A 5 / A R . I /4 IST Innocenze Battista N R 6 - 2 A G . B T E .R . R U .P L B L D I A A L R D . E 9 T B D E A I T T S N N 1 A E E 3 I S S 1 R E I . A E N T A M