Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2017, n. 9939
CASS
Sentenza 30 novembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., la valutazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato, sicchè non rileva l'eventuale risarcimento. (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante basata sul risarcimento effettuato dall'assicurazione della vittima per il furto dell'automobile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2017, n. 9939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9939
    Data del deposito : 30 novembre 2017

    Testo completo