CASS
Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2023, n. 51297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51297 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51297 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte d'appello di Perugia ha confermato, rigettando l'impugnazione dell'imputato, la sentenza del 10 dicembre 2020, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato CO MI in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli, per avere, al fine di evadere l'imposta sui redditi IRPEF dovuta, pari ad euro 317.498,98, omesso di indicare al Quadro RW della dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2015 Modello Unico, investimenti e attività finanziarie detenute in Panama, pari a euro 738.368,40, per i quali non era stata dimostrata, con idonei mezzi di prova, l'avvenuta tassazione all'estero o il riferimento ai redditi esenti, e risultando, pertanto, rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile prodotto in Italia, superando le soglie di punibilità previste dalla norma;
in Castiglione del Lago, in data 27 dicembre 2016). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Franco Libori, che lo ha affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di applicare l'art. 131 bis cod. pen., avendo ritenuto irrilevante il pagamento del debito tributario e il risarcimento del danno all'amministrazione finanziaria, successivo alla consumazione del reato, ai fini dell'applicazione di detta causa di non punibilità, esprimendo la valutazione di gravità del fatto con riguardo unicamente al fatto commesso, senza tener conto dell'obbligo di valutare anche le condotte successive al reato, come ora previsto a seguito della riformulazione della disposizione, dovuta al d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che dovrebbe ora applicarsi quale lex mitior in forza dell'art. 2 comma 4 cod. pen. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato altre violazioni di legge penale e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di motivare in ordine alla commisurazione della pena, pur essendosi discostata dal minimo edittale, senza aver valutato l'assenza di precedenti penali del ricorrente e le condotte concomitanti e successive al reato, nella specie la condotta di vita e le condotte riparatorie tenute da quest'ultimo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione, sia nella parte relativa alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., sia nella parte relativa alla determinazione della misura della pena. ) 2 V) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di motivi di doglianza già esaminati dal giudice di secondo grado, che li ha disattesi con argomenti idonei, che non sono neppure stati adeguatamente e criticamente considerati dal ricorrente, che si è limitato a riprodurre i medesimi rilievi, che sono fondati su assunti manifestamente infondati, in quanto contrari alla consolidata giurisprudenza di legittimità. 2. Per quanto riguarda il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., va osservato che la Corte d'appello di Perugia ha disatteso l'identica richiesta dell'imputato sottolineando il rilevante ammontare dei redditi sottratti alla imposizione, pari a euro 738.368,40, e del danno conseguente, essendo pari a euro 317.489,42 l'imposta evasa, e anche la mancanza di qualsiasi giustificazione di tale condotta, nonché la circostanza che i due imputati (tra cui il ricorrente) erano stati fermati al confine tra l'Italia e la Svizzera con la somma di euro 10.000,00 in denaro contante e con i documenti relativi al reato contestato, ossia in un contesto di reiterazione della condotta delittuosa. Si tratta di motivazione idonea, essendo stati sottolineati i plurimi aspetti di gravità della condotta e di non occasionalità della stessa, giudicati assorbenti nella esclusione della lieve entità del fatto al fine della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto attraverso la sottolineatura della gravità della condotta e del danno, oltre che della sorpresa degli imputati in un contesto di reiterazione delle condotte criminose, la Corte d'appello ha giustificato adeguatamente la valutazione non solo di non lieve entità del fatto, bensì di gravità dello stesso, incompatibile con il riconoscimento della suddetta causa di esclusione della punibilità. Il ricorrente si duole anche del mancato rinvio da parte della Corte d'appello dell'udienza del 22 novembre 2022, per attendere l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che, con l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, ha aggiunto al primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. l'inciso "anche in considerazione della condotta susseguente al reato", in quanto ciò avrebbe consentito, ad avviso del ricorrente, di considerare, nella prospettiva della applicazione di detta causa di non punibilità, anche la condotta susseguente al reato, consistita nel pagamento delle imposte evase. Va dunque osservato che nella decisione della Corte d'appello non è dato rilevare alcuna violazione di legge né lesioni del diritto di difesa, non essendo previsto da alcuna disposizione l'obbligo di differire la trattazione del giudizio in attesa dell'entrata in vigore di una riforma legislativa che il legislatore ha 3 deliberatamente scelto di posticipare e i cui effetti, comunque, possono, una volta entrata in vigore, essere fatti valere nelle fasi successive del giudizio. In ogni caso la Corte d'appello ha già escluso la rilevanza della condotta del ricorrente successiva al reato, rimarcandone la gravità ed evidenziando come tale condotta susseguente sia consistita nel doveroso adempimento di una obbligazione tributaria, idonea a consentire di ritenere configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis d.lgs, n. 74 del 2000, ma non certo a ricondurre la condotta nell'alveo della particolare tenuità dell'offesa, cosicché le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate anche sotto tale profilo, essendo già stata valutata in senso recessivo la sua condotta successiva al reato. 3. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte a proposito del trattamento sanzionatorio, determinato considerando quale base di computo la media edittale di due anni di reclusione, come tale non richiedente analitica o diffusa giustificazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), e di cui comunque è stata offerta adeguata giustificazione, ribadendo la gravità della condotta e l'entità del danno, oltre che della condotta complessiva posta in essere dagli imputati (tale pena è stata ridotta della metà, ossia a un anno di reclusione, ai sensi dell'art. 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000, ulteriormente ridotta a otto mesi e 15 giorni di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e infine ridotta alla pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione per la diminuente del rito). Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, anche in considerazione della notevole riduzione della pena finale, come tale non richiedente diffusa giustificazione, che il ricorrente ha censurato, nuovamente, sul piano delle valutazioni di merito, ossia criticando le valutazioni di gravità della condotta formulate dai giudici di merito, che non sono suscettibili di rivisitazione sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze generiche e manifestamente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51297 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte d'appello di Perugia ha confermato, rigettando l'impugnazione dell'imputato, la sentenza del 10 dicembre 2020, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato CO MI in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli, per avere, al fine di evadere l'imposta sui redditi IRPEF dovuta, pari ad euro 317.498,98, omesso di indicare al Quadro RW della dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2015 Modello Unico, investimenti e attività finanziarie detenute in Panama, pari a euro 738.368,40, per i quali non era stata dimostrata, con idonei mezzi di prova, l'avvenuta tassazione all'estero o il riferimento ai redditi esenti, e risultando, pertanto, rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile prodotto in Italia, superando le soglie di punibilità previste dalla norma;
in Castiglione del Lago, in data 27 dicembre 2016). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Franco Libori, che lo ha affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di applicare l'art. 131 bis cod. pen., avendo ritenuto irrilevante il pagamento del debito tributario e il risarcimento del danno all'amministrazione finanziaria, successivo alla consumazione del reato, ai fini dell'applicazione di detta causa di non punibilità, esprimendo la valutazione di gravità del fatto con riguardo unicamente al fatto commesso, senza tener conto dell'obbligo di valutare anche le condotte successive al reato, come ora previsto a seguito della riformulazione della disposizione, dovuta al d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che dovrebbe ora applicarsi quale lex mitior in forza dell'art. 2 comma 4 cod. pen. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato altre violazioni di legge penale e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di motivare in ordine alla commisurazione della pena, pur essendosi discostata dal minimo edittale, senza aver valutato l'assenza di precedenti penali del ricorrente e le condotte concomitanti e successive al reato, nella specie la condotta di vita e le condotte riparatorie tenute da quest'ultimo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione, sia nella parte relativa alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., sia nella parte relativa alla determinazione della misura della pena. ) 2 V) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di motivi di doglianza già esaminati dal giudice di secondo grado, che li ha disattesi con argomenti idonei, che non sono neppure stati adeguatamente e criticamente considerati dal ricorrente, che si è limitato a riprodurre i medesimi rilievi, che sono fondati su assunti manifestamente infondati, in quanto contrari alla consolidata giurisprudenza di legittimità. 2. Per quanto riguarda il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., va osservato che la Corte d'appello di Perugia ha disatteso l'identica richiesta dell'imputato sottolineando il rilevante ammontare dei redditi sottratti alla imposizione, pari a euro 738.368,40, e del danno conseguente, essendo pari a euro 317.489,42 l'imposta evasa, e anche la mancanza di qualsiasi giustificazione di tale condotta, nonché la circostanza che i due imputati (tra cui il ricorrente) erano stati fermati al confine tra l'Italia e la Svizzera con la somma di euro 10.000,00 in denaro contante e con i documenti relativi al reato contestato, ossia in un contesto di reiterazione della condotta delittuosa. Si tratta di motivazione idonea, essendo stati sottolineati i plurimi aspetti di gravità della condotta e di non occasionalità della stessa, giudicati assorbenti nella esclusione della lieve entità del fatto al fine della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto attraverso la sottolineatura della gravità della condotta e del danno, oltre che della sorpresa degli imputati in un contesto di reiterazione delle condotte criminose, la Corte d'appello ha giustificato adeguatamente la valutazione non solo di non lieve entità del fatto, bensì di gravità dello stesso, incompatibile con il riconoscimento della suddetta causa di esclusione della punibilità. Il ricorrente si duole anche del mancato rinvio da parte della Corte d'appello dell'udienza del 22 novembre 2022, per attendere l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che, con l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, ha aggiunto al primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. l'inciso "anche in considerazione della condotta susseguente al reato", in quanto ciò avrebbe consentito, ad avviso del ricorrente, di considerare, nella prospettiva della applicazione di detta causa di non punibilità, anche la condotta susseguente al reato, consistita nel pagamento delle imposte evase. Va dunque osservato che nella decisione della Corte d'appello non è dato rilevare alcuna violazione di legge né lesioni del diritto di difesa, non essendo previsto da alcuna disposizione l'obbligo di differire la trattazione del giudizio in attesa dell'entrata in vigore di una riforma legislativa che il legislatore ha 3 deliberatamente scelto di posticipare e i cui effetti, comunque, possono, una volta entrata in vigore, essere fatti valere nelle fasi successive del giudizio. In ogni caso la Corte d'appello ha già escluso la rilevanza della condotta del ricorrente successiva al reato, rimarcandone la gravità ed evidenziando come tale condotta susseguente sia consistita nel doveroso adempimento di una obbligazione tributaria, idonea a consentire di ritenere configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis d.lgs, n. 74 del 2000, ma non certo a ricondurre la condotta nell'alveo della particolare tenuità dell'offesa, cosicché le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate anche sotto tale profilo, essendo già stata valutata in senso recessivo la sua condotta successiva al reato. 3. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte a proposito del trattamento sanzionatorio, determinato considerando quale base di computo la media edittale di due anni di reclusione, come tale non richiedente analitica o diffusa giustificazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), e di cui comunque è stata offerta adeguata giustificazione, ribadendo la gravità della condotta e l'entità del danno, oltre che della condotta complessiva posta in essere dagli imputati (tale pena è stata ridotta della metà, ossia a un anno di reclusione, ai sensi dell'art. 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000, ulteriormente ridotta a otto mesi e 15 giorni di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e infine ridotta alla pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione per la diminuente del rito). Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, anche in considerazione della notevole riduzione della pena finale, come tale non richiedente diffusa giustificazione, che il ricorrente ha censurato, nuovamente, sul piano delle valutazioni di merito, ossia criticando le valutazioni di gravità della condotta formulate dai giudici di merito, che non sono suscettibili di rivisitazione sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze generiche e manifestamente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/12/2023