Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
IN 020 2 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Иниса ріонь Лесинов Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Buona fede. Requisiti - PresidenteGAROFALO R.G.N. 19933/98 Dott. Gaetano Cron.4257 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Rep. 635 Consigliere Consigliere Ud.31/10/00 Dott. Roberto Michele TRIOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 ha pronunciato la seguente per diritti L. 3 FEB. 2001. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA VIA к ZONTA RENATA, elettivamente LIRE 1500 VICO 1, presso 10 studio dell'Avvocato PROSPERI CANCELLERIA MANGILI FRANCO, che la difende unitamente all'Avvocato SIMONETTO ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IO RM;
intimato avverso la sentenza n. 475/97 del Tribunale di BASSANO 2000 DEL GRAPPA, depositata il 28/10/97; 1767 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- £ udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato SIMONETTO ANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del му ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23.9.93, EN NT, proprietaria di un fondo sito in Cassola, conveniva in giudizio AN TT chiedendo regolamento dei confini nei di lui confronti, assumendo che questi aveva invaso una striscia di terreno di circa 130 mq lungo tutto il confine tra le loro proprietà. Si sosteneva che il TT, avente causa da CA NT, aveva acquistato un fondo la cui estensione e confinazione era stata mal determinata. Con sentenza 20.12.95/3.1.1996, l'adito Pretore di Bassano del Grappa respingeva la domanda attorea. Avverso tale sentenza proponeva appello EN NT, mentre il TT, costituitosi, ne chiedeva il rigetto. Con sentenza in data 27.6/28.10.1997, il Tribunale della stessa città respingeva il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale che era maturata a favore del TT la usucapione decennale, ritualmente fatta valere dal medesimo in via di mera eccezione, al fine di paralizzare la domanda attorea, in quanto il termine era decorso a favore di un possessore di buona fede. Per la cassazione di tale sentenza ricorre EN NT sulla base di tre motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Non può trovare accoglimento la prima doglianza in cui si articola il primo motivo di ricorso che, nel denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1159 c.c.) in relazione all'art.360 n.3 cpc, si basa sul fatto che non fu ripetuta dall'allora convenuto nelle conclusioni definitive la eccezione di usucapione decennale peraltro formulata nelle richieste di cui alla comparsa di risposta, essendosi questi limitato ad invocare genericamente l'usucapione. Per vero, a fronte di una situazione processuale del genere, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici di appello che hanno ritenuta implicitamente mantenuta la relativa eccezione, cosa questa che la stessa ricorrente pare riconoscere;
per vero, l'abbandono di una eccezione formalmente proposta doveva risultare da elementi concreti ed inequivoci, che nella specie latitano del tutto. Nello stesso motivo è adombrata poi la doglianza, che non sembra avere riferimento con quella sin qui esaminata, della ricorrenza o meno, nella specie del requisito della buona fede, sviluppata poi nel secondo motivo (omessa motivazione circa il requisito di buona fede in relazione ہو all'art. 1147, 3° comma, c.c. anche con riferimento ai precedenti comma dello stesso articolo) sotto altro profilo, e che possono essere pertanto esaminati congiuntamente. In buona sostanza, la ricorrente si duole per un verso che sia stata ritenuta operante la presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c. e di una omessa motivazione circa la sussistenza in concreto di tale requisito. Si fa all'uopo rilevare che tra la odierna ricorrente e sua sorella CA era intervenuto un atto di divisione che aveva attribuito a CA NT il terreno poi acquistato dal TT, i cui confini erano stati esattamente delineati;
invece, a distanza di qualche mese, la identificazione del fondo compravenduto fu effettuata in modo diverso ed erroneo, in danno di EN NT. Su tale base, essendo ravvisabile una colpa grave in capo all'acquirente per non aver tenuto conto dell'atto di provenienza, sarebbe superata la presunzione di buona fede di cui al 3° comma dell'art. 1147 c.c.. 2 La doglianza non ha pregio: se si potesse ritenere integrata la colpa grave - che supera la presunzione di buona fede - da una imprecisa analisi dell'atto di provenienza del bene compravenduto si renderebbe praticamente inoperante la norma di cui all'art. 1159 c.c., il cui senso è quello non di rendere prevalente il secondo atto rispetto al primo, ma di privilegiare la situazione di fatto venutasi a creare in base al secondo atto, a seguito del decorso del termine decennale per l'usucapione. E' dunque conseguente che il legislatore non possa aver previsto l'istituto in esame se non sulla base di una presunzione di buona fede nel possesso, tale perché derivante da un atto trascritto. Poiché la presunzione in parola deriva da una valutazione astratta della س essa situazione, può essere vinta dalla sussistenza, al momento dell'acquisto, هر му della colpa grave, che non può trovare riscontro in base ad una incertezza di delimitazione del fondo, ravvisabile in base alle risultanze dell'atto di provenienza, ove la confinazione sia stata eseguita, come nella specie, da un tecnico all'uopo officiato e risultata, solo successivamente, non esatta. Su questa base, non ha neppure pregio la censura di omessa motivazione, atteso che il Tribunale ha sinteticamente invocato, a sostegno della propria decisione, il principio di buona fede e la norma che stabilisce la relativa presunzione. Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 91 cpc, stante il diverso titolo per cui la domanda non ha trovato accoglimento in primo ed in secondo grado. Il motivo è inammissibile;
consolidato è l'orientamento di questa Corte nel ritenere che il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola ipotesi di violazione del principio secondo cui non può essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa (v. sentenza 9.4.1984, n.2261). Poiché tanto non 3 è avvenuto nel caso che ne occupa, ne discende l'inammissibilità del motivo in esame. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
non v'ha luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 31.10.2000 Il Presidente Спа йчешь Сти чес Il Consigliere estensore Макаров ий IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2001 hoooo Roma it Francesco Catania TOT 290000 ião d 806 61.77 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in clad 2 MAG. 2004. Serie 4. 14484 verate Ivenate 3.16177 an COLEO CENSOSESSANT UND/72 Grazia FLIPPO) * Responsable Servizi At Giudiziari D. M. RACHICHINU 4