Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 01988 /0 1 DEL POR TALLIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto د. SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21468/98 Dott. TO MERCURIO Consigliere Cron.4168 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. VA AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE MB IO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diritti L. 3000 VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato # 12 FEB 2001 ANGELOZZI IO, che lo rappresenta e difende, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - CG06931 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 5161 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 17447/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/10/98 R.G.N. 44538/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3 udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. VA AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 21468/98 ud. 1 dicembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso, BE VA ha convenuto in giudizio, dinanzi al Pretore di Roma, 1'I.N.P.S. e premettendo che l'Istituto convenuto aveva chiesto la restituzione della somma di L. 54.185.200 erroneamente erogatagli sulla pensione di cui è titolare - ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità dell'addebito. In particolare, il ricorrente ha dedotto che - trattandosi di errore materialepresunto indebito determinatosi per esclusivo dell'Ente erogatore della prestazione la fattispecie ricadeva nella sanatoria di cui agli artt. 80 R.D.L. n. 1422/24 e 52 L. n. 5 88/89 che prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente pagate in seguito ad errori commessi dagli Enti erogatori non imputabili a dolo del percipiente. Si è costituito in giudizio l'INPS deducendo l'insussistenza dei normativi dell'irripetibilità della sommapresupposti in questione e, quindi, l'infondatezza del ricorso avversario di cui ha chiesto il rigetto. Con sentenza n. 10426 del 11.05/8.06.1993, il Pretore ha accolto la domanda. Investito del successivo gravame -proposto dall'Istituto il Tribunale di Roma ha dichiarato la irripetibilità ex art. 1, commi 260e 261, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, della somma per cui è causa nel limite di un quarto ed ha condannato il 3 pensionato alla restituzione della restante somma. Avverso tale pronuncia, notificata il 30 ottobre 1998, ricorre per cassazione il BE con un unico motivo di impugnazione;
ricorso notificato il 3 dicembre 1998. L'INPS si è costituito depositando unicamente la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 Legge 9 marzo 1989 n. 88 e dell'art. 1, commi 260 e 261, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare sostiene che la legge n.662 del 1996 ha efficacia retroattiva nel senso di riferirsi a fatti passati ma non in quello di sostituirsi del tutto ed esaustivamente alle precedenti norme disciplinanti gli indebiti previdenziali. Ferme restando dunque, le norme previgenti le quali - lacome per il passato, a disciplinare la materia continuano, legge n. 662/96 ha inteso meramente aggiungere un ulteriore criterio, quello del reddito, così da escludere del tutto per i meno abbienti l'obbligo restitutorio e da ridurre a tre quarti altri precettori di indebiti il loro debito, sempre seper 4 sussistente in base ai principi fissati dalla precedente normativa come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale - e di legittimità - salvo la esistenza del dolo, che rende che rende lal'indebito rimborsabile, o la morte dell'obbligato, somma irripetibile.
2. Il ricorso è infondato. La questione sollevata dalla difesa dell'Istituto è stata da ultimo risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21 febbraio 2000 n.30) che hanno affermato che: a) l'art. 1, commi attraverso il 260 e segg., 1. n. 662 del 23 dicembre 1996, previdenzadi generale riferimento agli "enti pubblici obbligatoria", si applica ai pagamenti non dovuti, effettuati nei periodi anteriori al 1° gennaio 1996 anche dall'Enasarco, che qualificato come ente pubblico di in quei periodi era ancora ne' la generalita' della previsione ivi previdenza obbligatoria;
dal successivo comma 265, ove il contenuta e' cancellata riferimento all'Inps e all'Inail soltanto ha un valore meramente esemplificativo;
b) le prestazioni previdenziali obbligatoriaindebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del lo gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 265 1. n. 662 del 1996, che sostituisce per intero la precedente disciplina;
c) che l'art. 1, commi citt., 1. n. 662 del 1996 non si applica ai recuperi gia' avvenuti, onde esso non attribuisce azioni di ripetizione in favore degli assicurati. 1 5 0 A tali principi è conforme la pronuncia impugnata, la quale pertanto è immune dai vizi denunciati dal ricorrente, il cui ricorso va quindi integralmente respinto. Non occorre provvedere sulle spese di giudizio trattandosi di controversia previdenziale::(v. art. 152 disp. att. C.P.C.),
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Entre Mercurio- (VA Ameroso) (TO Mercurio) Любоми моск деле IL COLLABORATORE DI CANCELLIEMA Depositata in Cancelleria oggi, 12 FEB. 2001 I D , SSA O L IL COLLABORATORE L 0 , TA 1 O . DI CANCELIZINA B 3 T 3 I ESA R 5 D 'A . SP A L T N L I S E N O 3 D G P -7 I O IM S -8 A N 1 A E D 1 S D E I , E E A O T G TR N O E G T IS S E IT E G L IR E R A D L L O E D 6