Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
NA IA L ITA ICA E , 6 BL N 8 O 5 9 B I 1 . Z / A N 4 I A 011 345/02 / - R R 6 T 2 B A S . . I T R L . G U L P E . B A I D R . R L B T E A A D T D ASSAZIONE I 1 S A E 3 I N T 1 E R N S . E E SEZIONE QUINTA CIVILE I N T S A E A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13300/1998 PAPA Presidente Dott. Enrico Consigliere Dott. Antonio MERONE Dott. DO CECCHERINI Consigliere Cron. 3644 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 28/06/2001 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Procedimento. SENTENZA Ricorso- Motivi nuovi e privi del sul ricorso proposto da: carattere di specificità, completezza e ZAGNI ALDO, quale titolare della omonima ditta riferibilità al decisum. individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Mango Antonio, di Torino e Sergio Consiglio, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Montasio n.67 - ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro 9 2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 6 1 Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge -Controricorrente- per la Cassazione della sentenza n. 74/21/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino in data 13- 03-1997, depositata il 7-07-1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per in subordine per il rigetto del l'inammissibilità, ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Rivarolo Canavese, giusto avviso n. 5841001147 del 23-12-1991, accertava, a carico di ZA DO, esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, relativamente all'anno 1985, ricavi per L.112.939.000, con il maggior reddito di L.44.038.000, ai fini IRPEF, e di L.14.953.000, ai fini ILOR. Con il medesimo atto venivano inflitte le sanzioni pecuniarie per complessive L. 60.187.000. Il contribuente impugnava l'accertamento, e l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Torino, giusta decisione n.297/13/93, in parziale accoglimento del ricorso, determinava un minor ricavo non contabilizzato di L.40.406.000. L'Ufficio gravava di appello tale sentenza, rilevando gravi carenze motivazionali, con violazione e falsa applicazione dell'art.37 n.2 del DPR n. 636 del 26-10-72, e la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in accoglimento delle censure con lo stesso riconosceva la legittimità e congruitàformulate, dell'operato accertamento. ZA DO, con ricorso notificato il 20 luglio 1998, ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, in via principale, per non avere rilevato l'illegittimità del ricorso al metodo induttivo, ed, in via sussidiaria, per carente e contraddittoria motivazione. controricorso Il Ministero delle Finanze, con notificato 1'8-10-1998, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la decisione impugnata viene censurata in quanto l'Ufficio avrebbe fatto ricorso al metodo di accertamento, previsto dall'art. 39 C. II° lett. d), del DPR 29-09-1973 n.600, senza che ne ricorressero le condizioni, non essendo state riscontrate gravi irregolarità formali e севи sostanziali della contabilità aziendale. Trattasi di doglianza inammissibile, perché mai proposta nei precedenti gradi del giudizio di merito. In effetti, come si evince dalla documentazione in esame, e segnatamente, dalla sentenza impugnata, con il ricorso di prime cure, lo ZA si era limitato a contestare l'accertamento, sostenendo determinatiche i maggiori ricavi dall'Ufficio erano insussistenti, e che l'erronea rettifica era stata determinata "dalla mancata considerazione da parte dei verbalizzanti del calo naturale del prodotto preso in considerazione". La sentenza di primo grado, peraltro, risulta essere stata appellata esclusivamente dall'Ufficio, ed il thema decidendum ha sostanzialmente riguardato le medesime questioni trattate nel giudizio di primo grado. La censura di che trattasi risulta, dunque, proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione e come tale è a ritenersi inammissibile, لسالك in applicazione del consolidato e condiviso principio giurisprudenziale, secondo cui non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità motivi di ricorso che deducono temi nuovi, non trattati nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. 5-05-2000 n. 5671; 19-06-1999 n. 6163; 6-02-1999 n. 1065), o una nuova causa petendi della domanda (Cass. 24-02-2000 n. 2121) in prospettazioni di merito che, generale, nuove modificando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande O delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nelle fasi di merito e prospettano, comunque, questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi O diversi da quelli dedotti in precedenza (Cass. 9-05-2000 n. 5845; 30-03-2000 n. 3881; 7-09- 1999 n. 9473). Il secondo mezzo, con il quale si prospettano carenze motivazionali, è inammissibile per genericità. L'impugnata decisione aveva, invero, accolto l'appello dell'Ufficio considerando: a) Che il giudice di primo grado non aveva indicato in base a quali "indagini di mercato", era stato determinato il calo delle merci;
b) Che l'applicazione delle percentuali di calo, fissate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, determinavano delle incongruenze, in quanto, per un prodotto, addirittura, le quantità fatturate erano superiori a quelle desumibili dai calcoli dei giudici di prime cure;
c) Che la determinazione dell'entità dei cali di peso era a ritenersi arbitraria, e frutto di una serie di congetture erronee, giacchè era stata effettuata, non già sulle quantità consumate nell'esercizio, bensì attraverso la sommatoria delle esistenze iniziali di magazzino e degli acquisti, senza tenere conto delle rimanenze finali. A fronte di tali specifiche argomentazioni, il decisione, ricorrente censura l'impugnata prospettandone l'erroneità, e deducendo adoperato genericamente che il criterio dall'Ufficio non era condivisibile, che non era stato indicato il tipo di accertamento utilizzato, che non si era tenuto conto di quanto prospettato da esso contribuente a giustificazione della merce mancante, e tanto meno della circostanza che la relativa età (70 anni circa) avrebbe, comunque, dovuto indurre a ritenere ridotta la capacità lavorativa, e quindi di guadagno;
senza con ciò farsi carico, in ossequi al disposto dell'art. 366 n. 4C.p.C., di formulare motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità (Cass. 20- 03-1999 n. 2607) al decisum, onde consentire l'individuazione di quei punti della sentenza che si intendono, motivatamente, sottoporre a verifica (Cass. SS. UU. n. 9628/93; n. 12037/95). In vero, in presenza di una sentenza di secondo grado, che esplicitava i dati fattuali apprezzati e le argomentazioni poste a base dell'iter decisionale seguito, il ricorrente non poteva limitarsi a formulare generiche doglianze, facendo affermazioni, bensì avrebbe dovuto apodittiche attenendosi al decisum ed alla esplicitare, -relativa ratio, le ragioni logico giuridiche, che non rendevano condivisibile l'impugnata decisione e ne giustificavano l'annullamento, individuando quei punti della stessa che si intendevano sottoporre a valutazione, e contrapponendo alla relativa motivazione, specifiche argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento (Cass. n. 5924/2000; n. 3805/99). In effetti, le doglianze non risultano formulate in coerenza a tali principi. Invero, si contesta il criterio seguito dalla Commissione, ma non si esplicitano le relative carenze;
si sostiene che non si sarebbe tenuto conto di argomentazioni prospettate a giustificazione della mancanza della merce, ma non indica quali esse siano ed in quali attisi processuali siano stati formulat, si fa riferimento all'età del contribuente per dedurne una ridotta attitudine al lavoro, ma non si dice, né perché una persona che all'epoca aveva circa 68 ritenersi inidoneo a gestire anni doveva proficuamente un esercizio commerciale, nè, tantomeno, come la circostanza potesse, nel caso, rilevare, tenuto conto degli elementi di fatto che avevano giustificato l'accertamento in rettifica. In buona sostanza, il motivo risulta formulato in maniera insufficiente, e non consente il collegamento, delle enunciazioni, con lo stesso fatte, con la sentenza impugnata e con le argomentazioni che sostengono la relativa ratio, né, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata individuazione della questione da risolvere (Cass. 14-08-1998 n. 80139), sicchè alla stregua dei richiamati, consolidati e condivisi principi, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, deve ritenersi inammissibile, dovendosi tale carenza assimilare alla mancata enunciazione dei motivi (Cass. n. 2285/98; n. 6539/96; n. 10695/95). Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 28 Giugno 2001. CORT Il Presidente Dott. Enrico Papa میشود Estensore Il Consigliere Rela ль IL CANCELLIERE C1 Blasi Dott. AmaldoCasano фи DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C+ Arnaldo Casang REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA DA ESENTE ATERIA M