Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 8454
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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In materia di caccia il divieto di cui all'art. 21 della legge 157 del 1992 (relativamente all'esercizio venatorio nei Parchi)demanda, per quelli già esistenti, alle Regioni di provvedere all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali ove restringere il divieto sancito dalla legge statale. Pertanto la abolizione, con legge regionale successiva, della precedente fonte regionale che individuava una specifica zona nella quale applicare il divieto di attività venatoria, determina la abolizione della fonte subprimaria integrativa della fattispecie, con l'effetto di annullare il disvalore penale rispetto al fatto criminoso commesso, in quanto viene a mancare uno degli elementi costitutivi della condotta punibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 8454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8454
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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