Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0100 735 / 0 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Paolino R.G.N. 9611/98 DELL'ANNO Cron. 1525 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere Ud. 13/11/00 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 19 GEN. 2001 IL CANCELLIERE ON NA, IO AR VI, GE MI TI, PS EL, QU OR, NC IL, SS LR FO, FA RA, QU RI IC, SO AR DI, LE SA, AC EN quale erede di NC VI, RU OL AR, BO EA quale erede di PS MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO CORTE SUPREMA DI CASSAZ UFFICIO COPIE DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato Rilasciata copia-leg al Sig. AL DI IN, che li rappresenta e difende per diritti L. 11. 13.2. CERRATO FEDERICA, giusta unitamente all'avvocato IL CANCELLIER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 delega in atti;
UFFICIO COPIE - ricorrenti Rilasciata copia legale 4665 IMPSal Sig. per griz FEB. 2001 -1- IL CANCELLIERE •
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 142/97 del Tribunale di AOSTA, depositata il 24/05/97 800/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Ritenuto in fatto Che le odierne ricorrenti sollecitano la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Aosta, giudicando dell'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del locale pretore (che l'aveva condannato, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, a liquidare alle ricorrenti medesime la pensione di reversibilità, computandone la quota di spettanza sulla base dell'importo dovuto al dante causa nella misura risultante dall'integrazione al trattamento minimo), ha dichiarato, d'ufficio, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, in ap- plicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; che, in particolare, col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle te- Ecuyeth sté citate disposizioni, nonché dell'art. 113 cod. proc. civ., in una con vizi di motivazio- ne, sostenendosi che la prevista declaratoria officiosa di estinzione non possa operare quante volte oggetto del giudizio sia una qualsiasi questione interpretativa della disci- plina della prestazione previdenziale rivendicata, così come risultante dalla menzionata sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, ivi comprese le questioni inerenti alla determinazione degli importi spettanti ed al diritto ai ratei maturati successivamente al 31.12.1995, data presa in considerazione dalle disposizioni suddette, al fine di preve- dere l'erogazione delle differenze di trattamento determinate dall'applicazione dei prin- cipi sanciti in tale ultima sentenza;
che, col secondo motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662 del 1996, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 18, 24, 25, 35, 36, 101, 102, 103, 104 Cost.; 3 : Considerato in diritto Che, come emerge dalla sentenza impugnata e come confermato dalle stesse ri- correnti (v. pag. 2, terzo capoverso, del ricorso) il giudizio a quo si caratterizza per un oggetto riferibile all'ambito delle situazioni giuridiche delineate per effetto della senten- za della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (dichiarativa dell'illegittimità costituzio- nale dell'art. 22 1. 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al tratta- mento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire); che, nelle more del giudizio, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma Ensept quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 di- cembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di ef- fetto>>, così confermando, in parte qua, la disciplina del medesimo fenomeno estintivo dettata dal comma 183 di quest'ultima legge;
che, fra le questioni suddette, sono incluse, per espresso disposto, della norma ri- chiamata, quelle concernenti il pagamento delle somme maturate... in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e ...>>; che tale essendo il tenore letterale della disposizione, la questione del diritto all'applicazione e quella, correlata, dell'erogazione dei trattamenti derivanti dalla men- zionata pronuncia di illegittimità costituzionale sono da ritenere parimenti ricomprese B nell'ambito della previsione di estinzione dei giudizi sulle medesime pendenti, mentre non emerge dall'impugnata sentenza (senza che le ricorrenti propongano al riguardo al- 4 cuna censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ossia di difetto di corrisponden- za fra chiesto e pronunciato) né che sia stata domandata la condanna dell'I.N.P.S. al pa- gamento di ratei della controversa prestazione maturati successivamente al 31 dicembre 1995, né che la proposta questione di quantificazione della prestazione stessa abbia in- vestito aspetti diversi da quello concernente l'inclusione nella base di computo della pensione di reversibilità dell'ammomtare dell'integrazione al minimo conseguita dal de cuius;
che, pertanto, sussistendo - in relazione all'oggetto del giudizio, come identifi- cato dal giudice a quo- le condizioni tutte per la declaratoria di estinzione, con com- pensazione delle spese, ai sensi sia dell'art. 1, comma 183 della legge n. 662 del 1996 che dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, la sentenza impugnata si hu yt palesa conforme a diritto, dovendo la Corte soltanto correggerne - nei sensi esposti ed in applicazione di quanto stabilito dall'art. 384, terzo comma cod. proc. civ, - la moti- vazione, per dar conto della sopravvenuta conferma della disciplina dettata, in parte qua dalla prima di tali leggi;
che, la conferma della pronuncia di estinzione, e di quella correlata di compensa- zione delle spese, non incontra ostacoli in sovrordinati precetti costituzionali, per la de- terminante ragione che la relativa disciplina da cui essa discende ha, nella fonte costi- tuita da entrambe le leggi ora dette, definitivamente superato lo scrutinio di legittimità da parte delle Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 20 luglio 2000, n. 310, ha ri- gettato le censure proposte avverso le norme di previsione, mentre, da un lato, l'odierno ricorso non propone -nella sostanza ed al di là della formale indicazione delle norme parametro invocate rilievi ulteriori e diversi, che non abbiano già trovato adeguata ri- - sposta negativa in tale sentenza e, dall'altro lato, ogni censura di illegittimità costituzio- nale sui limiti dell'intervento compiuto dal legislatore col complesso delle disposizioni 5 3 intese ad assicurare l'attuazione degli effetti della sentenza della stessa Corte costituzio- nale n. 495 del 1993, è irrilevante in un giudizio che non si sottrae al suddetto effetto estintivo (cfr. Corte Cost. n. 76 del 1999); che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, ma trattandosi di
contro
- versia riconducibile nel novero di quelle di cui all'art. 442 cod. proc. civ. - senza con- danna dei ricorrenti alle spese, poiché non si ravvisano, in ordine alle loro pretese, gli estremi della temerità e della manifesta infondatezza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2000 IL PRESIDENTE Velime min'hum IL CONSIGLIERE - ESTENSORE S COLLABORATO ELEATAR Depocitata . Cancelleria oggi, 19 GEN. 2001 I D ABORATORE , A S 0 O CANCELLA S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 B R A I . 'A S D E L N P L S A E 3 T I D 7 S N - I O G 8 S P - O 1 N M E 1 I A S D A I E E D A , G E O G O T R T E T N T L S E I I S R G E I A E L D R L O E D 6