Sentenza 18 gennaio 2001
Sentenza 22 gennaio 2002
Decreto decisorio 19 luglio 2012
Decreto decisorio 11 marzo 2013
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2014
Improcedibile
Sentenza 15 ottobre 2015
Massime • 1
Colui che, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è incapace a testimoniare in un determinato giudizio perché titolare di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo, non riacquista la suddetta capacità per l'intervento di un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere, giacché l'eventuale opponibilità della prescrizione non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto e non potrebbe pertanto renderlo carente dell'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Vittima di sinistro è incapace a testimoniare anche se è già stata risarcitaAccesso limitatoGiuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 13 marzo 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. CH LO PIANO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo difende unitamente all'avvocato DIEGO SENTER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTIALE s.P.a., SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore A.D. dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
OL NO, NI CI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 353/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 30/6/1998, depositata il 11/08/98; RG.128/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato CAROLINA VALENSISE;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12.2.1989 l'autovettura A/112 condotta dal proprietario NI IO e l'autovettura BMW di proprietà di TI DO, condotta da TT ZI ed assicurata dalla SAI, vennero a collisione. In esito al sinistro il NI subì lesioni personali e il danneggiamento del suo veicolo, onde convenne dinanzi al Tribunale di Rovereto il TI, la TT e la SAI per esserne risarcito. L'adito Tribunale con sentenza non definitiva affermò la pari colpa concorrente dei conducenti e con sentenza definitiva condannò i convenuti, in solido, al risarcimento di parte dei danni denunciati dall'attore. Il NI ha appellato entrambe le sentenze. Con sentenza dell'11.8.1998 la Corte di Trento ha confermato la pronunzia non definitiva del Tribunale, concernente le responsabilità del sinistro, e, in riforma della sentenza definitiva, ha aumentato l'importo del risarcimento. Ricorre il NI con due motivi. Resiste la SAI con controricorso. Gli intimati TI e TT non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente lamenta che senza adeguata motivazione la Corte di merito abbia rigettato la sua istanza di escussione del teste IN CH, che, quantunque incapace a testimoniare nel procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ., in quanto coinvolto nel sinistro e, quindi, titolare di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, avrebbe - ad avviso del ricorrente- riacquistato in prosieguo la capacità di deporre, in sito alla prescrizione del suo diritto al risarcimento dei danni. La doglianza non ha fondamento. La configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto e attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un "posterius" rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 cod.proc.civ. come causa di incapacità a testimoniare (Cass.
1.6.1974 n. 1580). Col primo motivo il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia immotivatamente ricusato di assumere nuovamente, in sede di gravame, la deposizione del teste ON LO, già escusso in primo grado. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente, trascurando di uniformarsi al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass.
1.2.1995 n. 1161; Cass.
5.4.1997 n. 2965), non ha riprodotto nell'atto di impugnazione la posizione di prova dedotta in grado di appello, così precludendo alla Corte di legittimità la indispensabile verifica della decisività del corrispondente punto della controversia.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L.
2.500.000 in favore della resistente SAI. Nulla per le spese quanto agli altri intimati, che non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della S.A.I., delle spese processuali, pari a 130.000 (euro 67,14) oltre agli onorari, liquidati in L. 2.500.000 (euro 1.291,15).
Roma, 12 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2002