Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O A I 9 5 I 1 Z 061001 / . R A 4 N R / A 6 T A T 2 S B I . U . R G B . L E I P L . R UBBLICA R A ITALIANA D . T L A B E 01 7 21 / 02 A D D T I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E S I 1 T N 3 R E N 1 S E E . I S COR E N A SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15501/98 Dott. Pasquale REALE Presidente Consigliere Dott. Enrico PAPA CICALA Consigliere 4300 Cron. Dott. Mario Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 04/10/2001 DI BLASI ConsigliereDott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Ricorso per SEN TENZA Cassazione proposto contro sul ricorso proposto da: Ufficio Territoriale ed IA BERTAGGIA, residente a [...]al Monticano, allo stesso notificato Dichiarazione di rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente costituzione della Amministrazione dagli avv.ti Pierlamberto Ripesi del Foro di Treviso e Finanziaria - Irrilevanza. Paolo Radius del Foro di Roma, e presso quest'ultimo domiciliato, in Roma, viale Gorizia, 25/c per delega a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI TREVISO, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Treviso, Via Canova, 17, non costituito 4 intimato 1 9 1 e nei confronti 1 . N dell'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge,
- controricorrente -
per la Cassazione della sentenza n. 49/02/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia in data 22/04/1997, depositata il 30/07/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Treviso, giusto avviso n. 140 relativo all'anno 1982, notificato il 13-11-1988, accertava induttivamente, ex art. 39, comma II°, DPR n. 600/1973, un maggior reddito di L. 3.421.000, rispetto a quello di L. 14.700.000, dichiarato dall'Impresa AG IA, corrente in Gorgo al Monticano. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento come sopra emesso, e notificatogli, prospettandone tenuto conto chel'illegittimità, l'inesistenza nella contabilità di gravi irregolarità, non consentiva il 2 ricorso al metodo induttivo. L'adita Commissione Tributaria di 1° grado di Treviso, con decisione n. 120/01/96 del 04/03/1996, rigettava il ricorso, ritenendo che correttamente l'Ufficio avesse fatto ricorso al sistema di accertamento previsto dal 2° comma dell'art. 39 DPR 600/1973, stante che l'accertata esagerata giacenza di magazzino, gli eccessivi costi pubblicitari e l'elevata percentuale di rincari, costituivano elementi idonei , in una a quegli altri desunti dalla segnalazione del Centro Informativo del Ministero delle Finanze, e dalle notizie fornite 55, a dallo stesso contribuente con il Mod. giustificare l'applicazione di tale metodologia. L'appello del contribuente veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia con la decisione in epigrafe indicata. Con ricorso notificato all'Ufficio Distrettuale delle the Imposte Dirette di Treviso, in persona del Direttore pro-tempore, in Treviso, via Canova n. 17, in data 04/09/98, AG IA ha chiesto la cassazione della decisione di appello con tre mezzi. Con controricorso notificato il 26/10/98 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, infondata l'impugnazione. Il ricorrente, con memoria 29-08-2001, ha ulteriormente 3 illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto proposto nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Treviso, ed allo stesso notificato con le modalità in premessa indicate. In effetti l'impugnazione risulta formulata in violazione del combinato disposto dagli artt. 366, comma 1° n. 1 C.p.C., ed 11, commi 1° e II° del R.D. 30-10-33 n. 1611 (il 1° comma come sostituito dall'art. 1 della Legge 25-3-58 n. 560) secondo cui il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve contenere "l'indicazione delle parti" e va notificato, a pena di nullità, da pronunciarsi anche d'Ufficio, "alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede 1'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale portata la causa, nella persona del Ministro дви competente". norme non risultano derogate da alcuna Le richiamate disposizioni del nuovo processo tributario, delle contenute nel Decr. Legs. n. 546/1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". In particolare, nessuna deroga è rinvenibile nell'art. 11, comma 2° Decr. Legs. n. 546/92, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale о compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, comma 4°, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato" e 52, Comma 2° che subordina la proponibilità dell'appello principale, da parte degli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, سلاله soltanto ai primi due gradi di giudizio. Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio del Ministero perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di Cassazione, (Cass. n. 655 del 21-01-2000) e non riguarda la sola notificazione, in quanto tale. Peraltro, mentre per l'atto di appello possono 5 distinguersi, requisiti formali, richiesti a pena di inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione, il Legislatore (art. 366 C.p.C.) ha scelto, realizzando una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti di forma necessari a pena di inammissibilità, rilevabile d'Ufficio (Cass. 09-10-1998 n. 9995). nel caso, l'invalidità Ne consegue che, derivando, dell'impugnazione, da difetto riguardante l'identificazione della controparte, la stessa non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità, dovendosi escludere la possibilità di applicare al ricorso per cassazione norme e principi valevoli per gli atti relativi ai gradi del giudizio di merito. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. presupposti per una Non sussistono i prescritti pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 04 ottobre 2001. Il Consigliere Dott. IL Il Presidente Dott. Pasquale Reale Estensore RelatoreLise Di Blasi CANCELLIERE C1 OC AT DEPOSITATO ELLERIA7 FEB. ZOOZ Oggi IL CANCELLIERE C1 EN AT E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R N / T 6 - S 2 I A B . I G .R . E R L .P R L A D A T A . L E B U D D A B E I T I S T A R 1 N I N 3 E T 1 E R S S I E . E A T N A M 7