Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace dichiara l'improcedibilità del procedimento instaurato con la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria per la mancata comparizione in udienza della persona offesa, in quanto l'ipotesi di improcedibilità prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si riferisce esclusivamente al ricorso immediato della persona offesa non comparsa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2004, n. 28570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28570 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 15/06/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1096
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 042118/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
nei confronti di:
1) DI GIROLAMO ROCCHINA, N. IL 26/09/1971;
avverso ORDINANZA del 28/09/2002 GIUDICE DI PACE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
RITENUTO
1 - Il P.M. presso il Tribunale di Nocera I. ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace che ha dichiarato improcedibile il ricorso immediato della persona offesa non comparsa, invece di procedere nelle forme ordinarie ai sensi degli artt. 20, 29 e 32 D.lgs 274/00. 2 - Il ricorso è fondato, perché il procedimento si è instaurato a seguito di citazione disposta dalla P.G. (art. 20), e pertanto la mancata comparizione dell'offeso non costituiva presupposto per dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 30. L'ordinanza, implicando l'arresto del procedimento, è dunque strutturalmente e funzionalmente abnorme.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004