Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15205 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 2 05/02 AULA A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 7786/2000 2 Dott. Salvatore Senese Presidente Giovanni Mazzarella - Consigliere Guglielmo Simoneschi 66 Rep. Cron. 35452 44 Pasquale Picone Relatore Paolo Stile 6 Ud.
5.6.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 2633 ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
UB RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valadier, n. 53, presso gli avv. Roberto Allegra e Cataldo De Benedictis, che la rappresentano e difendono con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 869 in data 31 dicembre 1999 (R.G. 1147/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.6.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'appello dell'Inps e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto di RI RU alla liquidazione della pensione supplementare alla stregua dell'art. 5, comma 6, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con la rivalutazione di cui all'art. 3 della legge n. 297 del 1982, trattandosi di pensione liquidata con decorrenza successiva all'entrata in vigore della detta legge. Osservava il Tribunale che la pensione supplementare veniva calcolata in base ai contributi versati, ma che tale sistema era stato modificato dal d.P.R. 488/1968, nel senso che, essendo noti i contributi ma non la retribuzione, doveva ricostruirsi l'importo della retribuzione settimanale mediante l'applicazione della tabella C apprestata dallo stesso decreto. Su tale retribuzione, poi, doveva operarsi la rivalutazione di cui alla legge n. 297 del 1982, sicché, diversamente da quanto sostenuto dall'Inps, non venivano duplicato i meccanismi di rivalutazione, ma si procedeva a rivalutare quella che doveva considerarsi la retribuzione pensionabile. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps formulando un unico motivo di censura. Resiste con controricorso RI RU. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, - comma sesto, del d.P.R. 488/1968 e allegata tabella C, dell'art. 3 L. 297/1982, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. l'Inps sostiene che, dovendo farsi applicazione - dell'art. 3, comma 8. 1. 297/1982, per gli anni solari per i quali si disponeva unicamente dei valori contributivi (anteriori al 1968), la ricerca della retribuzione media settimanale non poteva essere fatta in base alla tabella C) allegata al d.P.R. 488/1968 (riferita agli anni dal 1968 in poi), altrimenti si sarebbe avuta una doppia rivalutazione delle retribuzioni pensionabili. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza della Corte ha già chiarito che, per risolvere il problema prospettato, occorre ripercorrere l'evoluzione della normativa relativa alla pensione supplementare. L'art. 41. 12 agosto 1962, n. 1338, nell'introdurre questo trattamento, ne prevedeva la liquidazione in base ai contributi versati. L'art. 19 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nel sostituire integralmente il predetto art. 4, ha provveduto ad aggiornarne i valori, senza alcuna modifica del sistema contributivo. -e precisamente con l'art. 5 il legislatore si fece Nondimeno, con lo stesso d.P.R. carico di riformare il sistema delle assicurazioni obbligatorie, introducendo, con i commi 1 e 2, il sistema retributivo delle pensioni ordinarie e, con i commi 3, 4 e 5, 3 stabilendo i criteri di calcolo;
con il comma 7, poi, nel caso non fosse stato possibile determinare la retribuzione, sulla quale calcolare la pensione secondo i nuovi criteri di calcolo, la stessa avrebbe dovuto essere computata in base ai contributi versati, onde, per stabirne il valore retributivo, doveva farsi riferimento al prontuario di cui alla tabella C) allegata al decreto stesso. Pertanto, con il d.P.R. 488/1968 si è provveduto a migliorare la generalità delle pensioni ordinarie, con il passaggio dal sistema contributivo a quello retributivo, se del caso utilizzando la già richiamata tabella C), ma non si è toccato il sistema contributivo quanto alle pensioni supplementari, per le quali venne soltanto prevista la rivalutazione dei contributi versati, con l'introduzione di un coefficiente moltiplicatore (18,72 volte l'importo dei contributi versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento). Con la legge 23 aprile 1981, n. 155, invece, venne eliminato il sistema contributivo per le pensioni supplementari (art. 7, comma 1) e si stabilì che anche a queste dovesse applicarsi il criterio contabile delle pensioni autonome a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e che, a tal fine, la misura del supplemento veniva determinata prendendo in considerazione "le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi" (comma 3). E' evidente, allora, che solo per effetto della legge 155/1981 si è reso possibile applicare l'art. 5 d.P.R. 488/1968 e, con esso, la tabella C), a sua volta sostituita dalla tabella E) allegata al d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la 1. 26 settembre 1981, n. 537, con una equiparazione del metodo di calcolo delle pensioni supplementari a quello delle altre poste a carico dell'a.g.o. 4 Da ultimo, l'art. 3 1. 29 maggio 1982, n. 297, ha introdotto un sistema di rivalutazione automatica e generalizzata, che tiene conto della data di decorrenza della pensione e dell'entità della retribuzione pensionabile. Dalla richiamata normativa appare evidente, come la Corte ha già avuto modo di stabilire in fattispecie simili (Cass. 20 febbraio 1995, n. 1825; 25 ottobre 1995, n. 11082; 13 novembre 1995, n. 11769; 18 dicembre 1995, n. 12912; 18 gennaio 1996, n. 379; 27 febbraio 1997, n. 1779; 19 gennaio 1998, n. 438; 30 ottobre 2001, n. 13532), che la tesi dell'Istituto ricorrente, secondo il quale il d.P.R 488/1968 non sarebbe applicabile, non appare corretta, perché, per quanto si è detto, è stata la 1. 155/1981 ad estenderne l'applicazione anche alle pensioni supplementari, con il conseguente regime di calcolo ivi previsto. я Né sarebbe fondata l'obiezione secondo cui, per le domande di pensione supplementare presentate sotto il vigore della 1. 297/1982, non sarebbe applicabile il d.P.R. 488/1968, perché altrimenti si avrebbe una duplicazione dei meccanismi di rivalutazione. E' indiscutibile che la pensione deve essere liquidata sulla base della normativa in atto al momento di decorrenza del diritto alla prestazione e, cioè, del perfezionamento della fattispecie costituiva. Ma non per questo va negato valore, per la decisione della controversia, al detto d.P.R. In effetti, l'art. 3 1. 297/1982 presuppone che venga determinata la retribuzione, sulla quale poi calcolare la pensione, ma nulla dispone per il caso in cui, in forza del diverso sistema di contribuzione in atto in periodi remoti (nei quali venivano applicate le marche), non si ha modo di accertare quale fosse il trattamento economico del lavoratore: soccorre a questo proposito il d.P.R. 488/1968, che appunto permette di 5 ricostruire tutto ciò attraverso la Tabella "C", poi sostituita dalla Tabella "E" del d.l. 402/1981. Con tale complesso sistema, non si ha una "doppia rivalutazione certamente non voluta dal legislatore" - secondo l'assunto del ricorrente in quanto attraverso quelle tabelle non si raggiunge altro scopo se non quello di determinare la retribuzione da imputare contabilmente all'anno al quale si riferiscono i contributi versati, retribuzione sulla quale, in base ai diversi modi di calcolo previsti dalla legislazione succedutasi nel tempo, vanno in concreto liquidate le pensioni. Le spese del processo di cassazione sono poste a carico dell'Inps nella misura determinata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Inps al pagamento delle spese in € 12, 40 e degli onorari di avvocato in € 2000. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente бери тактиTespon falvatio 3 0 I A ? CELLIERE 3 1 D S 5 . S , STE T Der in ncelleda A O . R T L N , L A ' ( 801) M A O L S B L E I E P S D D CANCE MERE I A N T E S C O P A G L M D Q A I S , O A L T O D T R A I E T R T L S I I L N D G E E E S D O R E 1. 6