CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19072 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19072 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa il 7 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, ha, tra l'altro, dichiarato LO NI colpevole del reato di molestia o disturbo alle persone e lo ha condannato alla pena di due mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili ed alla rifusione delle spese relative all'azione civile. 2. LO NI propone, con l'assistenza dell'avv. Maurizio Scala, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello affermato la sua penale responsabilità in ordine alla contravvenzione sanzionata dall'art. 660 cod. pen. senza indicare, tra le numerose condotte indicate nel capo di imputazione, quelle alla cui realizzazione egli avrebbe cooperato e se esse abbiano o meno determinato la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 13 gennaio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa l'impugnata sentenza è scaturito dalla denuncia-querela presentata il 21 agosto 2017 dai coniugi IO AL e IS LA NA con riferimento alla condotta serbata da coloro, tra cui l'odierno ricorrente, che, frequentando il Centro Prelievi del Ser.T. di Sondrio, allocato innanzi alla abitazione dei denuncianti, si sono a più riprese resi autori di condotte inurbane e fastidiose erompendo in schiamazzi e litigi e persino urinando sul limitare dell'ingresso delle case. L'installazione, da parte delle persone offese, di un impianto di videosorveglianza, lungi dall'indurre gli agenti ad un contegno più corretto, ha dato, peraltro, la stura ad atteggiamenti ancor più offensivi, trasmodanti in ingiurie e minacce. 2 Le espletate investigazioni, che si sono giovate delle registrazioni delle telecamere, hanno consentito di enucleare una moltitudine — sessantesette, secondo l'elencazione effettuata nell'imputazione — di episodi rilevanti, distribuiti nell'arco di oltre due anni, e di identificare i responsabili. La Corte di appello, andando in contrario avviso rispetto al Giudice dell'udienza preliminare, che aveva assolto gli imputati sul postulato dell'assenza, nella loro condotta, del requisito dell'avere gli autori delle condotte agito «per petulanza o per altro biasimevole motivo», ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione sanzionata dall'art. 660 cod. pen.. Ha, tuttavia, distinto la posizione di NI — oltre che del correo, non ricorrente, KH EL DO — da quello di altro imputato, chiamato a rispondere di episodi commessi a non breve distanza l'uno dall'altro (ciò che incide sul connotato di abitualità dei comportamenti) e, comunque, non generati da petulanza o altro biasimevole motivo. Diversamente, ha stimato che, nel caso di LO NI, la reiterazione delle condotte è stata fonte di molestia o disturbo, derivando, dunque, l'apprezzamento dell'illiceità di comportamenti che, per numero, frequenza e tenore, si sono risolti in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua nella sfera di libertà delle persone offese, ridotte in uno stato di esasperazione. Tale conclusione, ineccepibile sul piano giuridico, sconta, tuttavia, la carenza, debitamente segnalata in ricorso, dell'indicazione delle condotte specificamente addebitate a NI — il quale, secondo quanto si legge nell'imputazione, avrebbe partecipato a sei episodi, cinque dei quali sono concentrati tra il 16 giugno ed il 24 luglio 2017, mentre l'ultimo, isolato e di meno immediata intellegibilità, è successivo di nove mesi — e del vaglio della loro attitudine a supportare, nei suoi confronti, l'impostazione accusatoria. Rebus sic stantibus, stante l'imprescindibile necessità — per non incorrere nel vizio di assenza di motivazione — di ancorare l'affermazione della responsabilità penale ai comportamenti posti in essere con il contributo, morale o materiale, dell'odierno ricorrente, sarebbe stato onere del giudice di merito dar conto, con maggiore specificità, del suo apporto e verificare se e, soprattutto, con riferimento a quale periodo esso abbia integrato gli estremi della contravvenzione oggetto di addebito. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 14/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19072 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa il 7 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, ha, tra l'altro, dichiarato LO NI colpevole del reato di molestia o disturbo alle persone e lo ha condannato alla pena di due mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili ed alla rifusione delle spese relative all'azione civile. 2. LO NI propone, con l'assistenza dell'avv. Maurizio Scala, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello affermato la sua penale responsabilità in ordine alla contravvenzione sanzionata dall'art. 660 cod. pen. senza indicare, tra le numerose condotte indicate nel capo di imputazione, quelle alla cui realizzazione egli avrebbe cooperato e se esse abbiano o meno determinato la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 13 gennaio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa l'impugnata sentenza è scaturito dalla denuncia-querela presentata il 21 agosto 2017 dai coniugi IO AL e IS LA NA con riferimento alla condotta serbata da coloro, tra cui l'odierno ricorrente, che, frequentando il Centro Prelievi del Ser.T. di Sondrio, allocato innanzi alla abitazione dei denuncianti, si sono a più riprese resi autori di condotte inurbane e fastidiose erompendo in schiamazzi e litigi e persino urinando sul limitare dell'ingresso delle case. L'installazione, da parte delle persone offese, di un impianto di videosorveglianza, lungi dall'indurre gli agenti ad un contegno più corretto, ha dato, peraltro, la stura ad atteggiamenti ancor più offensivi, trasmodanti in ingiurie e minacce. 2 Le espletate investigazioni, che si sono giovate delle registrazioni delle telecamere, hanno consentito di enucleare una moltitudine — sessantesette, secondo l'elencazione effettuata nell'imputazione — di episodi rilevanti, distribuiti nell'arco di oltre due anni, e di identificare i responsabili. La Corte di appello, andando in contrario avviso rispetto al Giudice dell'udienza preliminare, che aveva assolto gli imputati sul postulato dell'assenza, nella loro condotta, del requisito dell'avere gli autori delle condotte agito «per petulanza o per altro biasimevole motivo», ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione sanzionata dall'art. 660 cod. pen.. Ha, tuttavia, distinto la posizione di NI — oltre che del correo, non ricorrente, KH EL DO — da quello di altro imputato, chiamato a rispondere di episodi commessi a non breve distanza l'uno dall'altro (ciò che incide sul connotato di abitualità dei comportamenti) e, comunque, non generati da petulanza o altro biasimevole motivo. Diversamente, ha stimato che, nel caso di LO NI, la reiterazione delle condotte è stata fonte di molestia o disturbo, derivando, dunque, l'apprezzamento dell'illiceità di comportamenti che, per numero, frequenza e tenore, si sono risolti in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua nella sfera di libertà delle persone offese, ridotte in uno stato di esasperazione. Tale conclusione, ineccepibile sul piano giuridico, sconta, tuttavia, la carenza, debitamente segnalata in ricorso, dell'indicazione delle condotte specificamente addebitate a NI — il quale, secondo quanto si legge nell'imputazione, avrebbe partecipato a sei episodi, cinque dei quali sono concentrati tra il 16 giugno ed il 24 luglio 2017, mentre l'ultimo, isolato e di meno immediata intellegibilità, è successivo di nove mesi — e del vaglio della loro attitudine a supportare, nei suoi confronti, l'impostazione accusatoria. Rebus sic stantibus, stante l'imprescindibile necessità — per non incorrere nel vizio di assenza di motivazione — di ancorare l'affermazione della responsabilità penale ai comportamenti posti in essere con il contributo, morale o materiale, dell'odierno ricorrente, sarebbe stato onere del giudice di merito dar conto, con maggiore specificità, del suo apporto e verificare se e, soprattutto, con riferimento a quale periodo esso abbia integrato gli estremi della contravvenzione oggetto di addebito. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 14/02/2023.