Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2001, n. 3608
CASS
Sentenza 26 novembre 2001

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È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione dell'errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, perché, in assenza di disposizioni transitorie, trova applicazione il principio "tempus regit actum", che impedisce la estensibilità della impugnazione a situazioni già esaurite prima della entrata in vigore della citata legge (nell'occasione la Corte ha escluso che il principio affermato possa determinare disparità di trattamento rispetto ai condannati con sentenze depositate dopo l'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, ammessi ad esercitare l'impugnazione straordinaria nel termine di centottanta giorni previsto dallo stesso art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto il principio "tempus regit actum" deve essere contemperato con il principio del "fatto esaurito", funzionale a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2001, n. 3608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3608
    Data del deposito : 26 novembre 2001

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