Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 6 8 0/0 1 LA COR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 19236/98 - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere- 392/99 3537 - Rel. Consigliere- Dott. Olindo SCHETTINO Cron. Rep. 537 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente S EN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta cop a studio TERSIGNI MARZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 6000 DEI PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato VITALI 1 6 FEB 2001- PAOLO, per procura speciale del notaio Enrico PARENTI, IL CANCELLIERE Roma, 8 sett.97 rep.n.54882, che la difende unitamente all'avvocato COSMELLI GIORGIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TERSIGNI BERNARDO, TERSIGNI MAGDA, TERSIGNI FRANCA;
0975317 intimati 10975318 e sul 2° ricorso n' 00392/99 proposto da: 0975232 TERSIGNI BERNARDO, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 0375293 1716 VIA LORENZO IL MAGNIFICO 40, presso lo studio -1- dell'avvocato CAPPELLI TOMMASO, che lo difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFIE unitamente all'avvocato BERTI CESARE, giusta delega in Richiesta copia studio atti;
MATIONSdal Sig. per diritti L. مهد controricorrente e ricorrente incidentale il to pat IL CANCELLIERE nonchénonchè
contro
TERSIGNI MARZIA, TERSIGNI MAGDA, TERSIGNI FRANCA;
LIRE 3000 - intimati CANCELLE avverso la sentenza n. 2597/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/07/98; BB736816 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo LIRE 3000 CANCELLERIA SCHETTINO;
udito 1'Avvocato Enrico BUGLIELLI, per delega dell'Avv.G.Cosmelli depositate in udienza, difensore BB736821 l'accoglimento del del ricorrente che ha chiesto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, riuniti i ricorsi, rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- R.G.N.19236/98-392/99 Oggetto: Obbligazioni-ripetizione di indebito oggettivo- Contratti-simulazione- ! SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 15 ed il 19 luglio 1989 RN RS conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma le figlie DA, IA e NC, esponendo che nel settembre 1987, per evitare che queste rimanessero soggette, dopo la sua morte, all'onere dell'imposta di successione sul danaro, aveva deciso di intestare alle stesse propri risparmi, dei quali egli avrebbe mantenuto, peraltro, la piena disponibilità. Erano stati aperti, all'uopo, d'intesa con le predette figlie ed a loro nome e con la loro firma congiunta, un conto corrente ed uno per deposito titoli presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia n.21, ed altri due analoghi conti presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia n.13, sui quali egli avrebbe operato in forza di procura rilasciatagli dalle figlie medesime;
e sulla base di tali accordi, aveva versato sul c/c aperto presso la BNL lire 304.000.000 e sul c/c aperto presso il MPS lire 250.000.000, disponendo, quindi, l'acquisto di 2 titoli in nome delle figlie per un ammontare complessivo di lire 504.000.000. Senonchè, era accaduto che la figlia IA, con lettere del 16 e del 22 marzo 1988, gli aveva revocato le procure, impedendogli, in tal modo, di disporre dei fondi, depositati o investiti, e dei relativi interessi. Tutto ciò esposto, ed assumendo che, per via dell'accordo sottostante, i versamenti da lui effettuati dovessero intendersi simulati e, quindi, inefficaci, che dovesse ravvisarsi, nella quanto meno una donazione, da fattispecie, forma, che, considerarsi nulla per difetto di infine, ed, in via ancora più gradata, che sussistesse, comunque, la nullità dei versamenti per man canza di causa, chiedeva, con l'atto di citazione di cui sopra, di essere riconosciuto esclusivo titolare del denaro e dei titoli A depositati, a nome delle figlie, presso le predette banche, e ciò per simulazione dell'intestazione per nullità della donazione 01 comunque, per nullità dei versamenti. Si costituiva soltanto RS IA, la quale, nel negare che il padre, nell'effettuare versamenti, fosse stato animato da spirito di 3 liberalità, assumeva che, in realtà, il denaro in questione era stato ricavato dalla vendita di due appartamenti, e, poiché uno dei due era di proprietà della madre ID NA, deceduta nel 1984, con i versamenti di cui trattasi il padre aveva solo soddisfatto i diritti spettanti alle figlie sull'eredità materna. il contradditorio, ed Instauratosi, in tal modo, all'esito dell' espletata istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza emessa il 30-3-1993, dichiarava la nullità, per simulazione assoluta, della donazione effettuata da RN RS in favore di DA, IA e NC, mediante accensione dei conti indicati in citazione, compensava le spese tra attore e convenute contumaci e condannava IA TE alla rifusione delle spese in favore del primo. Entry Impugnata la sentenza da IA RS, e costituitosi RN RS, il quale, nel contestare la fondatezza dell'impugnazione e nel chiederne il rigetto, riproponeva, nel contempo, le istanze formulate con l'originario atto di citazione, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 23 luglio 1998, ha così statuito: 4 accoglie, per quanto di ragione, sia l'appello principale di RS IA che quello incidentale di RS RN, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara che RN ha diritto а ricevere in RS restituzione da RS DA, IA e NC, ed in ragione di un terzo da ciascuna di esse, le somme di danaro depositate dal primo, nel complessivo ammontare di lire 554.000.000, presso gli indicati istituti di credito, con i relativi interessi legali, dal 19-7-1989 al soddisfo;
condanna RS IA alla rifusione delle spese del grado a RS RN. La decisione della corte di appello si basa sulle seguenti argomentazioni: il tribunale, nel dichiarare in motivazione meritevole di accoglimento la domanda formulata da RN RS, non ha esplicitamente riconosciuto l'attore quale titolare del denaro e dei titoli, ma si è limitato, dopo avere proceduto all'esame delle ragioni da lui addotte e delle contestazioni mosse da IA RS, ad enunciare come statuizione il convincimento acquisito sul valore giuridico dell'attività in discussione. Ha unificato, quindi, le ipotesi della 5 simulazione dei versamenti e della nullità della donazione, prospettate, invece, in via alternativa dall'attore, e, andando al di là delle deduziioni di questo, ha ravvisato simulazione assoluta nella donazione effettuata mediante accensione dei conti correnti e dei conti per deposito di titoli. Dopo avere, quindi, criticato l'impostazione e la alle questioni soluzione date dal tribunale dibattute nel processo, e dopo avere rilevato che RN RS, nel riproporre in appello le avanzate in primo grado, ha manifestato istanze implicitamente l'intento di interporre gravame incidentale, quanto meno in linea subordinata, la corte ha proceduto al completo riesame della domanda, pervenendo alla conclusione che "si deve riconoscere carattere indebito ai versamenti effettuati da RN RS, nel periodo 29-9- 1987/5-1-1988, sui c/c aperti dalle figlie presso la Banca Nazionale del Lavoro e presso il Monte dei Paschi di Siena", per cui egli, "ai sensi dell'art.2033 C.C., ha diritto alla restituzione delle somme versate, con i relativi interessi legali dalla data di notifica dell'originario atto di citazione". "In siffatta statuizione non può ravvisarsi - 6 precisa la corte di appello vizio di ultra petizione, giacchè rappresenta un minus rispetto alla domanda". Ricorre per la cassazione della sentenza IA RS, deducendo due motivi di gravame;
resiste con controricorso RN RS, il quale propone anche ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché dell'art. 2907 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; vizio di extrapetizione e di ultrapetizione in relazione all'art. 360 n.4 ed Alley c.p.c.; motivazione contraddittoria insufficiente in relazione a punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c. Il motivo si articola nelle seguenti censure: la corte di appello, dopo avere respinto la domanda formulata da RN RS nell'ultima parte delle conclusioni, di accertamento che denaro e titoli confluiti sui conti intestati alle figlie, nonché i frutti maturati sono di esclusiva 7 proprietà dello stesso (< l'esposto convincimento non può, di per sé solo, autorizzare a considerare RN RS quale titolare dei fondi depositati , " ha reputato, ciò nonostante, di dovere accertare il diritto del RS ( ai sensi dell'art.2033 c.c.) alla restituzione delle somme versate." Siffatta decisione è chiaramente viziata sotto il profilo dell'extrapetizione, dal momento che la domanda proposta dall'attore era semplicemente di accertamento, in conseguenza evidentemente delle tre causae petendi gradatamente dedotte, e non aveva alcuna finalità recuperatoria;
laddove, viceversa, la "pronuncia, di natura pur sempre dichiarativa, ma ad oggetto restitutorio, non ha alcuna corrispondenza con la domanda". Non vi è, in definitiva, identità né di causa petendi né di petitum tra domanda e pronuncia;
donde l'esistenza del denunciato vizio di extrapetizione. Al quale si aggiunge, poi, quello di ultrapetizione, in quanto il giudice ha concesSO all'attore ben più di quanto da lui preteso, attribuendogli il diritto alla restituzione, mentre, come già detto, la domanda mirava solamente 8 all'accertamento della proprietà (del danaro), e non alla materiale acquisizione di quanto versato. E tale vizio è ravvisabile anche con riguardo al riconoscimento del diritto agli interessi legali riconosciuto all'attore, che, in caso di indebito oggettivo, come nella fattispecie, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte devono essere espressamente richiesti, non bastando la domanda, formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, e neppure riproposta in grado di appello, di condanna delle convenute anche al risarcimento dei danni. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2033 c. c., in relazione all'inversione dell'onere della prova operata dalla corte di appello, che ha erroneamente ritenuto che incombesse sulle convenute di provare l'esistenza del titolo che giustificasse causalmente i versamenti, mentre, in presenza di contestazioni della fondatezza della domanda, era onere dell'attore, ex art.2697 C.C., provare "la non dovutezza del pagamento" e che, pertanto, questo costituisse un indebito oggettivo, per pretesa, ma non dimostrata carenza di titolo giustificativo dell'attribuzione fatta dal padre in favore delle figlie. 9 Con il ricorso incidentale RS RN denuncia, a sua volta, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo controversia prospettato dalle parti, in della relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere ritenuto, la corte di appello, erroneamente che i versamenti su conti correnti bancari sono atti puramente materiali e che, non costituendo, come tali, manifestazioni di volontà, è del tutto improprio parlare di simulazione, laddove, essendo gli atti medesimi produttivi di conseguenze giuridiche, di cui il versante ha sicuramente coscienza, è ben ipotizzabile, invece, in relazione agli stessi, la simulazione;
e per avere altrettanto erroneamente affermato che le dichiarazioni rese da DA e NC RS non fossero sufficienti a provare l'assunto dell'attore, "avuto riguardo al disposto di cui all'art.2733, comma 3, C.C. e а fronte delle contestazioni mosse da IA RS", mentre la fondatezza di siffatto assunto era emerso chiaramente da tutti gli altri elementi di fatto acquisiti in giudizio, per cui, in definitiva, ne sarebbe dovuto conseguire l'integrale accoglimento delle domande formulate dall'attore. 10 incidentale Ha chiesto, pertanto, il ricorrente l'accoglimento delle domande di cui all'atto di citazione, con declaratoria, ai sensi dell'art.384, comma 1, c.p.c., che il danaro ed i titoli depositati a nome di IA, DA e NC RS, nonché i frutti maturati sono di esclusiva proprietà di esso ricorrene, con ogni conseguenza di lite anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio. Il ricorso principale è infondato. Si osserva, innanzitutto, con riguardo al primo motivo, che tra le causae petendi dedotte dall'attore a fondamento della domanda indipendentemente dalle espressioni letterali da lui usate nell'atto indroduttivo del giudizio per prospettare le ragioni che intendeva far valere nei confronti delle convenute risulta esservi indubbiamente anche quella della condictio indebiti, come si evince inequivocabilmente, oltre che dalla complessiva esposizione dei fatti contenuta nel predetto atto e riportata in sentenza, dalla precisa richiesta di declaratoria di "nullità dei versamenti per mancanza di causa"; richiesta che, tradotta in termini più appropriati, 11 non può avere altro significato se non quello di un'istanza rivolta al giudice affinchè fosse riconosciuto ed affermato che i versamenti di danaro fatti da RS RN in favore delle figlie, con il mezzo dell'intestazione a loro nome dei conti correnti e di deposito titoli, aperti presso i due istituti di credito, non erano dovuti, per insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento a suo carico. Tali essendo i reali termini della domanda, ed essendo stata questa intesa ed interpretata dalla corte di appello proprio nel senso ora evidenziato, ne discende che le censure mosse alla sentenza impugnata con il motivo in esame appaiono prive di pregio, avendo il giudice accolto la domanda stessa per una delle causae petendi chiaramente Ai subordinata, prospettata, sia pure in via concreto,dall'attore, ed in presenza, nel caso degli elementi richiesti dalla legge per il valido dell'azione di cui proficuo esercizio all'art.2033 c.c. Non ha, pertanto, quel giudice, violato le norme di legge indicate dalla ricorrente, ma ne ha fatto, viceversa, corretta applicazione, dichiarando, consequenzialmente alla ritenuta fondatezza della 12 domanda, che RS RN, avendo effettuato (con il meccanismo sopra ricordato) versamenti non dovuti in favore della figlie, ha diritto alla restituzione delle somme versate, con gli interessi legali dalla data della domanda, così come dispone il citato art.2033, comma 2, C.C. Così statuendo, si è uniformato, in buona sostanza, alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale si ricava che non incorre nel vizio di extrapetizione e/o ultrapetizione il giudice che accoglie un'istanza, la quale, pur non formulata, possa ritenersi espressamante tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda, quando questa, con particolare riguardo alla causa petendi ed al petitum, si trova in necessaria connessione con l'oggetto rapporto di della lite e la pronuncia emessa non estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare (sent.n.4461/97). E, peraltro, nel caso di specie, come si è detto, causa petendi e petitum risultano essere stati indicati in termini sufficientemente chiari, per cui ben può affermarsi, in definitiva, che nella decisione della corte territoriale non sono rinvenibili vizi di extrapetizione e di 13 ultrapetizione, ribadendosi, da un lato, che il giudice di secondo grado, dando alla soluzione delle questioni dedotte in causa un'impostazione diversa da quella data dal primo giudice, come, del resto, gli era consentitito fare, ha comunque correttamente basato la sua pronuncia su una delle "ragioni" della domanda espressamente prospettata dall'attore (condictio indebiti); e, dall'altro, affermando che l'odierno ricorrente ha diritto alla restituzione del danaro versato sui conti correnti intestati alle figlie, a motivo della carenza di qualsiasi titolo comprovante un suo obbligo di effettuare siffatti versamenti, non ha attribuito allo stesso un bene maggiore o diverso da quello da lui preteso. E ciò anche con riguardo agli "interessi", che sarebbero stati riconosciuti all'attore, secondo la denuncia della ricorrente, senza specifica domanda, laddove risulta invece che il petitum è stato formulato anche con riferimento "ai * frutti maturati" sui versamenti di danaro effettuati sui conti correnti bancari. Parimenti priva di pregio è la censura di cui al secondo motivo, dovendosi escludere che con la impugnata decisione vi sia stata violazione degli artt.2697 e 2033 C.C., in quanto, essendosi 14 ritenuto dalla corte di appello che l'attore avesse proposto nei confronti delle figlie domanda giudicata fondata per ripetere somme di danaro - non dovute, ex art.2033 c.c.( indebito oggettivo), e non essendo stato contestato, d'altra parte, RS RN avesse dalla ricorrente che versamenti sui conti realmente effettuato correnti intestati ad essa ricorrente ed alle sorelle, incombeva su di lei l'onere di fornire la prova che i pagamenti erano loro dovuti per il preteso obbligo in tal senso gravante sul genitore, in conseguenza del fatto che, come dedotto, i versamenti sui conti correnti riguardavano danaro proveniente dalla vendita di immobile di proprietà della madre;
onere che il giudice di appello, con apprezzamento e valutazione immuni da vizi logici e giuridici, ha ritenuto, invece, non essere stato assolto, donde l'accoglimento della domanda. E che l'onere della prova incombesse, nella RS discende dalla fattispecie, su IA cause per ripetizione di considerazione che in indebito, quando il convenuto non si limiti a contestare l'assunto dell'attore relativo all'inesistenza di causa dell'attribuzione patrimoniale, ma opponga e deduca uno specifico 15 titolo giustificativo di questa in suo favore, non è ragionevole e logico pretendere che sia il primo a fornire la prova negativa della inesistenza di tutti i possibili titoli dell'attribuzione, convenuto a dover provare essendo, viceversa, il che il pagamento era effettivamente a lui dovuto per il dedotto titolo, realizzandosi, in tal caso, non già una non consentita inversione dell'onere della prova, ma semplicemente l'attuazione del C.C., ingenerale principio sancito nell'art.2697 base al quale incombe sulla parte che ha allegato un fatto idoneo a neutralizzare la pretesa E 子 avversaria di provare il fatto stesso. T A R DIROMA Il ricorso principale va, dunque, rigettato. Quello incidentale rimane assorbito, in quanto expens ил mente condizionate. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. 80'000
P.Q.M.
330'000 La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Vincenzo Baldassarre)(Dr. Olindo Schettino) This fell th V 6 FEB. 2001 ANGELLIERE C1 6 Dott.ssa Donatella D'Anna