Sentenza 13 luglio 2005
Massime • 1
L'imputato, salvo che nell'ipotesi di carcerazione avvenuta a ridosso immediato dell'udienza, ha l'onere di segnalare tempestivamente il suo stato di detenzione (ovviamente quando si tratti di diverso procedimento) e la sua volontà di partecipazione al processo. Pertanto, in difetto di tempestiva segnalazione, non sussiste per il giudice, una volta che sia venuto a conoscenza dell'impedimento, l'obbligo di rinviare la trattazione del processo al fine di disporre la traduzione dell'imputato.(Da queste premesse, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non aveva rinviato il processo per consentire la traduzione dell'imputato e la sua partecipazione al giudizio in una fattispecie in cui questi, citato regolarmente a mani proprie, era stato successivamente arrestato nell'ambito di altro procedimento, e di tale arresto il giudice era stato reso edotto dal difensore solo il giorno stesso dell'udienza).
Commentari • 2
- 1. Imputato detenuto ha sempre diritto di partecipare al suo processo (Cass. 37483/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Ove il giudice accerti la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, e la mancanza di una sua dichiarazione di volontà che il processo si svolga in sua assenza, tanto dà di per sé …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/11/2006 n° 37483Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2005, n. 36916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36916 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 13/07/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1235
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 048056/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO LU, N. IL 17/12/1982;
avverso SENTENZA del 06/11/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
1) TO LU ha proposto ricorso avverso la sentenza 6 novembre 2003 della Corte d'Appello di Napoli che ha parzialmente confermato - riducendo la pena inflitta dal primo giudice previa concessione delle attenuanti generiche - la sentenza 25 novembre 2002 del Tribunale della medesima Città che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (detenzione a fine di spaccio di gr. 6,7 di hashish).
A fondamento del ricorso si deduce:
- la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità perché, citato nel giudizio di appello con notifica a mani proprie ed essendo stato successivamente arrestato, la Corte di merito, avvisata dal difensore dello stato di detenzione il giorno medesimo dell'udienza, non rinviato il processo per consentire la traduzione dell'imputato e la sua partecipazione al giudizio;
- la mancanza e la manifesta illogicità della sentenza impugnata per aver rigettato la tesi difensiva secondo cui la sostanza sequestrata era detenuta per il c.d. "uso di gruppo".
2) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Risulta dal verbale dell'udienza tenuta il 6 novembre 2003 davanti alla Corte d'appello di Napoli che in questa udienza il difensore ebbe a segnalare per la prima volta al giudice procedente che il suo assistito era detenuto "da circa dieci giorni". La Corte ha ritenuto che fosse onere dell'imputato segnalare lo stato di detenzione e ha disposto procedersi oltre;
ed è implicito, nel ragionamento della Corte, che l'impedimento non fosse stato tempestivamente segnalato. Si pone dunque il problema di valutare gli effetti di tale mancata tempestiva segnalazione;
se cioè il giudice abbia comunque l'obbligo, una volta che sia venuto a conoscenza dell'impedimento, di rinviare la trattazione del processo al fine di disporre la traduzione dell'imputato e di garantirgli la presenza ovvero se la mancata tempestiva segnalazione dell'impedimento possa far venir meno questo obbligo.
Questa sezione, pur non ignorando l'esistenza di precedenti di legittimità di segno diverso (Cass., sez. 1, 4 dicembre 1997 n. 738, Cariolo, rv. 209449; 24 giugno 1992 n. 9721, Birra, rv. 191891), ritiene di far proprio l'orientamento, peraltro più recente, ribadito in altre decisioni (v. Cass., sez. 4, 29 settembre 2003 n. 46001, Lattanzio, rv. 227704; sez. 3, 28 aprile 2000 n. 7161, Tizzano, rv. 216582; sez. 2, 2 giugno 1992 n. 7850, Rotondo, rv. 191016) secondo cui esiste un onere dell'imputato di segnalare tempestivamente lo stato di detenzione (ovviamente quando si tratti di diverso procedimento) e la sua volontà di partecipazione al processo.
Non sembra infatti condivisibile l'opinione (espressa in particolare dalla citata sentenza della 1 sezione n. 738 del 1997) che fa leva sul dato formale dell'esistenza di un onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento per il solo difensore nel testo dell'abrogato art. 486 c.p.p. (sul punto non modificato dal vigente art. 420 ter c.p.p.) per dedurne l'inesistenza di un analogo onere a carico dell'imputato.
Trattandosi, se esistente, non di nullità assoluta (perché non riguarda l'omessa citazione ma l'intervento dell'imputato) bensì di nullità a regime intermedio risulta infatti applicabile la disciplina di carattere generale sulla deducibilità delle nullità (art. 182 comma 1 c.p.p.) che esclude che le nullità possano essere dedotti da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa;
nella specie con la mancata tempestiva segnalazione dell'impedimento sopravvenuto in altro procedimento.
Deve peraltro ritenersi altrettanto condivisibile l'attenuazione di questo principio con il temperamento fatto proprio da altre decisioni (cfr. Cass., sez. 4, 9 dicembre 1997 n. 3078, Iobbi, rv. 210177; sez. 5^, 4 febbraio 1997 n. 2119, Doria, rv. 207004) che escludono l'onere dell'imputato nel caso di carcerazione avvenuta a ridosso immediato dell'udienza.
Si aggiunga infine che, nel caso in esame, si trattava di un giudizio di appello su una sentenza pronunziata in rito abbreviato che, per il disposto dell'art. 443 u.c. del codice di rito deve svolgersi con le forme previste dall'art. 599 del medesimo codice il cui comma 2 prende in considerazione il legittimo impedimento dell'imputato solo se questi ha manifestato la volontà di comparire.
Nel caso in esame risulta dal verbale già ricordato che il difensore si era limitato a segnalare lo stato di detenzione senza peraltro evidenziare, neppure implicitamente (dal verbale neppure risulta alcuna richiesta di rinvio), la volontà di comparire. 3) Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile. Con la censura proposta - pur formalmente diretta a far ritenere esistente, sulla base di quanto accertato dai giudici di merito, l'esistenza dei presupposti per l'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi del c.d. "consumo di gruppo" - si tende infatti alla rivalutazione, da parte del giudice di legittimità, del compendio probatorio accreditando una diversa ricostruzione dei fatti.
Com'è noto il consumo di gruppo equiparabile all'uso personale, e perciò non sanzionato penalmente ma solo ai fini amministrativi (art. 75 d.p.r. 309/1990), è configurabile, secondo l'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 28 maggio 1997, Iacolare) purché "l'acquisto e poi la detenzione avvengano fin dall'inizio per conto e nell'interesse anche degli altri soggetti, essendo certa sin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale".
È irrilevante che l'acquisto avvenga contestualmente ovvero che uno dei componenti del gruppo venga incaricato dell'acquisto per la successiva suddivisione e consumo della sostanza mentre è da escludere l'ipotesi del consumo di gruppo quando l'acquirente non sia anche assuntore oppure quando non abbia avuto alcun mandato per l'acquisto e la detenzione.
Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse configurabile l'ipotesi dell'uso di gruppo perché ha escluso, sulla base delle dichiarazioni dei due giovani che furono trovati in possesso della sostanza insieme al ricorrente, che i due assuntori avessero incaricato TO di acquistare la sostanza stupefacente anche per il loro uso personale e hanno ricondotto il caso alla fattispecie della cessione gratuita.
Il ricorrente ritiene questa ricostruzione "del tutto insufficiente rispetto alla reale ricostruzione del fatto e non tiene conto di alcuni passaggi pur evidenziati nell'atto di appello"; e afferma poi che "non risulta provata la cessione o, meglio, la materiale consegna della sostanza stupefacente da parte del ricorrente". Trattasi di censure inammissibili per un duplice ordine di ragioni:
perché generiche e perché, come già accennato, tendono ad una rivalutazione del fatto sottratta al vaglio di legittimità. In ogni caso l'ipotesi del consumo di gruppo viene dal ricorrente fondata non sulla fattispecie accertata dai giudici di merito ma con il mero rinvio a precedenti della Corte di Cassazione.
4) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2005