Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2013, n. 18569
CASS
Sentenza 29 gennaio 2013

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Sussiste la responsabilità per omicidio colposo del legale rappresentante di un albergo che ometta di adottare misure di sicurezza idonee a rendere chiaro e tangibile il divieto di utilizzare la piscina, la quale costituisce una struttura pericolosa anche quando non sia in esercizio. (Fattispecie in cui, nel corso di una festa notturna, si è verificato il decesso di un ragazzo per annegamento nella piscina dell'albergo - che ospitava l'evento - nel quale non vi erano cartelli o ostacoli che impedissero l'accesso alla vasca e rendessero chiaro che la struttura non era in esercizio, vietandone l'uso).

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  • 1Responsabilità piscina: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2013, n. 18569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18569
Data del deposito : 29 gennaio 2013

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