Sentenza 26 novembre 2001
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione dell'errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, perché, in assenza di disposizioni transitorie, trova applicazione il principio "tempus regit actum", che impedisce la estensibilità della impugnazione a situazioni già esaurite prima della entrata in vigore della citata legge (nell'occasione la Corte ha escluso che il principio affermato possa determinare disparità di trattamento rispetto ai condannati con sentenze depositate dopo l'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, ammessi ad esercitare l'impugnazione straordinaria nel termine di centottanta giorni previsto dallo stesso art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto il principio "tempus regit actum" deve essere contemperato con il principio del "fatto esaurito", funzionale a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2001, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente - del 26/11/2001
Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - N. 5439
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI FENU - rel. Consigliere - N. 26178/2001
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto ex art. 625 bis CPP da NA TO, nato a [...] il [...], avverso le sentenze di questa Corte in data 12 maggio 1998 n. 530, e 21 aprile 1999 n. 21 aprile n. 1844 Sentita la relazione del Consigliere Dott. Luigi Fenu. Udita la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Dott. Vito Monetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore, Avv. Alfredo Gaito, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso o in subordine la rimessione della causa alle Sezione unite, la Corte perviene alla seguente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso ha per oggetto le sentenze della Corte Suprema indicate in epigrafe, la prima delle quali respingeva il ricorso avverso la sentenza di condanna 4.6.1997, emessa dalla Corte di appello di Palermo nei confronti del Panarisi, e la seconda pronunciava l'inammissibilità della richiesta di correzione di errore materiale che si assumeva contenuto nella prima.
Sostiene il ricorrente che non gli sarebbe stata consentita una adeguata difesa, avendo la Corte Suprema disatteso tutte le censure svolte in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato ex art. 210 codice di rito penale, tale AZ, dichiarazioni ritenute decisive per la decrittazione delle intercettazioni ambientali, unico riscontro alla narrazione di esso dichiarante. Il AZ aveva peraltro rifiutato l'esame in dibattimento sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il novellato art. 513 cod. proc. pen., con la conseguenza che quanto disposto dalla Corte di merito non poteva ritenersi legittimo ai fini dell'affermazione della responsabilità del giudicabile. La Corte Suprema si era conformata a tale principio, nei confronti tuttavia di un solo imputato, SE AM, escludendone l'applicabilità per gli altri, che, secondo quanto assumeva la Corte, avevano usufruito del rito abbreviato.
Questa affermazione peraltro non era corretta, dal momento che al Panarisi era stata invero riconosciuta la diminuente del rito, perché ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, ma nei suoi confronti si era proceduto col rito ordinario. Pertanto la ricostruzione effettuata dalla Corte, secondo le deduzioni del ricorrente, scaturirebbe da una premessa errata in punto di fatto, e rappresenterebbe un tipico "error causalis" invalidante. Esperita procedura di correzione di errore materiale, la Corte pronunciava l'inammissibilità dell'istanza, pur riconoscendo che nella sentenza era stato commesso "un errore concettuale di fatto", non emendabile all'epoca con un riesame della questione, ma solo con rimedi straordinari.
Sulla base di tale argomento, il ricorrente ha inteso riproporre la questione in virtù della norma di cui all'art. 6 comma 6 L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha introdotto l'art. 625 - bis nel codice di rito,
cioè il ricorso straordinario per "errore materiale o di fatto", da presentare nel termine di 180 giorni dal deposito del provvedimento. Sostiene il ricorrente che detto termine per i provvedimenti antecedenti l'entrata in vigore della norma, decorre da questa data, onde sotto questo profilo il ricorso straordinario sarebbe ammissibile. Conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo 4 giugno 1997. 2. Ciò premesso, ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile, E invero, sulla questione preliminare relativa al rispetto del termine previsto dal comma secondo dell'art. 625 bis CPP, non può darsi risposta positiva, per le seguenti ragioni:
a) la norma introduce una impugnazione straordinaria, avente a oggetto l'errore materiale e/o l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, in sentenza appunto non soggetta ad impugnazione, per la quale, per ragioni del tutto evidenti, occorre rimuovere un errore che ne ostacoli l'esecuzione ovvero sia costituito dall'avere il giudice, contrariamente al vero, ritenuto sussistente un fatto mai verificatosi o insussistente un fatto che, al contrario, si sia verificato, come risulta dagli atti o dai documenti di causa.
Le ragioni sono analoghe all'ipotesi di cui all'art. 391 - bis cod. proc. civ., riguardante la correzione di errori materiali o di errori di fatto quali previsti all'art. 395 n. 4 s.c., questi ultimi emendabili con ricorso specifico, ovvero attraverso la revocazione (la quale è stata estesa, come è noto, anche alle sentenze civili della Corte Suprema, in base alle decisioni della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986 n. 17 e 31 gennaio 1991 n. 36, che hanno ispirato la riforma con l'introduzione del menzionato art. 391 - bis).
Esso si riferisce quindi, in questa sede penale, all'intervento correttivo della Cassazione anche quale giudice del fatto, ove sia stata per errore ritenuta (o esclusa) l'esistenza di un atto del procedimento, trattandosi di errore di percezione, in conflitto con le risultanze della causa.
b) il termine di 180 giorni entro il quale la parte può produrre tale ricorso decorre dal giorno in cui la sentenza sia stata depositata.
La difesa ritiene proponibile siffatta impugnazione straordinaria anche da parte di soggetto condannato con sentenza antecedente all'entrata in vigore della norma, in quanto il termine di 180 giorni decorre dal momento in cui il condannato potrebbe esercitare il diritto, cioè dalla data di entrata in vigore della norma, e tale termine non sarebbe quindi decorso.
3. Orbene, questa Corte Suprema osserva che deve farsi ricorso al principio strettamente processuale del "tempus regit actum" principio che trova applicazione generale, salvo deroghe. Le quali non risultano in alcun modo, sotto la specie di norme transitorie, onde non si pone sul piano logico-giuridico alcuna questione di estensibilità della facoltà attribuita dalla nuova legge a situazioni esaurite prima della sua entrata in vigore e una volta scaduto il termine per l'esercizio della facoltà stessa. Non può a rigore prospettarsi alcuna disparità di trattamento con i condannati cui tale facoltà è riconosciuta, dal momento che il principio "tempus regit actum" incontra il limite dell'altro principio del "fatto esaurito" (cfr. sia pure per diversa ipotesi, Cass. Sez. 5^, 17 maggio 2000, Moresco, RV. 216500), sicché viene correttamente invocata l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici esauriti, quali debbano ritenersi quelli coperti da giudicato, e, nella specie ove decorso il termine perentorio più volte ricordato, a nulla rilevando che la fase esecutiva di detti rapporti non sia ancora conclusa (cfr. Sez. 6^, 8 aprile 1994, De Angelis, RV. 199451).
Ad analoghe conclusioni è già pervenuta questa Corte la quale ha argomentato che "ogni modifica legislativa, salvo che il legislatore preveda disposizioni transitorie, determina una simile differenza di fatto (nel trattamento dei condannati) tra il prima e il poi" (Cass. Sez. 6^, 30 ottobre 2001 n. 3388, Botteselle). Per mero scrupolo si osserva che non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 610 cpv CPP, per la rimessione della causa alle Sezioni unite.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese. Non appare equo applicare l'ulteriore sanzione della condanna al versamento di somma alla Cassa delle Ammende, trattandosi di questione avente carattere di novità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002