Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E ) 3 , E E N N Q , O 1 A I 9 P Z 9 A I 1 R EPUBBLICA ITALIANA - D 1 T S 1 E I - 1 G C I E 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R . D L U A 03 9 8 77 0 2 I 9 D 3 G E CORTE T Oggetto E N 6 N E 4 . S . T E T S SL ION PRIMA CIVILE I T CONTRIBUTI ( R CONSORTILI A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14942/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Cron. 3272 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Ud. 10/12/2001 -Consigliere Dott. Giuseppe SALME ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso l'avvocato SERGIO EONARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LEUZZI, giusta mandato a margine del ricorso;
aza ricorrente d
contro
EO AR;
intimata - 2001 avverso le sentenze non definitiva n. 157/98 depositata 2527 il 18/04/99 e la definitiva n. 499/98 del Giudice di 1 pace di NARDO', depositata il 26/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 EO RI, con citazione notificata il 17 dicem- bre 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, espo- nendo che di essere proprietarią di un immobile si- tuato nel comprensorio del Consorzio e di avere ricevu- to la richiesta di pagamento di contributi consortili per l'importo di lire 34.768. Chiedeva che fosse di- chiarato che il Consorzio non aveva titolo a pretendere detto contributo, e che il medesimo fosse condannato alla restituzione della somma versata, con gli interes- si legali e la rivalutazione monetaria. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia e valore, e chie- dendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 18 aprile 1998 rigettava le eccezioni 14 2 preliminari e con sentenza definitiva depositata il 26 settembre 1998, dichiarava il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somma di lire 34.768, con gli interessi dal pagamento. Avverso tali sentenze ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 17 giugno 1999, formulando due motivi di gravame. La parte inti- mata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e A la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; de- gli artt. 862 e 864 cod. civ.; degli artt. 11, e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. nella legge 28 febbraio comma 1 bis del d.l. 27 aprile 1990,1983, n. 53 e 8, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché vizi motivazionali. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite - a quanto ritenuto dal Giudice di pace contrariamente con la sentenza impugnata - ha ritenuto la natura tri- butaria dei contributi di bonifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 del 3 r.d. n. 215 del 1933; dell'art. 860 cod. civ.; dei principi relativi all'onere della prova, l'omesso esame di punti decisivi e l'omessa pronuncia. Si deduce al riguardo che il Giudice di pace é giunto all'affermazione della mancanza di beneficio per l'attrice derivante dall'attività del Consorzio, sulla base di affermazioni aprioristiche, disattendendo le produzioni documentali effettuate. Si lamenta, inoltre, la mancata ammissione delle prove richieste e di quelle che il Consorzio si riservava di richiedere in proposi- to. 2 Dagli atti di causa risulta che il Giudice di pace si è pronunciato con sentenza non definitiva sulle eccezioni di incompetenza rigettandole. Non essendo le sentenze del Giudice di pace impugnabili con regolamen- ancorchè abbiano deciso solo su que- to di competenza trattandosi di causa di valore inferiore ai due sta milioni di lire (da decidersi secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c.) la sentenza non era appellabile (art. 339, comma 2, c.p.c.), ma solo ricorribile in cassazione (art. 360 c.pc.). La sua impugnazione, per- tanto, poteva essere differita formulando espressa ri- serva, a norma dell'art. 361 c.p.c., entro la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, mentre in mancanza doveva essere impugnata entro un an- Ң no e quarantasei giorni dal suo deposito. Contrariamen- te a quanto affermato nel ricorso, dall'esame degli at- ti di causa non risulta formulata alcuna riserva di im- pugnazione, cosicchè, non risultando essa impugnata nel termine su detto, sulla competenza si é formato il giu- dicato. Ne deriva che il primo motivo deve essere dichia- rato inammissibile. Quanto al secondo motivo, una volta radicatasi in modo definitivo, in conseguenza del giudicato formato- si, la competenza del Giudice di pace, esso é inammis- • sibile, riguardando una sentenza emessa in causa di va- lore inferiore a lire due milioni, decisa secondo equi- tà, e pertanto impugnabile solo per violazione di norme processuali, costituzionali, comunitarie о carenza as- soluta di motivazione (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716), mentre nel caso di specie si denuncia la vio- lazione di norme sostanziali diverse da quelle su dette e vizi motivazionali, anche in ordine alla mancata am- missione di prove sulla quale la sentenza impugnata ha espressamente motivato e il cui preciso tenore non viene neppure riportato nel ricorso che non possono- trovare ingresso in questa sede, del tutto genericamen- te allegandosi anche un'omessa pronuncia della quale non viene precisato il contenuto. 5 17 Ne deriva la inammissibilità del ricorso. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grie Francesco Felicetti ☑ DEPOSITATA IN GANGER. 2002 LERIA. IL CANCELLIERE RI Di Nuzzo duors IL CANCELLIERE. Marie D Oggi, aria Di Nuzzo O L рного L O 4 B 7 M E 3 ) . в E E N N , C 1 O I A 9 Z P 9 A 1 I - R 1 D T 1 S - I E 1 G C 2 E I . R D L A U 9 I D 3 E G E T E N 6 E 4 N S . . E T T T S I R ( A 16