Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 63130 REPUBBLICA ITALIANA MA ESENTE DA REGISTRAZIONE TER IA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 TRI BUT AR N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1.0367 / 03 Tributaria Composta dag. ri Magistrati: - Presidente Dott. Enrico PAPA R.G. N. 1147/99 Cron. 23120 Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere Dott. Nino FICO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Guido RAIMONDI Consigliere Ud. 04/02/03 Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere KIE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 63130 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFFICIO IVA BENEVENTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - 2003 contro 337 -1- RICCIO UM;
intimato avverso la sentenza n. 53/97 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 26/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ER DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con avviso di irrogazione di sanzioni con recupero di imposta l'Ufficio IVA di Benevento ha recuperato a tassazione l'imposta di lire 4.769.000 relativa ad un acquisto di beni effettuato dalla ditta IC ER nell'anno 1989. L'Ufficio ha ritenuto non più applicabile in tale anno, per cessazione di efficacia al 31.12.1988 in mancanza di ulteriore proroga, l'esenzione prevista dall'art.5, 1° comma, lett.d), D.L. n.799/80, conv. in L. n.875/80, per gli acquisti di macchine ed attrezzature agricole da parte di aziende danneggiate dal sisma del 1980. Il IC ha impugnato l'avviso sostenendo di avere diritto all'agevolazione per effetto dell'art.8, 4° comma, del D.L. n.474/87, conv. in L. 21 gennaio 1988, n.12, avente autonoma validità ed efficacia, ed applicabile nell'anno 1989. La Commissione Tributaria di primo grado di Benevento ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo;
violazione e falsa applicazione dell'art.5, 1° comma, lett.d), D.L. 799/80, conv. in L. 875/80, e successive disposizioni di proroga;
dell'art.8, 4° comma, D.L. n.474/87, conv. in L. n. 12/88; dell'art. 13 L. n.48/89; dell'art.74, 3° comma, D.Lgs. n.76/90. Il IC non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col motivo proposto il ricorrente ha dedotto che l'art.8, 4° comma, D.L. 474/87, conv. in L. 12/88, invocato dal contribuente, non avendo natura autonoma, ma interpretativa dell'art.5, 1° comma, lett.d), D.L. 799/80, conv. in L. 875/80, ha cessato di avere efficacia al 31.12.1988, ossia alla stessa data in cui è venuta meno l'efficacia della norma interpretata, introduttiva del beneficio. La censura è infondata. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le ultime, Cass.4585 e 17039 del 2002) che in materia di agevolazioni tributarie, l'art.
8. quarto comma, del D.L. 20 novembre 1987, n.474 (convertito nella legge 21 gennaio 1988, n.12), il quale prevede l'esenzione dall'IVA degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, non ha natura interpretativa dell'art.5, 1° comma, lett.d), del D.L. 5 dicembre 1980, n.799 (convertito nella legge 22 dicembre 1980, n.875) concernente l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e delle attrezzature in favore di aziende agricole, madirette a ripristinare le scorte distrutte o danneggiate dall'evento sismico introduce un beneficio autonomo. Ne consegue che, mentre l'esenzione relativa al ripristino delle scorte, di cui al citato art.5, 1° comma, lett.d), del D.L. n.799/80, cessa al 31 dicembre 1988 - poiché l'art. 13 della legge n.48 del 1989 proroga al 31 dicembre 1989 il medesimo art.5, ma limitatamente alle lettere c) ed f) - il beneficio per gli acquisti delle attrezzature di cui all'art.8, 4° comma, del D.L. n. 474 del 1987 perdura invece fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 1990, n.76, il quale prevede l'esenzione soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art.74), con abrogazione delle disposizioni incompatibili. Il ricorso va dunque respinto. Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva del contribuente.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 4.2.1May 4.2.2003 CORTE il cons. il presidente The tw tuins lea DEPOSITA CANCEL - 1 LUG. 2003 CANCELLIERE 61 i Ameld vers malno Casano