Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Composta dagli005 68 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto .mi sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G. N. 7425/99 1085 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Cron. 187 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 11/10/00 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NT ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE BANCA TOSCANA SpA, appartenente al GRUPPO BANCARIO 6000 per critti L. 11/17 GEN. 2001. MONTE dei PASCHI di SIENA, in persona del legale CANCELLIERE LIRE 300 0 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CANCELLI in ROMA VIA C. COLOMBO 177, presso l'avvocato RANCHINO MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente CG575118 all'avvocato COMPORTI MARCO, giusta procura in calce CG575119 al ricorso;
ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CURATELA DEL FALLIMENTO VETRO ELSA SpA, in persona del Richiesta copia studio dal Sig. LOVAGNOLI Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO 2000 18000 per diritti 1789 TRIESTE 88, presso l'avvocato RECCHIA GIORGIO, che la 12.0 APR. 2001.. IL CANCELLIERE -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIGORITI VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 774/98 della Corte d'Appello di CANCELLERIA FIRENZE, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
CELLERIA udito per il ricorrente, l'Avvocato Conforti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
D0664492 udito per il resistente, l'Avvocato Morcavallo, con 3000 delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA Rilasciata copia legale, Sig ur no al Sig. par dirili 14000 14 LIRE 5000 DD664434 P U.|| .05 2001 CANCELLERIA IL CANORLOCAZ 3000 CANCELLERIA AT959641 2 L 1000 € 0,52 L.1000 LIRE 5000 CANCELLERIA CANCELLER 00664495 CANCELLER €1,55 1.3000 CANCELLERIA AY529707 AY529706 AT959642 -2- Svolgimento del processo Con citazione del 17.01.1988 il curatore del fallimento della Soc. ET SA s.p.a. corrente in Empoli, esercitando l'azione revocatoria ex art.67 I.f. in relazione a versamenti di danaro eseguiti dalla fallita sul conto corrente intrattenuto presso la BA SC s.p.a., e per i quali deduceva che avessero natura solutoria, convenne in giudizio quest'ultima dinanzi al tribunale di Firenze per sentirla condanna alla restituzione della somma di lire 112.000.000, ovvero di quella maggiore o minore che sarebbe risultata แ dovuta nel corso del giudizio. Costituitasi in giudizio, la BA convenuta contrastò la domanda anche proponendo un' eccezione di compensazione ex art.56 I.f. con il credito che essa vantava per "effetti cambiari insoluti ". Con sentenza emessa il 19.1-1°.
3.1994 il Tribunale accolse la domanda della curatela nei limiti della somma di lire 216.887.311, oltre interessi al tasso del 14% annuo, costituente l'ammontare delle rimesse solutorie accertate dal c.t.u.. Avverso la sentenza proposero appello in via principale la BA SC ed in via incidentale la curatela. La Corte fiorentina, con sentenza del 9.6.1998 rigettò entrambi i gravami, confermando in ogni sua statuizione la sentenza del tribunale.. Sull'appello principale della BA la Corte osservò: a) la scientia decoctionis poteva ritenersi certa a partire dal 21 gennaio 1983 in considerazione sia della posizione della BA sul luogo (anche grazie all'espletato servizio-cassa, essa aveva il polso della situazione nel ristretto territorio di Empoli) , sia degli strumenti conoscitivi dei quali la stessa disponeva ( accesso alle informazioni ed alla elaborazione dati ), sia, ancora,degli ulteriori elementi indiziari costituiti dalle circostanze di fatto che a carico della società ET SA si era verificato un forte e costante scoperto extra fido, erano stati elevati numerosi protesti a partire dal 29.12.1982, era stato disposto ed ottenuto dalla BA, il 21.01.1983, " un brusco rientro dallo scoperto del fido "; b) le osservazioni critiche mosse dal consulente di parte alla relazione del c.t.u. non avevano il conforto di una prova documentale e si risolvevano in diversità di calcoli secondo diverse angolazioni;
segnatamente sul punto della non cumulabilità del fido di lire 60.000.000 per anticipi s.b.f. su ricevute bancarie con l'altro relativo all'apertura di credito per lire 30.000.000, la diversa tesi della BA era da ritenersi priva di fondamento atteso che la giurisprudenza di legittimità ( è richiamata la sentenza n. 4718 del 1995 di questa Corte ), basandosi sulla diversità tipologica e funzionale dell'anticipazione bancaria ( art. 1846 ss, ) rispetto all'apertura di credito ( art. 1842 ss. ), aveva escluso che l'esistenza di un fido per sconto cambiali potesse far ritenere coperto' un conto corrente bancario, onde l'esistenza di quel fido non valeva ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente sul conto stesso. c) la pretesa di compensazione delle somme incassate per effetto dei versamenti in conto corrente, dei quali la curatela richiedeva la revoca, con il credito chirografario vantata dallo BA per effetti cambiari insoluti non aveva fondamento giuridico, atteso che le due situazioni di credito-debito non erano basate su rapporti diversi, trattandosi all'evidenza di obbligazioni " derivanti da un unico, complesso rapporto giuridico - il contratto di conto di modo che nella specie non poteva operare l'invocata corrente compensazione, che, invece, postulava l'autonomia dei reciproci rapporti di debito-credito che nella specie non risultava configurabile per definizione ". d) era, infine, infondata la censura attinente alla liquidazione del maggior danno ex art. 1224 comma 2° c.c. atteso che il tribunale aveva operato detta liquidazione in via presuntiva e in base al notorio, nella misura del 14% annuo, pari agli interessi bancari che il curatore avrebbe percepito con il deposito in banca delle somme corrispondenti ai pagamenti revocati, misura che appariva congrua tenuto conto sia dell'entità della somma stessa sia del tasso legale degli interessi vigenti all'epoca della dichiarazione di fallimento “ . Avverso tale sentenza la BA SC ha proposto ricorso per cassazione. Resiste la curatela del fallimento, costituitasi con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in cinque motivi, come segue rubricati e svolti. Il primo motivo denuncia l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art.67 1.f., anche con riferimento all'art. 2729 c.c., nonché l'insufficiente, illogica, erronea e contraddittoria motivazione ". La censura investe il convincimento della corte di merito sul punto della $6scientia decoctionis e si appunta non sulla legittimità del ricorso alla prova $1 presuntiva il ricorrente non la contesta bensì sulla utilizzazione di elementi che lo stesso ricorrente denuncia come privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, voluti dalla norma dell'art.2729 c.c.. La censura è infondata. Ricorre nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( v. per tutte la sentenza, sia pur non recente, n. 3950 del 1974 ) l'affermazione in punto di diritto "che il carattere di precisione, gravità e concordanza, che la legge esige per la validità della prova presuntiva, non deve essere ricercato soltanto nei singoli indizi concorrenti a fornire una presunzione, ma è necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che presentino singolarmente una positivà parziale, o, almeno, potenziale, di efficacia probatoria, al fine di accertare se, nella composizione dei singoli apporti utili, si possa Epervenire al risultato di una valida prova presuntiva che, in ogni caso resta -affidata ai suddetti elementi considerati nel loro insieme e la cui scelta salvo il controllo di legittimità sulla congruenza e logicità della motivazione è rimessa al giudice di merito. Ora, come la motivazione della sentenza dà conto, correttamente e senza errori logico-giuridici, della scelta suddetta - caduta, per il caso di specie, su elementi dei quali è stata puntualmente segnalata la rilevanza in relazione sia alle condizioni concrete nella quali la BA SC si trovava ad operare sul territorio di Empoli e alle funzioni che vi esplicava, sia alle concrete vicende economiche finanziarie della società poi fallita, sia, ancora, al comportamento, in concreto tenuto dalla BA in ordine al rapporto di conto corrente e proprio in conseguenza delle stesse vicende di segno negativo nelle quali la debitrice era altrettanto essa risulta conforme, nel concreto governo della provaincorsa presuntiva, ai principi di diritto sopra richiamati. Il secondo motivo, attraverso la denuncia di " violazione del principio di non revocabilità dei versamenti in conto corrente diretti a ripristinare la provvista per rapporti presentanti lo stesso rischio;
erronea o insufficiente motivazione ripropone la tesi della cumulabilità, al fine di individuare sia l'entità dell'affidamento del quale la società poi fallita disponeva presso la BA, sia, conseguentemente, la funzione dei versamenti, da sottrarre alla revocatoria in quanto diretti a ripristinare la provvista. La censura è specificata nel senso che il dato rilevante nel caso di specie, più ancora della differenza tra i vari tipi di contratti bancari - posta in rilievo dlala corte di merito sarebbe da individuare nella circostanza, riconosciuta dalla $5stessa sentenza impugnata ( 1 allorché erroneamente aveva escluso la "compensazione richiesta da essa BA ), che i due rapporti bancari cumulo ", confluivano nello stesso rapporto di conto corrente, onde era il c.d. che, fini suddetti, determinava il limite dell'affidamento. Il motivo è infondato. Questa Corte, confermando il principio giuridico enunciato dalla sentenza n. 4718 del 1995, cui la Corte di merito si è richiamata, ha puntualizzato altresì, con la più recente sentenza n.1083 del 1997, che detto principio non può essere disatteso e disapplicato nel caso in cui tra le due linee di credito era stabilito un 16 collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni erano destinati a confluire sul conto corrente di corrispondenza che regolava l'apertura di credito l'unico sul quale il cliente era abilitato ad operare giacché la funzione di tale collegamento si risolve nel meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti, appunto, dalle singole operazioni di smobilizzo crediti >, alla stessa stregua di qualsiasi altra rimessa di diversa provenienza " . Non si rinvengono ragioni, né il ricorrente ne prospetta di valide e giuridicamente fondate, per discostarsi dal suddetto principio giuridico e principio stesso si è accogliere censure alla sentenza impugnata che al conformata. Il terzo motivo denuncia la violazione sotto altro profilo dell'art.67 l.f. e 11 l'omessa decisone su questione prospettata da essa BA o, quanto meno, erronea e insufficiente motivazione " La censura riguarda la ritenuta revocabilità, che la ricorrente imputa ad un ( non sarebbe stata compresa la questione proposta ) anche della errore somma di lire 34.825.000 per spese, interessi e commissioni, addebitata dalla BA alla società fallita per il trimestre ottobre-dicembre 1982. Spiega la ricorrente che, essendo fallita la società ET SA il 27.12.1983 l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento poteva retroagire al massimo alla data del 28.12.1982, sicché la revocatoria non poteva investire l'intero trimestre bensì soltanto i tre giorni del 29.30 e 31 dicembre 1982 per il solo importo di lire 780.000 e non anche per la maggior somma suddetta che, secondo quanto risultava dalla consulenza d'ufficio, riguardava l'intero trimestre. Il motivo non può essere accolto. La sentenza ha escluso - con l'espressione non risponde al vero che il consulente di parte avrebbe dimostrato " ( pag. 10 della motivazione ) che - l'importo di lire 34.825.904 concernesse spese e commissioni successive al 28.12.1982 e interessi attinenti al 1983, anche se poi aggiunge il rilievo che " non v'era ragione di escludere dalla revocatoria le somme versate per i titoli in questione ", se pur esse rientravano " per soli tre giorni nel periodo sospetto ". Il richiamo che la ricorrente ha fatto alla consulenza d'ufficio è generico, e l'acquisizione del qualenon consente di rilevare quel decisivo dato di fatto risulta, invero, prioritaria rispetto all'indagine circa la violazione di legge - secondo il quale i versamenti in questione riguardavano l'intero denunziata trimestre e soltanto per la somma di lire 780.000 rientravano nell'anno anteriore al fallimento;
per tale genericità il richiamo stesso contrasta con il principio giuridico di autosufficienza del ricorso, onde non può essere rilevata né l'erroneità o l'insufficienza della motivazione della sentenza, in parte qua, né la violazione della norma di legge richiamata. Il quarto motivo del ricorso denuncia la "erronea applicazione dell'art. 56 I.f. con riferimento agli artt. 1241, 1842 e 1853 C.C. nonché l'erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi ". La censura investe l'esclusione della compensazione tra il credito di essa -banca, pari a lire 141.122.709, per effetti cambiari insoluti del quale era stata richiesta l'ammissione al passivo in chirografo e l'ammontare dei versamenti oggetto della revocatoria ed è articolata come segue: a) il vizio di contraddittorietà della motivazione è individuato in ciò che l'unicità del complesso rapporto giuridico ( unicità del conto corrente) è stata ritenuta rilevante per escludere la compensazione ed invece irrilevante, perché contrastato dalla diversità tipologica e funzionale dell'anticipazione bancaria ( sconto di ricevute bancarie) rispetto all'apertura di credito, al fine di confermare che le rimesse avevano tutte carattere solutorio;
b) la violazione dell'art. 56 I.f. in ciò che la compensazione sarebbe ammessa, nel fallimento, anche per crediti non liquidi ed esigibili. Anche tale motivo è infondato. Secondo la sentenza impugnata (v. pag. 10 della motivazione ), a fronte della richiesta della curatela di revocare ex art. 67 l.f. i pagamenti ricevuti dalla BA SC, quest'ultima opponeva in compensazione il proprio credito chirografario di lire 141.122.709 per effetti cambiari insoluti " . Proprio perché prospettata in questi termini e contro il credito ( in restituzione delle somme oggetto della revocatoria ) del fallimento, l'eccezione non aveva fondamento alcuno ed egualmente avrebbe dovuto essere rigettata dai giudici di merito sulla base della considerazione, in punto di diritto, che condizione imprescindibile per l'operatività della compensazione nel fallimento è "l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte (Cass. S.U. n. 775 del 1995) mentre il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di somme oggetto di pagamento/i effettuato/i dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che detto debito, in conseguenza del suo momento genetico successivo alla dichiarazione di fallimento e della mancanza del requisito della reciprocità, non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, perché la compensazione è consentita soltanto tra i debiti e i crediti verso il fallito (v. in tal senso, Cass. n. 2912 del 2000 e n. 10140 del 1998 dalle quali non v'è ragione di discostarsi per il caso di specie). Il quinto motivo di ricorso denunzia la violazione dell'art. 1284, commi 1° e 2°, cod.civ., l'erroneità e contraddittorietà della motivazione, anche sul punto della decorrenza e della misura degli interessi. Il motivo è svolto con le seguenti argomentazioni: mancava la prova del preteso maggior danno ma, anzitutto, il supposto a) fatto notorio veniva tradotto, dall'impugnata sentenza, in un parametro fisso che è quello del < tasso corrente degli interessi bancari > i quali, peraltro, erano stati calcolati per l'intero periodo in misura fissa ed in modo del tutto arbitrario. Non si comprendeva, infatti, in base a quale dato la Corte di merito aveva ritenuto che gli interessi bancari che il curatore del fallimento avrebbe percepito con il deposito in banca della somma corrispondente ai pagamenti revocati, fosse pari al 14% annuo;
b) violazione di legge era anche nella decorrenza dell'attribuzione di tali interessi al 14% annuo, decorrenza che erroneamente la Corte aveva fissato alla data della dichiarazione di fallimento, piuttosto che come avrebbe dovuto dalla- data della domanda di revocatoria, se non dalla data della sentenza del primo giudice, in considerazione della natura costitutiva della sentenza che accoglie la revocatoria . Per quanto sub a) la censura è fondata. La sentenza ora impugnata, che ha confermato l'attribuzione e la liquidazione del maggior danno ex art. 1224 comma 2° c.c. operata dal tribunale in via presuntiva e in base al notorio nella misura del 14% annuo, pari agli 6 interessi bancari che il curatore avrebbe percepito con il deposito in banca della somma corrispondente ai pagamenti revocati ", né ha dato ragione della ritenuta congruità del tasso di interessi annuo pari al 14% nel quale ha individuato il maggior danno liquidabile ex art. 1224 comma 2° c.c., né, pur avendo riferito tale giudizio di congruità anche al tasso legale degli interessi " vigenti all'epoca della dichiarazione di fallimento", ha tenuto in considerazione la variazione del tasso degli interessi legali intervenuta nel periodo ( dalla data della dichiarazione del fallimento, risalente al dicembre del 1983, alla data della pronuncia ) per effetto della diverse formulazioni legislative dell'art. 1284 c.c. succedutesi nel periodo. La motivazione appare dunque, effettivamente, insufficiente e, ad un tempo, illogica, risolvendosi, per di più, proprio per la mancata considerazione delle suddette variazioni del tasso legale d'interesse, nella violazione della norma dell'art. 1224 c.c.. In tale censura il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata in parte qua. Resta assorbita la censura sub b). Ed invero, se pur la questione della decorrenza costituisca, in via generale, un punto di decisione autonomo rispetto all'altro della liquidazione del maggior danno ex art. 1224 comma 2° c.c., la questione stessa, nel caso di specie, risulta strettamente connessa all'altra, e le due statuizioni l'una conseguente all'altra, considerato il tipo di liquidazione del maggior danno operato dai giudici di merito. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Firenze, si pronuncerà, dunque, ex novo sul motivo di gravame proposto dalla BA SC a censura della sentenza del tribunale per il capo relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dalla curatela ex art. 1224 comma 2° c.c., e nella decisione si atterrà ai principi di diritto secondo i quali ( v., ex multis, Cass. n. 5517 del 1997): a) "in tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe posto in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro "; "b) “ il ricorso a elementi presuntivi e a fatti notori deve ritenersi consentito soltanto in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore, fermo restando che quest'ultimo è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile della categorianell'ambito economica di appartenenza "; c) " ai fini della quantificazione del maggior danno, è escluso in ogni caso che il ricorso a elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa mai tradursi nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat o dal tasso corrente degli interessi bancari ". Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. ....
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso;
accoglie il quinto, per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso addì 11 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Dott. Giovanni Losavio Presidente Whosen wha ts Dott. Walter Celentano estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria Di NU 17 GEM 2001 Marie Is NO Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di NUМајда нного 80000 330000 22.1.01 M 3.0 MAR. 2001 2 UFFICIO DEM A.. 330-000 Regisbal a 15509 Trecento trentom 481 DE P. (0.580 A 11 Responnah E ar DELL O I C I F F U