Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di documentazione degli atti, è nullo - e la nullità si estende alla pronuncia della sentenza successiva - il verbale redatto in forma stenotipica da un tecnico autorizzato, che non l'abbia sottoscritto, nella sua qualità, limitatamente alla redazione ed eventuale trascrizione dell'atto, di pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2004, n. 31307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31307 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/02/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 280
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 009156/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
DE EO MA n. il 09/01/1968;
avverso sentenza del 3/11/2000 Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con assorbimento dell'impugnazione dell'imputato;
udito il difensore avv. Marcello Mandarano che ha chiesto il ricorso del P.G. e l'accoglimento del ricorso dell'imputato. OSSERVA
Con sentenza dell'8/4/1999 il Tribunale di Prato condannava alla pena di anni due di reclusione e L.
7.000.000 di multa De FE CO, imputato del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, ritenuta l'ipotesi di cui al 5^ comma, per avere detenuto e ceduto e comunque procurato a TA ON dosi di eroina, fatti commessi in Prato fino al luglio 1994.
Su appello dell'imputato la Corte territoriale di Firenze con sentenza del 3/11/2000 dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva la restituzione degli atti al Tribunale di Prato per la rinnovazione del dibattimento.
Ciò in quanto, su eccezione mossa dall'imputato con i motivi di appello, era stato accertato in punto di fatto che il verbale dibattimentale trascritto dall'incaricato per la stenotipia LU CO non era stato sottoscritto da questi legittimato alla sottoscrizione nella veste di ausiliario del giudice ne' dal presidente del collegio.
La Corte evidenzia che la nullità era disposta da una norma particolare ma esaustiva della disciplina formale dei verbali e cioè dall'art. 180 c.p.p. e quale nullità a regime intermedio era stata dedotta (e comunque rilevata) con l'appello e cioè dopo la deliberazione della sentenza, momento in cui era avvenuto il deposito del verbale in questione e l'atto era divenuto conoscibile.
Avverso la sentenza il P.G. di Firenze e l'imputato propongono ricorso per cassazione. Deduce il P.G. che:
a) l'art. 135 c.p.p statuisce che il verbale dibattimentale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice e al LU, trattandosi di verbale redatto con stenotipia, competeva la qualifica di tecnico incaricato della documentazione e cioè era la persona che, su incarico del giudice, assisteva l'ausiliario privo delle necessarie competenze per l'uso della stenotipia;
b) dal che discende che detto tecnico non era tenuto alla sottoscrizione del verbale stenotipico del dibattimento e comunque nessuna nullità poteva derivare da una simile omissione non prevista da alcuna norma;
c) la trascrizione del verbale stenotipico doveva essere considerato parte integrante del verbale di udienza - come si evinceva dalla iniziale attestazione che il verbale era redatto "con l'ausilio della stenotipia" e dall'espresso richiamo che ci si riportava, con riferimento alle deposizioni dei vari testimoni, integralmente al testo stenotipico ed il verbale di udienza era regolarmente sottoscritto dal collaboratore Gabriella Conti che lo aveva materialmente redatto e dal Presidente del Tribunale Dell'Anno il che costituiva ulteriore motivo per ritenere insussistente la menzionata nullità.
Deduce l'imputato che, in luogo dell'annullamento, la Corte di Appello di Firenze lo avrebbe dovuto assolvere con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
Le argomentazioni prospettate dal ricorrente Procuratore generale non hanno fondamento.
Invero, il tecnico autorizzato dal giudice allorché procede alla redazione in forma stenotipica del verbale dibattimentale attesta fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità.
Limitatamente alla reazione in forma stenotipica del verbale del dibattimento egli, quindi, va considerato un pubblico ufficiale che è tenuto a sottoscrivere l'atto da lui formato, destinato a provare la verità di quanto in dibattimento avvenuto (v. sul punto sent. n. 08128 del 12/7/2000 RV 216722 Cass. pen. sez. 6^). In relazione a detta attività egli si sostituisce all'ausiliario che coadiuva il giudice in udienza e che è privo delle necessarie competenze per l'uso della stenotipia.
Di guisa che l'atto da lui formato non sottoscritto non può essere considerato un verbale dibattimentale e cioè atto valido del processo.
Alla omessa sottoscrizione, quindi, consegue la nullità dell'atto e questa si intende alla pronuncia della sentenza che è atto successivo ma che a quel verbale ha fatto necessario riferimento. Alla stregua delle suddette argomentazioni la decisione della Corte di Firenze di annullamento della sentenza di primo grado e rinnovazione del relativo dibattimento va, di conseguenza, confermata e il ricorso del P.G. rigettato.
Il disposto annullamento della sentenza impugnata è evidente che travolge ogni decisione sul merito della impugnazione e il giudizio sulla responsabilità va rigettato.
Di guisa che il ricorso dell'imputato è da ritenere assorbito dalla decisione menzionata di annullamento.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso del P.G., ritenuto assorbito il ricorso dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004