Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 1
È abnorme, in quanto estrinsecazione di un potere che, quantunque in astratto riconosciuto, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, dinanzi a una concorde richiesta delle parti di procedere con il rito abbreviato, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 562 cod. proc. pen., sul rilievo di non poter decidere allo stato degli atti, per non avere il P.M. depositato, oltre al decreto di citazione con le relative notifiche, gli atti di indagine compiuti. Ed invero la norma citata disciplina la situazione nella quale non siano stati compiuti atti di indagine nella fase preliminare o quelli compiuti - e ritualmente trasmessi al giudice - siano ritenuti da quest'ultimo insufficienti ai fini della decisione, ma non quella in cui il P.M. abbia omesso di inviare gli atti esperiti, che lo stesso giudice riconosca, nel suo provvedimento, come esistenti e necessari alla procedura abbreviata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 13.7.1998
1 Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 4249
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " Dario DE PASCALIS " N. 12724/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ET NA, nata a [...] il [...]; ET LU, nato ivi il 4.12.1971;
avverso l'ordinanza del G.I.P. della Pretura di Bergamo, in data 28.1.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe resa nel procedimento penale a carico dei LL, imputati dei delitti previsti dagli artt. 348 e 640 c.p. - il G.I.P., cui le parti avevano concordemente chiesto di procedere con il rito abbreviato, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti (in quanto il P.M., oltre al decreto di citazione con relative notifiche, non aveva depositato dichiarazioni testimoniali ritenute indispensabili ai fini del giudizio), disponeva la restituzione degli atti in suo possesso al P.M., per gli adempimenti previsti dall'art. 562 c.p.p. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, gli imputati, che ne denunciavano la abnormità. La norma citata dal G.I.P. disponeva la restituzione degli atti al P.M. quando, in base alle indagini esperite, la causa non fosse decidibile in quello stato del procedimento;
ma, nel caso di specie, esistevano atti di indagine che al giudice non erano stati trasmessi;
e che il giudice stesso, al fine di stabilire la decidibilità del processo con il rito abbreviato, avrebbe dovuto richiedere. Altrimenti, si sarebbe vanificata la procedibilità con il rito cui lo stesso P.M. aveva consentito e si sarebbe determinata (come avvenuto in effetti) una stasi processuale non altrimenti risolvibile. Da ciò la abnormità della decisione giudiciale impugnata.
Il ricorso è fondato, giacché l'ordinanza impugnata non può sfuggire ad una censura di abnormità.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è affetto da tale vizio non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, resulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. E infatti, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. Un. 10.12.1997, n. 17). L'ordinanza del G.I.P. della Pretura di Bergamo si iscrive indubbiamente nel secondo aspetto della abnormità, in quanto, da una applicazione di legge manifestamente erronea, ha prodotto (come bene emerge dall'iter processuale descritto dal ricorrente, specie nella memoria difensiva tempestivamente prodotta) una situazione di insuperabile stallo processuale.
Erra, evidentemente, il G.I.P. laddove, dinanzi ad una concorde richiesta, da parte del P.M. e degli imputati, di procedere con il rito abbreviato, restituisce gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 562 c.p.p., per la ritenuta indecidibilità del procedimento allo stato degli atti. La norma citata, invero, disciplina la situazione nella quale non siano stati compiuti atti d'indagine nella fase preliminare o quelli compiuti - e ritualmente trasmessi al giudice - siano giudicati da quest'ultimo insufficienti sul piano decisionale. Ma non certamente una ipotesi, come quella in esame, nella quale il P.M. non ha inviato gli atti esperiti e che lo stesso G.I.P., nel suo provvedimento, riconosce come esistenti e necessari (si vedrà poi se sufficienti) alla procedura abbreviata. È appena il caso di rilevare che, in simile situazione, il G.I.P. non deve restituire semplicemente al P.M. il fascicolo per il dibattimento (che contiene soltanto il decreto di citazione per l'udienza preliminare e le relative notificazioni), bensì chiedergli l'invio degli atti assunti, sulla base dei quali è da ritenere ragionevolmente che lo stesso P.M. abbia espresso il suo consenso alla adozione del rito speciale.
La palpabile conseguenza dell'ordinanza impugnata, è la paralisi del processo, cui evidentemente bisogna ovviare, annullandosi senza rinvio l'ordinanza de qua e disponendosi la trasmissione degli atti al G.I.P., il quale, sulla base della corretta interpretazione normativa sopra descritta, dovrà chiedere al P.M. la produzione delle risultanze di indagine, al fine di valutare la decidibilità del procedimento rebus sic stantibus.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. della Pretura di Bergamo per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 1998