Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
In materia di caccia il divieto di cui all'art. 21 della legge 157 del 1992 (relativamente all'esercizio venatorio nei Parchi)demanda, per quelli già esistenti, alle Regioni di provvedere all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali ove restringere il divieto sancito dalla legge statale. Pertanto la abolizione, con legge regionale successiva, della precedente fonte regionale che individuava una specifica zona nella quale applicare il divieto di attività venatoria, determina la abolizione della fonte subprimaria integrativa della fattispecie, con l'effetto di annullare il disvalore penale rispetto al fatto criminoso commesso, in quanto viene a mancare uno degli elementi costitutivi della condotta punibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 8454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8454 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Avitabile Davide Presidente del 26.5.1999
1. Dott. Raimondi Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " De AI ID " N.1962
3. " SI ED " REGISTRO GENERALE
4. " Squassoni UD " N.46945/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano
avverso la sentenza 23.6.1998 dal Pretore di Milano s.d. SS D'DD (imp. Conotti OM n. Vimercate 9.3.1937; ZO RT n. Vimercate 27.4.1962).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampi Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Domenico Boldisia(?), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23.6.1998, il Pretore di Milano - sd SS d'DD - ha assolto gli imputati dalla contravvenzione di cui all'art.30 lett.d) L. 157/1992 (contestata per avere esercitato la caccia all'interno del Parco Naturale Regionale DD Nord) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha formulato una duplice motivazione;
ha evidenziato che - in difetto di tabellazione, che indicasse la qualifica della zona, ed in presenza di segnaletica idonea a trarre in inganno sul regime venatorio del sito - è lecito dubitare che gli imputati potessero rendersi conto di essere entrati in zona in cui la caccia è vietata. Inoltre il Pretore ha rilevato come, all'epoca del commesso reato, il territorio fosse considerato dalla LR 32/1996 parco naturale precluso all'esercizio venatorio;
in seguito la LR 38/1997 non annoverava più la zona tra quelle ad alta naturalità per le quali vige il divieto di caccia.
Tale successione di leggi, integratici del precetto penale, ha determinato il venire meno del disvalore del fatto con conseguente applicabilità dell'art.2 c.2^ cp.
Per l'annullamento della sentenza ricorre in Cassazione il competente Procuratore Generale deducendo violazione dell'art.2 cp. In sunto sostiene che, perché il fatto non sia più previsto dalla legge come reato, è necessario che la legge successiva ponga nel nulla il disvalore astratto della fattispecie così come espresso nella legge precedente.
La struttura essenziale del reato è compiutamente definita dalla legge nazionale;
il mutamento delle planimetrie del parco e l'individuazione delle relative zone naturali incide solo su singole fattispecie concrete e, pertanto, non è invocabile la regola contenuta nell'art.2 c.2^ cp.
Oltre a tale argomento il Ricorrente rileva che le ricordate leggi regionali siano temporanee ed urgenti ed, anche per tale motivo, non si applicano i principi generali della successione di leggi;
censura, infine, la conclusione della sentenza sull'elemento psicologico del reato.
I motivi di ricorso, a giudizio della Corte, non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
In molti casi lo Stato si riserva la determinazione in via generale della scelta politica-criminale ed alla Regione - o ad altri Enti minori - è lasciata la migliore realizzazione della tutela del bene protetto in vista della specificità delle esigenze locali. In conformità a tale modello strutturale di illecito, nella previsione dell'art.21 c.1^ sub b) L. 157/1992 il Legislatore vieta, tra l'altro, l'esercizio, venatorio nei parchi demandando, per gli esistenti (tale è quello per cui è processo), alle Regioni di adeguare la propria normativa alle previsioni della L.394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e di provvedere, nel frattempo, all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali ove restringere il divieto sancito dalla Legge statale. In tale contesto normativo, la Regione Lombardia ha emanato due leggi - la LR 32/1996 e la LR 38/1997 - aventi lo scopo di precisare le zone nelle quali applicare il divieto di attività venatoria;
la porzione di parco ove gli imputati sono stati sorpresi all'epoca della vigenza della LR 32/1996, era compresa nelle aree inibite alla caccia per la prima legge ed escuse per la seconda.
Di conseguenza si è verificato un mutamento della Legge Regionale che contribuiva alla formulazione del precetto penale in un elemento normativo della fattispecie;
il problema di diritto all'esame della Corte consiste nello stabilire se al caso sia applicabile la disciplina contenuta nell'art.2 cp. Ora, a parere del Collegio, l'istituto della successione delle leggi penali riguarda la successione nel tempo delle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato;
pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art.2 cp, deve tenersi conto anche di quelle norme che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne costituiscono tuttavia, l'indispensabile presupposto o concorrono, comunque, a determinarne il contenuto.
Nell'ipotesi in oggetto, l'abolizione della fonte subprimaria integrativa della fattispecie ha avuto l'effetto di annullare il disvalore penale rispetto al concreto fatto criminoso commesso in quanto è venuto a mancare uno degli elementi costitutivi della condotta punibile (qualifica di parco dell'area).
In base a tale considerazione, la tesi del Pretore
sull'applicabilità dell'art.2 pare al Collegio condividibile. Nè la conclusione è inficiata dalla pretesa natura temporanea delle Leggi Regionali n.32/1996 e n.38/1997 poiché la vigenza delle stesse non è sottoposta ad un termine prefissato scaduto il quale cessano di esistere senza bisogno di una disposizione abrogativa;
trattasi di normative non temporanea, bensì transitorie per le quali non sono poste deroghe al principio della retroattività della legge favorevole al reo.
Quanto rilevato, per il suo carattere assorbente, rende irrilevante l'esame dell'ulteriore deduzione del Ricorrente.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999