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Sentenza 16 agosto 2023
Sentenza 16 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/08/2023, n. 24665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24665 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24665 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 16/08/2023 dell'eccezione accolta da parte della Commissione Regionale. Omesso motivazione sul punto decisivo della controversia» (v. pagina n. 4 del ricorso), sottolineando che il Giudice regionale non avrebbe preso in considerazione «l'eccezione proposta dalla 4M s.r.l. in relazione al provvedimento del 27.04.2006 con la quale essa stessa aveva invitato il Comune di Bisceglie a precisare con apposita relazione i dati analitici inerenti alla liquidazione dell'imposta» (v. pagina n. 4 del ricorso), così sostituendosi all’onere probatorio imposto alla controricorrente ed integrando lacune dimostrative in cui era incorso il Comune, il tutto al di fuori dei poteri riconosciuti al giudice tributario dall’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’istante, per tale via, ha rimproverato al Giudice a quo di aver sopperito, con la richiesta di rideterminare l’importo dovuto senza considerare le somme relative a beni trasferiti, il deficit probatorio della pretesa in violazione della predetta disposizione. 2. Con la seconda censura l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 11 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 […].- Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia» (v. pagina n. 6 del ricorso), duolendosi del fatto che la Commissione non avrebbe preso in considerazione «gli elementi di prova forniti dalla 4M con i documenti esibiti ed ha ritenuto di prendere per buoni senza adeguata motivazione gli elementi forniti ed i dati pervenuti dal Comune di Bisceglie» (v. pagina n. 6 del ricorso), segnalando sul punto che sarebbe stata indispensabile per la coerenza stessa della decisione nominare un consulente tecnico di ufficio per gli accertamenti concernenti l'avvenuta apprensione della cabina elettrica da parte dell'Enel, l’assoggettabilità dei porticati al tributo, la sussistenza di numerose duplicazioni di richieste, nonché di 5 di 15 vendite e di perdite di possesso dei beni pure sottoposti a tassazione. 3. Con la terza doglianza, la contribuente ha dedotto, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. la «violazione degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 […]. Omessa pronunzia in ordine ad punto decisivo della controversia» (v. pagina n. 7 del ricorso), lamentando che la Commissione non avrebbe preso «in considerazione l'eccezione proposta in ordine al trasferimento del possesso ai promissari acquirenti che si erano accollati - anche contrattualmente - gli oneri tributari relativi alle unità immobiliari promesse in vendita» (così a pagina n. 7 del ricorso), con conseguente violazione del principio secondo il quale la soggettività passiva nel tributo è in capo al promissario acquirente che si immetta nel godimento del bene. 4. Con la quarta ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 cod. proc. civ., la «violazione degli artt. 5 del D. Lgs 30/12/1992, n. 504 […]. Omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia» (cfr. pagina n. 9 del ricorso), assumendo che il Comune non aveva ritenuto di adeguare l'imposta al dovuto, nè aveva fornito prova dell'esattezza delle rendite catastali utilizzate, rimproverando altresì al Giudice di non aver fornito risposta alla domanda della società diretta ad ottenere l'esclusione delle sanzioni e degli interessi in ragione del comportamento incolpevole della contribuente. 5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la sentenza in esame, ancora una volta in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 cod. proc. civ., per la «violazione dell’art. 11 del D. Lgs 30/12/1992, n. 504 […]. Omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia» (cfr. pagina n. 10 del ricorso), ponendo in evidenza che il diritto di credito del Comune sarebbe «prescritto», in quanto «l'avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato al contribuente entro il 6 di 15 termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» (cfr. pagina n. 10 del ricorso). 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Bisceglie ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. la «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 […] omessa, insufficiente, incongrua ed apparente motivazione», dolendosi del provvedimento di compensazione delle spese, motivato con una formula di stile e senza che ricorressero le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma. 7. I motivi del ricorso principale e di quello incidentale non hanno fondamento e vanno, quindi, respinti per le seguenti ragioni. 8. Risulta in parte inammissibile e, per altro verso, infondato il primo motivo del ricorso principale con cui la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché l’omesso esame dell’eccezione proposta contro il provvedimento con cui – a dire dell’istante - la Commissione aveva richiesto al Comune di indicare i dati analitici della liquidazione dell’imposta. La censura si rivela inammissibile, in relazione all’art. 360, primo comma num. 5, cod. proc. civ., in quanto, come più volte chiarito da questa Corte, «oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 7 di 15 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018)» (così Cass. Sez. III, 7 giugno 2022, n. 18318 e, tra le tante, nello stesso senso, Cass., Sez. II civ., 31 marzo 2022, n. 10525). 8.1. Nella specie, la censura omette di indicare il “fatto decisivo” (nel senso sopra descritto) il cui mancato esame sarebbe stato decisivo per le sorti del giudizio, sostanziandosi la doglianza, alla fine, nel rilievo secondo cui «la Commissione Regionale non ha preso in considerazione l’eccezione proposta dalla 4M s.r.l. in relazione al provvedimento del 27.04.2006» (v. pagina n.4 del ricorso), ipotesi questa che – per quanto sopra esposto – non può mai integrare il vizio dedotto. 8.2. La doglianza si presenta, altresì, infondata, con riguardo all’art. 360, primo comma num. 3, cod. proc. civ., non sussistendo la violazione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 8 di 15 Dai contenuti della sentenza impugnata emerge – per quanto ora rileva – che «il giudice adito con ordinanza invitava il Comune a rideterminare le somme dovute, detraendo le imposte relative agli immobili che la 4 M aveva provato di aver trasferito a terzi» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata), sicchè con tale iniziativa non è stata integrata alcuna lacuna dell’atto impositivo, ma si è proceduto, con l’ausilio dell’ente impositore, solo a rideterminare l’importo dovuto, com’era doveroso, giacchè il processo tributario ha ad oggetto il rapporto e non la mera illegittimità dell'atto, di talché quest'ultima non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo il giudice esercitare i propri poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti (così, tra le tante, Cassazione civile sez. trib., 20/07/2022, n.22770). In tale direzione, la Commissione, nell’invitare il Comune a chiarire l’importo dovuto, nel senso di rideterminare la somma al netto delle imposte relative agli immobili trasferiti, ha utilizzato un potere riconducibile alla previsione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (quello appunto di richiedere chiarimenti), senza sovvertire l’onere probatorio, ma provvedendo a ridurre la pretesa sulla base degli elementi acquisiti al processo, avvalendosi della collaborazione dell’ente impositore in un’operazione meramente matematica, così evitando i costi aggiuntivi, di natura economica e temporale derivanti dall’eventuale ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio, volta alla quantificazione delle imposte dovute senza considerare i beni immobili ceduti dalla società. Non ricorre, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 9. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso principale con il quale la società ha lamentato l’omessa considerazione degli elementi di prova forniti dalla 4M con i documenti esibiti e la valorizzazione invece di quelli prodotti dal Comune. 9 di 15 La censura si rivela inammissibile, perché non sono stati specificamente elencati i documenti decisivi che non sarebbero stati esaminati dal Giudice dell’appello. La doglianza è altresì inammissibile perché, in tema di scrutinio di legittimità, la valutazione del materiale probatorio fornita dal giudice, in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito e resta estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), risultando così totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali. (v., tra le tante, Cass., Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 37382). Non è poi censurabile innanzi a questa Corte nemmeno la mancata nomina di un consulente tecnico, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed è affidato all’apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario (v., ex multis, Cass., Sez. I, 13 gennaio 2020, n. 329, che richiama Cass., n. 15219/07; n. 9461/2010; n. 4660/06). In ogni caso, la consulenza non poteva essere disposta per sopperire a lacune probatorie delle parti (nella specie, in ordine alla circostanza dell’apprensione della cabina elettrica, la perdita di possesso di beni, il trasferimento del godimento di altre unità immobiliari a promissari acquirenti, circostanze queste che il Giudice dell’appello ha ritenuto non essere state dimostrate) o per 10 di 15 sviluppare valutazioni giuridiche circa l’assoggettabilità a tributo dei porticati. 10. E’ infondato, invece, il terzo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente ha dedotto l’omessa pronunzia in ordine all'«eccezione proposta con riferimento al trasferimento del possesso ai promissari acquirenti che si erano accollati - anche contrattualmente - gli oneri tributari relativi alle unità immobiliari promesse in vendita» (così a pagina n. 7 del ricorso), eccependo altresì la violazione del principio secondo il quale la soggettività passiva nel tributo è in capo al promissario acquirente che si immetta nel godimento del bene. 10.1. La Commissione ha esaminato la predetta circostanza (trasferimento del possesso dei beni ai promissari acquirenti) ed ha esplicitamente rigettato l’eccezione, in ragione dell’omessa denuncia in sede amministrativa ed in ogni caso per la ritenuta mancanza di prova. Non vi è stato, quindi, alcun omesso esame della circostanza e la suindicata valutazione offerta dal Giudice d’appello esclude anche la suindicata violazione di legge, che non sussiste, essendo stata ritenuta non dimostrata, a monte, la sussistenza del presupposto fattuale dell’immissione in possesso dei beni da parte dei promissari acquirenti. 11. Risulta in parte infondato e, sotto altro profilo, inammissibile il quarto motivo di impugnazione principale basato sul rilievo secondo cui la «Commissione Tributaria Regionale non ha ritenuto di adeguare l’imposta a quanto dovuto;
né ha fornito alcuna prova dell’esattezza delle rendite catastali utilizzate», senza rispondere «all’eccezione della 4M che nel nostro ordinamento vige il principio che il comportamento incolpevole del contribuente non può essere oggetto di penalità […] al pari degli interessi moratori che hanno natura moratoria e presuppongono un inadempimento che non è stato in alcun modo provato e che non è esistente […]» (v. pagina n. 9 del ricorso). 11 di 15 11.1. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’imposta è stata rideterminata dalla Commissione regionale nei termini sopra esposti, senza che nessuna contestazione su detta ridefinizione dell’ammontare del dovuto sia stata mossa dalla contribuente. 11.2. Va dichiarata, invece, inammissibile, già per la sua estrema genericità, la censura circa la «prova dell’esattezza delle rendite catastali utilizzate», trattandosi di rilievo che non si è fatto carico di spiegare l’ammontare di dette rendite e del relativo provvedimento di attribuzione e del motivo per cui sono state considerare inesatte. 11.3. In ogni caso, tale doglianza, al pari di quella relativa all’omessa pronuncia sulla richiesta di non applicazione delle sanzioni e degli interessi in ragione del comportamento incolpevole della contribuente, si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando tali questioni essere state esaminate dal Giudice dell’appello, così come nemmeno risulta dalla sentenza che le relative domande siano state avanzate nel giudizio di rinvio, così come nel ricorso in esame non è stato precisato se le domande in questione siano state effettivamente presentate e/o riproposte in tale fase del giudizio. Per tale via, non può che darsi seguito alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la 12 di 15 prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n., 5429). 12. Analoghe valutazioni valgono con riferimento al quinto motivo di ricorso principale, con il quale la ricorrente ha censurato la sentenza in esame per l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del diritto. 12.1. Nella sentenza impugnata non vi è nessuna traccia di tale domanda (nemmeno la si indica come proposta nel primo grado di giudizio), né nel ricorso in esame è stato precisato come, dove e quando detta domanda sia stata avanzata nei gradi di merito e riproposta nel giudizio di rinvio. Valgono allora le considerazioni sopra svolte circa il difetto di autosufficienza del motivo. 12. Deve, infine, riconoscersi l’infondatezza del ricorso incidentale proposto dal Comune in ordine alla compensazione delle spese di lite. La Commissione regionale ha motivato detto provvedimento, tenendo «conto dell’esito complessivo del giudizio (vi è stata un parziale riduzione dell’imposta relativamente agli anni 1993, 16994, 1995)», per cui ha ritenuto sussistenti i «giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti tutte le spese del giudizio, comprese quelle del giudizio svoltosi dinnanzi alla S.C.» (così nella sentenza impugnata). 13 di 15 La predetta motivazione va corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., ma la soluzione non contrasta con le previsioni degli artt. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92 cod. proc. civ. ratione temporis applicabili in relazione ad una pronuncia deliberata il 29 aprile 2012, con sentenza depositata il 26 novembre 2012. Il citato art. 15 prevedeva che «la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile». Dal suo canto, tale ultima disposizione, nel testo modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69, recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». La valutazione del Giudice dell’appello si è basata sull’orientamento giurisprudenziale che ravvisava la reciproca soccombenza anche in caso di accoglimento parziale (nel senso meramente quantitativo, vale a dire di mera riduzione della pretesa), dell'unica domanda proposta, su cui di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Corte, affermando il principio di diritto secondo cui «"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 14 di 15 c.p.c., comma 2"» (così Cass., Sez. U. civ., 31 ottobre 2022, n. 32061). Senonchè - come anticipato – detta motivazione, basata su di principio di recente superato dalla riflessione delle Sezioni Unite, può essere integrata, restando in linea con suindicato principio di diritto, ravvisando le ragioni per ritenere corretta la disposta compensazione nei profili di complessità che il giudizio presentava, tenuto conto della pluralità degli anni di imposta in contestazione, della duplicità dei ricorsi di primo grado, della pluralità dei beni oggetto di imposizione, della eterogeneità delle rappresentate situazioni giuridico-fattuali delle predette unità immobiliari (talune oggetto di pronunce ex art. 2932 cod. civ., altre oggetto di consegna ai promissari acquirenti, altre ancora asseritamente non più oggetto di possesso), a cui può aggiungersi lo stesso contrastante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di compensazione delle spese di lite, indici questi (complessità e contrasto giurisprudenziale) che la stessa Corte ha considerato idonei a giustificare la compensazione delle spese del giudizio (v. Cass. Sez. Un. 31 ottobre 2022, n. 32061 cit.). 13. Alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte le due impugnazioni vanno respinte. 14. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione dele spese di giudizio. 15. Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso principale e di quello incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto.
P.Q.M.
15 di 15 la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dei ricorsi principale ed incidentale. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2023
né ha fornito alcuna prova dell’esattezza delle rendite catastali utilizzate», senza rispondere «all’eccezione della 4M che nel nostro ordinamento vige il principio che il comportamento incolpevole del contribuente non può essere oggetto di penalità […] al pari degli interessi moratori che hanno natura moratoria e presuppongono un inadempimento che non è stato in alcun modo provato e che non è esistente […]» (v. pagina n. 9 del ricorso). 11 di 15 11.1. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’imposta è stata rideterminata dalla Commissione regionale nei termini sopra esposti, senza che nessuna contestazione su detta ridefinizione dell’ammontare del dovuto sia stata mossa dalla contribuente. 11.2. Va dichiarata, invece, inammissibile, già per la sua estrema genericità, la censura circa la «prova dell’esattezza delle rendite catastali utilizzate», trattandosi di rilievo che non si è fatto carico di spiegare l’ammontare di dette rendite e del relativo provvedimento di attribuzione e del motivo per cui sono state considerare inesatte. 11.3. In ogni caso, tale doglianza, al pari di quella relativa all’omessa pronuncia sulla richiesta di non applicazione delle sanzioni e degli interessi in ragione del comportamento incolpevole della contribuente, si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando tali questioni essere state esaminate dal Giudice dell’appello, così come nemmeno risulta dalla sentenza che le relative domande siano state avanzate nel giudizio di rinvio, così come nel ricorso in esame non è stato precisato se le domande in questione siano state effettivamente presentate e/o riproposte in tale fase del giudizio. Per tale via, non può che darsi seguito alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la 12 di 15 prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n., 5429). 12. Analoghe valutazioni valgono con riferimento al quinto motivo di ricorso principale, con il quale la ricorrente ha censurato la sentenza in esame per l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del diritto. 12.1. Nella sentenza impugnata non vi è nessuna traccia di tale domanda (nemmeno la si indica come proposta nel primo grado di giudizio), né nel ricorso in esame è stato precisato come, dove e quando detta domanda sia stata avanzata nei gradi di merito e riproposta nel giudizio di rinvio. Valgono allora le considerazioni sopra svolte circa il difetto di autosufficienza del motivo. 12. Deve, infine, riconoscersi l’infondatezza del ricorso incidentale proposto dal Comune in ordine alla compensazione delle spese di lite. La Commissione regionale ha motivato detto provvedimento, tenendo «conto dell’esito complessivo del giudizio (vi è stata un parziale riduzione dell’imposta relativamente agli anni 1993, 16994, 1995)», per cui ha ritenuto sussistenti i «giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti tutte le spese del giudizio, comprese quelle del giudizio svoltosi dinnanzi alla S.C.» (così nella sentenza impugnata). 13 di 15 La predetta motivazione va corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., ma la soluzione non contrasta con le previsioni degli artt. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92 cod. proc. civ. ratione temporis applicabili in relazione ad una pronuncia deliberata il 29 aprile 2012, con sentenza depositata il 26 novembre 2012. Il citato art. 15 prevedeva che «la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile». Dal suo canto, tale ultima disposizione, nel testo modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69, recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». La valutazione del Giudice dell’appello si è basata sull’orientamento giurisprudenziale che ravvisava la reciproca soccombenza anche in caso di accoglimento parziale (nel senso meramente quantitativo, vale a dire di mera riduzione della pretesa), dell'unica domanda proposta, su cui di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Corte, affermando il principio di diritto secondo cui «"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 14 di 15 c.p.c., comma 2"» (così Cass., Sez. U. civ., 31 ottobre 2022, n. 32061). Senonchè - come anticipato – detta motivazione, basata su di principio di recente superato dalla riflessione delle Sezioni Unite, può essere integrata, restando in linea con suindicato principio di diritto, ravvisando le ragioni per ritenere corretta la disposta compensazione nei profili di complessità che il giudizio presentava, tenuto conto della pluralità degli anni di imposta in contestazione, della duplicità dei ricorsi di primo grado, della pluralità dei beni oggetto di imposizione, della eterogeneità delle rappresentate situazioni giuridico-fattuali delle predette unità immobiliari (talune oggetto di pronunce ex art. 2932 cod. civ., altre oggetto di consegna ai promissari acquirenti, altre ancora asseritamente non più oggetto di possesso), a cui può aggiungersi lo stesso contrastante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di compensazione delle spese di lite, indici questi (complessità e contrasto giurisprudenziale) che la stessa Corte ha considerato idonei a giustificare la compensazione delle spese del giudizio (v. Cass. Sez. Un. 31 ottobre 2022, n. 32061 cit.). 13. Alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte le due impugnazioni vanno respinte. 14. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione dele spese di giudizio. 15. Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso principale e di quello incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto.
P.Q.M.
15 di 15 la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dei ricorsi principale ed incidentale. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2023