Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
4 O 7 L ) 3 L . E O N C B , E A 1 P 9 E 9 I N 1 - D O I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T D . 0.2 2.32 /02 S I R.G.N. 20942/99 L U G I 9 E 3 G R E E A 6 D N 4 . E T . T T S N T I Ud. 13/11/01 E R S A E Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE dott. Giovanni LO SAVIO presidente Con 5409 composta dai signori: dott. Riccardo Ugo PANEBIANCO consigliere dott. Mario Rosario MORELLI consigliere dott. US MARZIALE cons. relatore dott. Francesco AR FIORETTI consigliere ha pronunciato la seguente: Giudice di pace/valore della causa/ determinazione SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CC, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso l'avv. Umberto Del Basso de Caro, che lo rappresenta e difende giusta in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LO AT;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 439/99 del 7 US 1 2307 2001 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal relatore cons. dott. US MA;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo. Ritenuto in fatto Che, con atto notificato l'11 novembre 1995, il signor LO AN conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Benevento, la signora AR AC, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, mentre circolava sulla pubblica via, a causa dell'improvvisa ed imprevedibile apertura del cancello posto sul limitare della proprietà della convenuta che era venuto ad invadere la carreggiata stradale;
che i danni da risarcire erano indicati, dall'attore, in "L. 961.201, oltre interessi, rivalutazione e sosta tecnica, o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa a seguito di C.T.U. il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito"; il Giudice di pace, ritenuta l'esistenza di un concorso di colpa US MA 2 del conducente dell'autovettura nella misura del 15%, condannava la convenuta al risarcimento di L. 729.593, con gli interessi legali dalla data del sinistro;
la IC proponeva appello, ma il gravame era dichiarato inammissibile dal Tribunale di Benevento sul rilievo che la sentenza, essendo relativa a controversia di valore non eccedente i due milioni di lire, era inappellabile;
che la IC chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso;
che l'intimato, al quale il ricorso è stato notificato il 12 novembre 1999, non resiste. Considerato in diritto che nella sentenza impugnata si afferma che il valore risultante dagli importi indicati in maniera "precisa e dettagliata" nella domanda proposta dall'attore non eccedeva i due milioni di lire e che le ulteriori indicazioni in essa contenute non assumevano a tal fine alcun rilievo "perché generiche e indeterminate"; che il Tribunale ha dato quindi conto, in modo chiaro e coerente, delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, senza peraltro incorrere in errori giuridici, avendo US MA 3 correttamente desunto dalla domanda il valore della causa;
che la rispondenza alle risultanze processuali dell'apprezzamento effettuato dal Tribunale non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità, essendo il frutto in di una valutazione fatto riservata, come tale, al giudice del merito (Cass. 24 marzo 2000, n. 3538; 10 maggio 2000, n. 5945); che il ricorso deve essere quindi respinto, tanto più che l'attore, come riconosciuto dalla ricorrente, nella successiva fase d'appello l'attore aveva chiesto che il risarcimento fosse contenuto entro la somma di L.
2.000.000 che, invero, la riduzione del petitum originario non urta contro il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. (Cass. luglio 1998, n. 6544; 2 febbraio 1995, n. 1245) e, d'altra parte, eventuali riduzioni della domanda originaria, ritualmente introdotte dall'attore nel corso del giudizio, ben possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa e della competenza del giudice adito (Cass. 21 maggio 1993, n. 5779); che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo il resistente svolto alcuna attività difensiva in questa 1 US MA 4 fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di 2001. Il Presidente loseurs ☐ 555912092 CANCELLIERE US MA consiglio del 13 novembre Figlinglist L'est y ung IL CANCELLIERE Andrea Sanchi O L L 4 7 O .3 B E ) N , E E 1 N C 9 IO 9 A 1 P Z - A I 1 R 1 D - T 1 IS E 2 G C . E I L R D 9 IU A 3 D E G E 6 T E 4 N . N E T . S T T E R (IS A 5