CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 5403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5403 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente NT GI nella persona dell'avv. BARLETTA EO il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Lette le conclusioni del difensore della parte civile BE SA in persona dell'avv.to Giuseppe Esposito Aiala il quale chiede il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese per questo giudizio di legittimità. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5403 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato in punto di responsabilità penale la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto IA VA NT colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato per violazione della disciplina sulla circolazione stradale (art.141 commi 1-2-3 Cod.della Strada) ai danni di Di SA PI, terza trasportata del veicolo condotto dal coimputato BE Gennaro il quale, procedendo sulla S.S. Appia in direzione opposta a quella del IA, aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra, peraltro vietata dalla segnaletica, per immettersi nell'area di servizio ENI posta lungo l'opposta direttrice di marcia. 2.Nonostante la palese inosservanza delle disposizioni concernenti la svolta a sinistra e la mano da tenere in capo al BE, al IA era riconosciuto un concorso di responsabilità per colpa, per avere mantenuto una velocità superiore a quella prescritta per quel tratto di strada e comunque inadeguata alle condizioni di traffico, di visibilità e di circolazione, tenuto altresì conto della presenza di una stazione di servizio lungo il percorso. L'eccessiva velocità dell'imputato era ricavata dalle considerazioni del consulente tecnico del PM fondato sui fotogrammi delle fasi dell'incidente ripresi da una telecamera della stazione di servizio nonché alla stregua delle sommarie informazioni di una teste, acquisite con il consenso delle parti, che aveva riconosciuto di essere stata superata dal veicolo del IA ad elevata velocità. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per la cassazione la difesa di IA il quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con una prima articolazione lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli art.113, 40, 589 cod.pen. e vizio di motivazione con travisamento della prova. 3.1 Assume che il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di considerare la circostanza di decisiva rilevanza che, a prescindere dalla controversa velocità tenuta dall'imputato lungo la S.S. Appia ove vigeva un limite di 80 Km/h, il sinistro era dipeso dalla improvvisa, imprevedibile e non segnalata manovra di svolta a sinistra con immissione nell'opposta semicarreggiata di percorrenza attuata dal BE nel tentativo di immettersi nella stazione di servizio Eni situata lungo 'l'opposta semicarreggiata di percorrenza laddove la suddetta immissione era vietata 1 dalla segnaletica stradale e quindi doveva ritenersi del tutto inaspettata. Rileva infatti che in tale ipotesi ben poteva valere il principio dell'affidamento quale temperamento al principio di auto-responsabilità atteso che se è vero che il conducente deve regolare la propria condotta di guida alle caratteristiche della sede stradale e deve essere pronto a fronteggiare i pericoli che possano derivare dalle altrui inosservanze alle regole della circolazione, tale principio trova un limite soltanto nelle ipotesi in cui il conducente si trovi a fronteggiare le inosservanze che si prospettino come prevedibili e non, come in questo caso, ove l'insidia sia rappresentata dall'immissione di un veicolo dalla semicarreggiata di opposta percorrenza in un tratto in cui la svolta era preclusa. Quanto poi ai profili di colpa evidenzia che se da una parte non poteva ritenersi dimostrato che il veicolo del IA viaggiasse a velocità superiore ai limiti previsti per quel tratto di strada, nessun rilievo poteva comunque svolgere, nella valutazione sulla responsabilità nella causazione del sinistro, l'eventuale sorpasso operato dal IA prima di pervenire alla collisione, trattandosi di fatto realizzatosi antecedentemente all'urto, del tutto distinto e che non aveva per nulla interferito con la visibilità del campo del sinistro, laddove la collisione era dipesa soltanto dall'abnorme condotta di guida del conducente del veicolo confliggente. 3.2 Con una seconda articolazione denuncia difetto di motivazione in punto di mancato espletamento di consulenza cinematica, sia in ragione della contraddittorietà degli elementi offerti dal processo in relazione alla velocità tenuta dal veicolo del IA sia perché la corte di appello non aveva svolto nessuna seria riflessione sulle caratteristiche della sede stradale e sui spazi di avvistamento e di reazione tra autoveicoli, ragionando esclusivamente in termini di velocità. 3.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge per la mancata applicazione della disposizione sopravvenuta, ritenuta di maggiore favore, di cui all'art.589 bis comma 7 C.d.S., in quanto in grado di determinare una riduzione del trattamento sanzionatorio fino alla metà in ipotesi di concorso di colpa, e che pertanto sarebbe valso nella specie a contenere la misura del trattamento sanzionatorio applicato nei confronti del IA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 2 Va premesso che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato IA colpevole del reato ascritto di omicidio colposo aggravato dall'inosservanza della disciplina concernente la circolazione stradale configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione. 2. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente. In termini altrettanto esaustivi e non contraddittori ha evidenziato le ragioni per cui la condotta del conducente antagonista BE non rappresentò la causa esclusiva, dotata di assorbente rilevanza eziologica, idonea ad interrompere la serie causale azionata dall'imprudente condotta di guida del conducente IA. Invero quanto agli aspetti causali il giudice territoriale ha coerentemente richiamato, sebbene implicitamente, il principio della equivalenza delle cause di cui all'art.41 I comma cod.pen. Le condotte dei due conducenti vanno invero esaminate, come evidenziato dal giudice di appello, congiuntamente e sotto il profilo dinamico, e pertanto nella loro evoluzione tenendo conto della provenienza e del pericolo di interferenza tra di essi nel punto del sinistro, che risultava particolarmente sensibile in ragione della presenza di una stazione di servizio in direzione della quale il BE si approssimava, sebbene con la manovra di svolta preclusa dalla segnaletica. Ne consegue che non è possibile esaminare in maniera parcellizzata, come propone il ricorrente, il contributo fornito da ciascuno dei conducenti ai fini della verificazione del sinistro, che finisce per degradare la condotta IA a mero anello eziologicamente inerte e occasionale. 3. Il giudice del gravame invero ha invero adeguatamente rappresentato come il IA sia pervenuto all'urto tenendo una velocità del tutto inadeguata in un tratto stradale rettilineo con perfetta visibilità, sia violando la disposizione del codice della strada che impone limiti rigidi di velocità (80 km/h) sia i criteri elastici sanciti dall'art.141 C.d.S. il quale al comma terzo impone al conducente di adeguare la propria velocità alle condizioni ambientali e di traffico, prescrivendo di moderare la velocità e di essere in grado di arrestare la marcia a fronte di qualsiasi elemento perturbatore prevedibile. 3.1 Sul punto il giudice distrettuale ha riconosciuto la correttezza del calcolo della velocità tenuta dal ricorrente sulla base delle caratteristiche 3 dell'urto, dell'energia dissipata e delle evoluzioni dei due veicoli nella fase post urto, calcolo peraltro confermato dall'esame dei fotogrammi delle fasi del sinistro tratti dalle immagini della telecamera in uso alla stazione di servizio. Del tutto coerentemente poi il giudicante ha desunto argomenti per supportare la rilevanza causale della inosservanza alla regola cautelare relativa alla velocità, pure a fronte della concomitante violazione della precedenza da parte del conducente antagonista, attingendo alle dichiarazioni di un teste il quale ha riferito di essere stata superata dal veicolo del IA che procedeva ad elevata velocità, in un tratto dove il sorpasso non era consentito e vi era la presenza della stazione di servizio. 3.2 Conseguentemente il giudice territoriale, facendo corretta interpretazione delle risultanze oggettive sopra rappresentate e degli elementi tecnici acquisiti, inferiva che la velocità tenuta dal IA, anche in ragione dell'assenza di manovre di salvataggio non era moderata, anzi era di molto superiore ai limiti consentiti dalla segnaletica (circa 100 km/h), non era stata ridotta in coincidenza della interferenza con il veicolo antagonista che si trovava in fase avanzata di incrocio, e risultava del tutto inadeguata alle caratteristiche della sede stradale e alle condizioni di traffico con particolare riferimento alla presenza di una stazione di servizio, ponendosi pertanto come fattore concorrente dell'evento. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto priva di fratture logiche evidenti e non manifesta contraddizioni e risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità per colpa. 4. Costituisce invero principio acquisito alla giurisprudenza del S.C. che il mancato rispetto dell'obbligo di rallentare da parte dei conducenti che vengono da direttrice privilegiata assume rilievo causale indipendente e concorrente, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare ... una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso (Sez.4, n.33385 del 8/08/2008, Ianniello Rv.240899). Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, come nel caso in specie, a tale onere si aggiungano specifici obblighi di prudenza, circospezione e cautela collegati all'impegno di sede stradale dalle caratteristiche di quella in cui si realizzò il sinistro. Ha affermato inoltre il S.C. che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso 4 che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez.4, n.25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv.270176, e più in generale sul principio di auto-responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9/01/2015, Moccia, Rv.263010; 2/02/2016, Tettamanti, Rv.265981; 10/05/2017, Mulas, Rv.269997). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata assunzione di perizia tecnica cinematica volta anche a ricostruire le velocità dei veicoli e i tempi di avvistamento. Invero afferma il S.C. che l'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. La disposizione consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez.3, n.21687 del 7.4.2004, Modi ed altro,Rv.228920; Sez. U, n.12602 del 17 Dicembre 2015, Ricci, Rv. 266820). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (sez.2, n. 41808 del 2.9.2013, Mongiardo, Rv.256968). 5.1 Il giudice di appello ha logicamente rappresentato l'assenza di tale esigenza sulla base di una corretta lettura degli elementi acquisiti al processo, evidenziando le ragioni per cui ha ritenuto di accordare preferenza alle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero, dopo avere indicato, esaminato e disatteso, con motivazione che non si presta ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità, le valutazioni tecniche degli altri consulenti. 6. Manifestamente infondata è poi l'articolazione secondo cui avrebbe dovuto essere applicata una riduzione della pena in ragione del concorso di colpa riconosciuto a carico della persona offesa, ai sensi dell'art.589 bis 5 comma 7 cod.pen. da ritenersi norma sopravvenuta più favorevole laddove, esclusa la possibilità di una contaminazione tra due ipotesi criminose distinte, quali i reati di cui agli art.589 e 589 bis cod.pen., di cui il secondo ha come ipotesi semplice la fattispecie che figurava come ipotesi aggravata dell'art.589 (comma 2) cod.pen., la richiesta del ricorrente ha come necessario presupposto che la disciplina di cui all'art.589 bis cod.pen., nel suo complesso normativo, debba ritenersi più favorevole per l'imputato (sez.3, n.41621 del 23/11/2006, Panichi;
n.14198 del 25/05/2016, Di Giovanni) quantomeno in presenza del concorso di colpa della persona offesa. L'argomento è chiaramente fallace in quanto la disciplina di cui all'art.589 cod.pen. è più favorevole per il condannato in quanto la forchetta edittale della ipotesi base del reato di omicidio colposo è compresa tra sei mesi e cinque anni di reclusione, mentre la ipotesi semplice di omicidio stradale ha come forchetta edittale una pena compresa tra due e sette anni di reclusione e che pertanto, pure riconosciuta la riduzione per il concorso di colpa di cui all'art.589 bis comma 7 cod.pen. nella massima estensione (fino alla metà) e ritenuto applicabile il minimo edittale della pena base (anni due di reclusione) si perverrebbe in ogni caso ad una pena (anni uno di reclusione) superiore alla sanzione minima prevista dalll'art.589 comma 1 cod.pen. (mesi sei di reclusione, vedi in motivazione sez.4, n.29721 del 1/03/201.7, Venni, Rv.270918). Anche in presenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non si determinerebbe un effetto di maggiore favore per il reo in conseguenza dell'applicazione della disciplina di cui all'art.589 bis cod.pen., in quanto il massimo delle riduzioni applicabili per il reato di omicidio stradale (attenuante speciale del concorso di colpa e attenuanti generiche) attesterebbe la pena ad un minimo di mesi otto di reclusione, mentre con l'applicazione della disciplina vigente al momento del fatto (589 comma 2 cod.pen.) il riconoscimento delle circostanze generiche con giudizio di equivalenza, determina una pena edittale minima pari a mesi sei di reclusione. 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita nel presente giudizio di legittimità, la quale ha depositata una memoria difensiva pertinente e utile ai fini della decisione, spese che, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n.55 si liquidano come da dispositivo. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato a rifondere alla parte civile BE SA le spese di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori. Così deciso in Roma il 2/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente NT GI nella persona dell'avv. BARLETTA EO il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Lette le conclusioni del difensore della parte civile BE SA in persona dell'avv.to Giuseppe Esposito Aiala il quale chiede il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese per questo giudizio di legittimità. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5403 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato in punto di responsabilità penale la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto IA VA NT colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato per violazione della disciplina sulla circolazione stradale (art.141 commi 1-2-3 Cod.della Strada) ai danni di Di SA PI, terza trasportata del veicolo condotto dal coimputato BE Gennaro il quale, procedendo sulla S.S. Appia in direzione opposta a quella del IA, aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra, peraltro vietata dalla segnaletica, per immettersi nell'area di servizio ENI posta lungo l'opposta direttrice di marcia. 2.Nonostante la palese inosservanza delle disposizioni concernenti la svolta a sinistra e la mano da tenere in capo al BE, al IA era riconosciuto un concorso di responsabilità per colpa, per avere mantenuto una velocità superiore a quella prescritta per quel tratto di strada e comunque inadeguata alle condizioni di traffico, di visibilità e di circolazione, tenuto altresì conto della presenza di una stazione di servizio lungo il percorso. L'eccessiva velocità dell'imputato era ricavata dalle considerazioni del consulente tecnico del PM fondato sui fotogrammi delle fasi dell'incidente ripresi da una telecamera della stazione di servizio nonché alla stregua delle sommarie informazioni di una teste, acquisite con il consenso delle parti, che aveva riconosciuto di essere stata superata dal veicolo del IA ad elevata velocità. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per la cassazione la difesa di IA il quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con una prima articolazione lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli art.113, 40, 589 cod.pen. e vizio di motivazione con travisamento della prova. 3.1 Assume che il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di considerare la circostanza di decisiva rilevanza che, a prescindere dalla controversa velocità tenuta dall'imputato lungo la S.S. Appia ove vigeva un limite di 80 Km/h, il sinistro era dipeso dalla improvvisa, imprevedibile e non segnalata manovra di svolta a sinistra con immissione nell'opposta semicarreggiata di percorrenza attuata dal BE nel tentativo di immettersi nella stazione di servizio Eni situata lungo 'l'opposta semicarreggiata di percorrenza laddove la suddetta immissione era vietata 1 dalla segnaletica stradale e quindi doveva ritenersi del tutto inaspettata. Rileva infatti che in tale ipotesi ben poteva valere il principio dell'affidamento quale temperamento al principio di auto-responsabilità atteso che se è vero che il conducente deve regolare la propria condotta di guida alle caratteristiche della sede stradale e deve essere pronto a fronteggiare i pericoli che possano derivare dalle altrui inosservanze alle regole della circolazione, tale principio trova un limite soltanto nelle ipotesi in cui il conducente si trovi a fronteggiare le inosservanze che si prospettino come prevedibili e non, come in questo caso, ove l'insidia sia rappresentata dall'immissione di un veicolo dalla semicarreggiata di opposta percorrenza in un tratto in cui la svolta era preclusa. Quanto poi ai profili di colpa evidenzia che se da una parte non poteva ritenersi dimostrato che il veicolo del IA viaggiasse a velocità superiore ai limiti previsti per quel tratto di strada, nessun rilievo poteva comunque svolgere, nella valutazione sulla responsabilità nella causazione del sinistro, l'eventuale sorpasso operato dal IA prima di pervenire alla collisione, trattandosi di fatto realizzatosi antecedentemente all'urto, del tutto distinto e che non aveva per nulla interferito con la visibilità del campo del sinistro, laddove la collisione era dipesa soltanto dall'abnorme condotta di guida del conducente del veicolo confliggente. 3.2 Con una seconda articolazione denuncia difetto di motivazione in punto di mancato espletamento di consulenza cinematica, sia in ragione della contraddittorietà degli elementi offerti dal processo in relazione alla velocità tenuta dal veicolo del IA sia perché la corte di appello non aveva svolto nessuna seria riflessione sulle caratteristiche della sede stradale e sui spazi di avvistamento e di reazione tra autoveicoli, ragionando esclusivamente in termini di velocità. 3.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge per la mancata applicazione della disposizione sopravvenuta, ritenuta di maggiore favore, di cui all'art.589 bis comma 7 C.d.S., in quanto in grado di determinare una riduzione del trattamento sanzionatorio fino alla metà in ipotesi di concorso di colpa, e che pertanto sarebbe valso nella specie a contenere la misura del trattamento sanzionatorio applicato nei confronti del IA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 2 Va premesso che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato IA colpevole del reato ascritto di omicidio colposo aggravato dall'inosservanza della disciplina concernente la circolazione stradale configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione. 2. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente. In termini altrettanto esaustivi e non contraddittori ha evidenziato le ragioni per cui la condotta del conducente antagonista BE non rappresentò la causa esclusiva, dotata di assorbente rilevanza eziologica, idonea ad interrompere la serie causale azionata dall'imprudente condotta di guida del conducente IA. Invero quanto agli aspetti causali il giudice territoriale ha coerentemente richiamato, sebbene implicitamente, il principio della equivalenza delle cause di cui all'art.41 I comma cod.pen. Le condotte dei due conducenti vanno invero esaminate, come evidenziato dal giudice di appello, congiuntamente e sotto il profilo dinamico, e pertanto nella loro evoluzione tenendo conto della provenienza e del pericolo di interferenza tra di essi nel punto del sinistro, che risultava particolarmente sensibile in ragione della presenza di una stazione di servizio in direzione della quale il BE si approssimava, sebbene con la manovra di svolta preclusa dalla segnaletica. Ne consegue che non è possibile esaminare in maniera parcellizzata, come propone il ricorrente, il contributo fornito da ciascuno dei conducenti ai fini della verificazione del sinistro, che finisce per degradare la condotta IA a mero anello eziologicamente inerte e occasionale. 3. Il giudice del gravame invero ha invero adeguatamente rappresentato come il IA sia pervenuto all'urto tenendo una velocità del tutto inadeguata in un tratto stradale rettilineo con perfetta visibilità, sia violando la disposizione del codice della strada che impone limiti rigidi di velocità (80 km/h) sia i criteri elastici sanciti dall'art.141 C.d.S. il quale al comma terzo impone al conducente di adeguare la propria velocità alle condizioni ambientali e di traffico, prescrivendo di moderare la velocità e di essere in grado di arrestare la marcia a fronte di qualsiasi elemento perturbatore prevedibile. 3.1 Sul punto il giudice distrettuale ha riconosciuto la correttezza del calcolo della velocità tenuta dal ricorrente sulla base delle caratteristiche 3 dell'urto, dell'energia dissipata e delle evoluzioni dei due veicoli nella fase post urto, calcolo peraltro confermato dall'esame dei fotogrammi delle fasi del sinistro tratti dalle immagini della telecamera in uso alla stazione di servizio. Del tutto coerentemente poi il giudicante ha desunto argomenti per supportare la rilevanza causale della inosservanza alla regola cautelare relativa alla velocità, pure a fronte della concomitante violazione della precedenza da parte del conducente antagonista, attingendo alle dichiarazioni di un teste il quale ha riferito di essere stata superata dal veicolo del IA che procedeva ad elevata velocità, in un tratto dove il sorpasso non era consentito e vi era la presenza della stazione di servizio. 3.2 Conseguentemente il giudice territoriale, facendo corretta interpretazione delle risultanze oggettive sopra rappresentate e degli elementi tecnici acquisiti, inferiva che la velocità tenuta dal IA, anche in ragione dell'assenza di manovre di salvataggio non era moderata, anzi era di molto superiore ai limiti consentiti dalla segnaletica (circa 100 km/h), non era stata ridotta in coincidenza della interferenza con il veicolo antagonista che si trovava in fase avanzata di incrocio, e risultava del tutto inadeguata alle caratteristiche della sede stradale e alle condizioni di traffico con particolare riferimento alla presenza di una stazione di servizio, ponendosi pertanto come fattore concorrente dell'evento. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto priva di fratture logiche evidenti e non manifesta contraddizioni e risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità per colpa. 4. Costituisce invero principio acquisito alla giurisprudenza del S.C. che il mancato rispetto dell'obbligo di rallentare da parte dei conducenti che vengono da direttrice privilegiata assume rilievo causale indipendente e concorrente, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare ... una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso (Sez.4, n.33385 del 8/08/2008, Ianniello Rv.240899). Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, come nel caso in specie, a tale onere si aggiungano specifici obblighi di prudenza, circospezione e cautela collegati all'impegno di sede stradale dalle caratteristiche di quella in cui si realizzò il sinistro. Ha affermato inoltre il S.C. che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso 4 che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez.4, n.25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv.270176, e più in generale sul principio di auto-responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9/01/2015, Moccia, Rv.263010; 2/02/2016, Tettamanti, Rv.265981; 10/05/2017, Mulas, Rv.269997). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata assunzione di perizia tecnica cinematica volta anche a ricostruire le velocità dei veicoli e i tempi di avvistamento. Invero afferma il S.C. che l'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. La disposizione consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez.3, n.21687 del 7.4.2004, Modi ed altro,Rv.228920; Sez. U, n.12602 del 17 Dicembre 2015, Ricci, Rv. 266820). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (sez.2, n. 41808 del 2.9.2013, Mongiardo, Rv.256968). 5.1 Il giudice di appello ha logicamente rappresentato l'assenza di tale esigenza sulla base di una corretta lettura degli elementi acquisiti al processo, evidenziando le ragioni per cui ha ritenuto di accordare preferenza alle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero, dopo avere indicato, esaminato e disatteso, con motivazione che non si presta ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità, le valutazioni tecniche degli altri consulenti. 6. Manifestamente infondata è poi l'articolazione secondo cui avrebbe dovuto essere applicata una riduzione della pena in ragione del concorso di colpa riconosciuto a carico della persona offesa, ai sensi dell'art.589 bis 5 comma 7 cod.pen. da ritenersi norma sopravvenuta più favorevole laddove, esclusa la possibilità di una contaminazione tra due ipotesi criminose distinte, quali i reati di cui agli art.589 e 589 bis cod.pen., di cui il secondo ha come ipotesi semplice la fattispecie che figurava come ipotesi aggravata dell'art.589 (comma 2) cod.pen., la richiesta del ricorrente ha come necessario presupposto che la disciplina di cui all'art.589 bis cod.pen., nel suo complesso normativo, debba ritenersi più favorevole per l'imputato (sez.3, n.41621 del 23/11/2006, Panichi;
n.14198 del 25/05/2016, Di Giovanni) quantomeno in presenza del concorso di colpa della persona offesa. L'argomento è chiaramente fallace in quanto la disciplina di cui all'art.589 cod.pen. è più favorevole per il condannato in quanto la forchetta edittale della ipotesi base del reato di omicidio colposo è compresa tra sei mesi e cinque anni di reclusione, mentre la ipotesi semplice di omicidio stradale ha come forchetta edittale una pena compresa tra due e sette anni di reclusione e che pertanto, pure riconosciuta la riduzione per il concorso di colpa di cui all'art.589 bis comma 7 cod.pen. nella massima estensione (fino alla metà) e ritenuto applicabile il minimo edittale della pena base (anni due di reclusione) si perverrebbe in ogni caso ad una pena (anni uno di reclusione) superiore alla sanzione minima prevista dalll'art.589 comma 1 cod.pen. (mesi sei di reclusione, vedi in motivazione sez.4, n.29721 del 1/03/201.7, Venni, Rv.270918). Anche in presenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non si determinerebbe un effetto di maggiore favore per il reo in conseguenza dell'applicazione della disciplina di cui all'art.589 bis cod.pen., in quanto il massimo delle riduzioni applicabili per il reato di omicidio stradale (attenuante speciale del concorso di colpa e attenuanti generiche) attesterebbe la pena ad un minimo di mesi otto di reclusione, mentre con l'applicazione della disciplina vigente al momento del fatto (589 comma 2 cod.pen.) il riconoscimento delle circostanze generiche con giudizio di equivalenza, determina una pena edittale minima pari a mesi sei di reclusione. 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita nel presente giudizio di legittimità, la quale ha depositata una memoria difensiva pertinente e utile ai fini della decisione, spese che, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n.55 si liquidano come da dispositivo. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato a rifondere alla parte civile BE SA le spese di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori. Così deciso in Roma il 2/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente