Sentenza 13 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA POPUL ITALIANO7 2 LA COR E SUPREMA DICASSAZU Oggetto Simulazione SEZIONE TERZA CIVILE affitto afienda Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 1120/99 - Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron. 8644 925 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud.14/01/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 小巧178 per diritti € 1.3 MAR 2002 FIORI RI OL CANNAS, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato CORRADO SCIVOLETTO, difesa dall'avvocato GAETANO BOSCO con studio in 20135 MILANO CORSO XXII MARZO 4, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
GRUPPO COMMERCIALE ENOSHOP DI MURGIA & PEDDIO SNC, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 NOMENTANA 379, presso lo studio dell'avvocato RAIMONDO GARAU DETTORI, difeso dall'avvocato FRANCESCO ANGIONI, 41 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2055/97 del Tribunale di CAGLIARI, emessa il 02/12/97 e depositata il 30/12/97 (R.G. 4377/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 14/01/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato Gaetano BOSCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del 1 motivo;
l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del 1° profilo del 2° motivo ed il rigetto del II profilo del II motivo di ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 20/3/97 la Società GRUPPO COMMERCIALE ENOSHOP di Murgia e Peddio s.n.c., con sede in Cagliari, convenne in giudizio davanti al locale Pretore RI OL FIORE, esponendo: -che in data 4 ottobre 1995 le parti avevano stipulato un contratto d'affitto di ramo d'azienda in forza del quale la società esponente, proprietaria di un'azienda commerciale che operava in Cagliari con diversi punti vendita, aveva ceduto in affitto alla FIORI, con decorso dal 9/10/95 e cessazione al 31/12/96, salvo rinnovo tacito di anno in anno, il punto vendita sito nella via San Michele di Cagliari n. 82/84, ivi compresi i relativi arredi ed impianti, le licenze già in uso alla società locatrice e le scorte;
- che le parti avevano altresì pattuito che la affittuaria, con decorso dal 1/10/96, avrebbe potuto chiedere di acquistare il ramo d'azienda detenuto in affitto;
-che il canone d'affitto era stato fissato nel complessivo importo annuo di L. 115 milioni, con versamenti da effettuarsi mediante il rilascio di effetti cambiari, quanto a 32 milioni fino al 31/12/95 e quanto a 83 milioni dal 30/1/96 al 30/8/96; -che la FIORI dal 30/9/96, pur non avendo esercitato il diritto d'opzione riconosciutole contrattualmente per l'acquisto del ramo d'azienda, aveva tuttavia sospeso il pagamento dei canoni d'affitto, rimanendo morosa delle mensilità maturate dall'aprile del 1996 sino al febbraio del 1997, per il cui importo, pari a L. 98.915.000, oltre Iva, erano venuti a scadenza ed erano stati protestati gli effetti cambiari sottoscritti dalla FIORI, Ciò premesso, la società ricorrente chiese che il Pretore adito dichiarasse risolto il contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato tra le parti in data 4/10/95 per grave inadempimento della conduttrice, con condanna della stessa alle restituzioni ed al pagamento della somma di L. 98.915.000 ed accessori per canoni scaduti, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa. Ritualmente costituitasi in giudizio la FIORI eccepì, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito, sostenendo che le domande della ricorrente relative al pagamento della somma di L. 98.915.000 ed al risarcimento dei danni superavano i limiti della competenza pretorile e che, comunque, il contratto posto in essere dalle parti non era un contratto d'affitto d'azienda ma un contratto di compravendita;
inoltre, nel merito, si oppose all'accoglimento delle avverse richieste sostenendo di avere corrisposto in favore della ricorrente 124 milioni. In corso di causa la società ricorrente precisò che l'importo dovuto dalla FIORI per i canoni scaduti dall'aprile al settembre 1996 era pari a 41 milioni, e che, persistendo la morosità, la FIORI era altresì debitrice dell'importo di 74 milioni per canoni scaduti dall'ottobre del 1996 al maggio del 1997 ed, infine, che essa ricorrente era creditrice verso la convenuta degli importi di L. 21.850.000 a titolo di Iva sui canoni scaduti e di 29 milioni a titolo di prezzo per le merci dall'affittuaria acquistate al momento della stipula del contratto d'affitto. Modificate pertanto le conclusioni assunte in ricorso, la società ricorrente chiese che il Pretore, dichiarata la risoluzione del contratto d'affitto, condannasse la FIORI, oltre che alle restituzioni, al pagamento di L. 98.915.000 a titolo di canoni scaduti dall'aprile del 1996, sino al febbraio del 1997 ed al risarcimento del danno, anche al pagamento dei canoni scaduti sino al maggio del 1997, della somma di L. 21.850.000 per Iva sull'importo di 115 milioni dovuta a titolo di canoni d'affitto e della somma di 29 milioni quale prezzo delle merci acquistate dalla FIORI. La causa, istruita documentalmente dopo il libero interrogatorio delle parti, venne decisa dal Pretore, il quale, con sentenza 16/7/1997, pronunziata per grave inadempimento della FIORI la risoluzione del contratto d'affitto inter partes, condannò la convenuta, non solo alla riconsegna del complesso aziendale ed al pagamento della somma di L. 98.915.000 a titolo di canoni scaduti, ma anche al pagamento della complessiva e maggiore somma di L. 164.247.00, di cui L. 127.247.000 per canoni di affitto, L. 29.000.000 quale corrispettivo per le merci fornite e L.
8.000.000 per spese di protesto, oltre interessi e spese del giudizio. L'appello proposto dalla FIORI ed al quale aveva resistito la società era rigettato dal Tribunale di Cagliari, con sentenza 30 dicembre 1997 e condanna dell'appellante alle spese del grado, ritenendo, per quanto ancora possa interessare, che quest'ultima non avesse proposto rituale e tempestiva domanda riconvenzionale volta all'accertamento della simulazione del contratto 4/10/95 (per l'evidente sproporzione tra canone di affitto e prezzo di acquisto) e che l'eccezione di simulazione non fosse stata provata, ai sensi dell'art. 1417 c.c. Ha proposto ricorso per cassazione la FIORI, affidandolo a due motivi. Ha resistito il GRUPPO COMMERCIALE ENOSHOP con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando genericamente violazione di legge e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., lamenta che nei gradi di merito non sia stato riconosciuto che era stata proposta "una domanda di simulazione vera e propria". La doglianza è infondata. Essa è stata già vanificata dal giudice di appello rilevando che "la FIORI, pur tempestivamente costituitasi, non ha proposto nella memoria difensiva alcuna domanda riconvenzionale di simulazione, essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza per valore del giudice adito ed a chiedere nel merito il rigetto dell'avverso ricorso"; e concludendo che "in tali condizioni deve allora escludersi che l'odierna appellante abbia mai proposto con la memoria difensiva all'atto della sua costituzione in primo grado una domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare la simulazione del contratto per cui è lite ed, in ogni caso, ove pure proposta, da tale domanda riconvenzionale l'appellante sarebbe comunque decaduta non avendo proposto l'istanza di cui al primo comma dell'art. 418 c.p.c.". Conclusione ineccepibile alla stregua delle disposizioni citate e contro la quale si spuntano le considerazioni della ricorrente, volte a dimostrare che la tesi della simulazione era stata dedotta fin dal primo grado;
circostanza inconfutabile e che, infatti, l'impugnata sentenza non disconosce, essendosi limitata correttamente ad escludere la proposta di una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione, la cui prospettazione è avvenuta in via di sola eccezione. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il successivo mezzo la FIORI, sempre denunciando genericamente "violazione di legge e difetto di motivazione" (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 03-04- Ufficio di Roma 2 12 Art. n. 1. 115.5 lamenta che secondo il Tribunale cagliaritano non sarebbe stata data la prova della simulazione che, invece, risultava per tabulas dall'ingente sproporzione tra il corrispettivo dell'affitto (115 milioni) ed il prezzo di acquisto (50.000 lire). Neppure questa censura, che pur suscita sul piano sostanziale serie perplessità, può essere accolta. Infatti il suddetto giudice, rilevato che il contratto pretesamente dissimulato non era illecito e che, pertanto, la prova per testi non era ammissibile trattandosi di controversia tra le parti (art. 1417 c.c.) nella quale si assumeva l'esistenza di un patto contestuale contrario al contenuto dell'atto scritto, ha escluso anche il ricorso alle presunzioni semplici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2722 e 2729, 2° co., c.c. Anche in questo caso trattasi di motivazione che fa buon governo delle norme citate, alla stregua della costante interpretazione di questa Corte Suprema (Cass. 17 dicembre 1991 n. 13584 e 3 aprile 1992 n. 4073 ex plurimis) e che non evidenzia vizi logici, dal momento che la denunciata sproporzione tra l'affitto dell'azienda ed il prezzo d'acquisto costituisce appunto una presunzione semplice, con le correlate preclusioni probatorie. Anche il secondo mezzo va rigettato. Malgrado il rigetto del ricorso, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di questo grado. 100 122,11
P. Q. M.
140 20.66 la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. TOT. 14977 Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSOREScheporn IL PRESIDENTE Attent ive Depositata in Cancelleria Boggi, n. 13.3.07 IL CANCELLIERECT Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli