Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7206 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA UP E 01 LA CORTEcher720 IN NOME EL LIAN DECASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente - R.G.N. 15004/98 Cron. 16654 Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud.23/01/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - ha pronunciato la seguente 98 SE NTENZA sul ricorso proposto da: NA QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell'avvocato PIRONE TIZIANA, rappresentato e difeso LANFRANCO, giusta delega in dall'avvocato TONELLI atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 184/97 del Tribunale di LATINA, 2001 depositata il 01/09/97 R.G.N.1174/92; 366 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. z m -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23 dicembre 1989 PA AG conveniva in giudizio l'INPS il davanti al Pretore di Latina chiedendo ripristino della pensione di invalidità, concessagli con decorrenza dal 1° gennaio 1972 e revocatagli dall'istituto il 10 febbraio 1989. In subordine lo AG chiedeva la concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Il Pretore adito con sentenza in data 13 novembre 1991 accoglieva la domanda, condannando l'Istituto al ripristino della pensione di invalidità. A seguito di appello dell'INPS il Tribunale, disposta nuova consulenza tecnica, rigettava la domanda dell'assicurato e compensava le spese del doppio grado del giudizio di merito. Il giudice del gravame osservava che il consulente tecnico nominato in appello, riesaminando le infermità denunciate dall'assicurato e, in particolare, la mancanza di visus all'occhio destro e la ridotta acutezza visiva dell'occhio sinistro, costituenti le sole di rilevanza medico-legale, aveva accertato che, dal momento della revoca della pensione, l'occhio - 3 sinistro era passato dai cinque decimi iniziali ai 10/10 nel 1988 e agli otto decimi al momento della visita. Sotto tale profilo, concludeva il Tribunale, con riferimento alla capacità di guadagno lo AG aveva avuto un miglioramento, aiutando il figlio commerciante di pesce e gestore di una pescheria. Tale miglioramento, aggiungeva il Tribunale, non violava l'accertamento che aveva dato luogo al riconoscimento giudiziale di riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato con concessione della pensione poi revocata. Il Tribunale concludeva affermando che andava condivisa la nuova riduzione in percentuale del 45% espressa dal consulente tecnico da esso nominato, non inficiata dalle note controdeduttive depositate da parte appellata e dalla certificazione prodotta, avendo il c.t.u. nominato in appello spiegato che le oscillazioni nella valutazione visiva erano condizionate dalla collaborazione del state paziente. L'assicurato ricorre per cassazione con due articolati motivi. L'INPS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunziando omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., si duole che il Tribunale non abbia preso con la in considerazione le censure critiche mosse consulenza di parte. Con essa il consulente di parte prospettava che consulente tecnico nominato in appello, in il contrasto con il parere espresso dai cc.tt.uu. nominati in primo grado, aveva ritenuto che l'assicurato avesse riacquistato maggiore una a seguito di acutezza visiva dell'occhio sinistro miglioramenti giustificati da una diversa valutazione soggettiva del paziente determinata da fattori ambientali ° dalla volontà dello stesso assicurato di condizionare in senso a lui favorevole l'esito dell'indagine. Peraltro nella consulenza di parte si rilevava che dal certificato rilasciato dal prof. Genovesi in data 13 luglio 1993 e dal presidio ospedaliero di Formia in data 13 aprile 1995 veniva ad evincersi che l'assicurato aveva un visus corretto in os. di cinque-sei decimi. 5 Rilevava il ricorrente che l'accertamento dei cinque decimi di visus era stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, la quale gli aveva attribuito, in conseguenza, sulla base della normativa allora vigente, la pensione di invalidità in relazione alla diminuita capacità di guadagno. Con il secondo motivo, perciò, lo AG denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D.L. n.636 del 1939 in relazione all'art. 360 n.5 nonché omessa, insufficiente e c.p.c. motivazione, perché il c.t.u. contraddittoria nominato in appello, al cui parere il Tribunale aveva uniformato la sua decisione, in violazione dell'eccepito giudicato esterno, aveva contraddittoriamente ritenuto, sulla base di una diversa valutazione, soggettivamente giustificata, che il visus dell'assicurato fosse migliorato e che potesse revocarsi un accertamento sanitario coperto dal giudicato sulla base di un opinato miglioramento scientificamente non giustificabile. I due dedotti motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi. Invero la sentenza impugnata non disconosce il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui la revoca del beneficio previdenziale 6 non può incidere sulle condizioni sanitarie ed economiche tenute presenti dalla sentenza passata in giudicato per il riconoscimento del beneficio previdenziale, con la conseguenza che non può essere revocata la pensione di invalidità riconosciuta nella vigenza delle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, tenute presenti dall'accertamento giudiziario, se nel frattempo non siano mutate le condizioni socio-economiche e sanitarie nel momento in cui la revoca fu disposta dall'INPS. Ha, però, giustificato la legittimità della revoca disposta dall'Istituto con una motivazione non contraddittoria e, perciò, logica rinvenendo il fondamento dell'intervenuto miglioramento non già e, comunque, non solo in una diversa e mutata situazione sanitaria obbiettivamente accertata, bensì anche in una diversa e obbiettivamente accertata valutazione della aumentata capacità di guadagno, mutata con miglioramento rispetto alle condizioni tenute presenti dalla sentenza passata in giudicato. Il C.T.U., infatti aveva dato atto che lo AG aiutava il figlio, gestore di una pescheria, nella vendita del prodotto ittico. 7 • Siffatta circostanza, affermata dal Tribunale e non contestata dall'assicurato con il proposto ricorso, è ormai coperta dal giudicato interno e ex art. 329 secondo comma c.p.c. e costituisce indice sicuro dell'aumentata capacità di guadagno, idonea a giustificare la revoca disposta dall'INPS. Infatti erano mutate non solo le condizioni sanitarie ma anche quelle socio-economiche sulla base delle quali era riconosciuto stato previdenziale all'assicurato il beneficio successivamente, di(riduzione di oltre la metà e, oltre il terzo della capacità di guadagno per il citato R.D.L. n.636 del 1939, successivamente modificato;
riduzione di oltre il terzo della capacità di lavoro per l'assegno ordinario di totale impossibilità di invalidità O accertata lavorare per la pensione di invalidità in base alla legge n.222 del 1984). Il proposto ricorso va, quindi, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 1/6 Il Presidente: M. A nsich II Cons. estensore: Matile Ceptenis ShillIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA e Depositata in Cancelleria 26 MAG. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CAN M E DI CANCELLERIA R P E U R S P E T U I O E S N R Z O C I D , SA LO S L 10 , TA O B . 3 I T ESA 3 D R 5 'A STA SP . L I L N E O N P D 3 G I -7 IM O S -8 A N A E D 1 D S E 1 TE I , O A E N TR G E O IS T ES G IT E G L E IR R D A L © L E D