Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 1
Non è viziata l'ordinanza di rigetto di applicazione della disciplina della continuazione emessa dal giudice della esecuzione che, pur omettendo di acquisire le varie sentenze di condanna indicate nell'istanza, come prescritto dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., rilevi dalla mera lettura del certificato penale la macroscopica insussistenza dei requisiti di "contiguità spaziale" e "omogeneità" tra gli episodi delittuosi elencati nella istanza medesima, non essendo la richiamata norma presidiata da alcuna sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2012, n. 44535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44535 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/10/2012
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2983
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 9417/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO IT N. IL 23/12/1965;
avverso l'ordinanza n. 113/2011 TRIBUNALE di IVREA, del 09/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.12.2011 il giudice monocratico del Tribunale di Biella, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da ON IT IM di applicazione della disciplina della continuazione su otto sentenze di condanna elencate nell'istanza.
Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore ricorre per i seguenti motivi: violazione dell'art. 186 norme att. c.p.p. non avendo il giudice dell'esecuzione proceduto alla acquisizione delle sentenze menzionate nella richiesta e non allegate dal richiedente;
2) manifesta illogicità della decisione nella parte in cui ha ritenuto di escludere la continuazione in base alla eterogeneità dei reati osservando che, con particolare riguardo alle sentenze sub 2 e 4, essi "sono della stessa specie, commessi entrambi nel settembre 1996 ed in località limitrofe".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Nel caso in esame, la dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) è erroneamente prospettata "poiché tale vizio attiene alla inosservanza di disposizioni di diritto sostanziale e non processuale, anche laddove menziona le altre norme giuridiche". (Sez. 3, n. 8962 del 03/07/1997, Ruggeri, Rv. 208446); poiché l'art. 186 norme att. c.p.p. non ha natura di norma penale sostanziale bensì di norma procedimentale accessoria al procedimento previsto dall'art. 671 c.p.p., si deve fare riferimento alla diversa fattispecie prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali soltanto se esse sono stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, circostanza che non si verifica nel caso della disposizione prevista dall'art. 186 norme att. c.p.p., non presidiata da alcuna sanzione. Questa Corte si è già pronunziata in senso conforme affermando che la mancata applicazione dell'art. 186 disp. att. c.p.p. conseguente alla omessa acquisizione delle varie sentenze di condanna cui si riferisce l'istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non è sanzionata da alcuna comminatoria, e tanto meno da quella di nullità che interviene solo quando esplicitamente prevista, potendo il giudice di merito acquisire "aliunde" gli elementi necessari per il giudizio. (Sez. 1, n. 4049 del 30/10/1991, Bruno, Rv. 189755).
2. Posto che l'art. 186 norme att. c.p.p. conferisce al giudice dell'esecuzione poteri ufficiosi di acquisizione di documentazione nell'inerzia della parte richiedente (ugualmente legittimata e personalmente interessata alla produzione), occorre verificare se tale inadempimento si sia tradotto nel dedotto vizio di mancanza o illogicità della motivazione.
Considerato che
l'onere della motivazione è direttamente proporzionale alle argomentazioni svolte nella richiesta, nel caso in esame l'istanza del ricorrente di applicazione della continuazione in sede esecutiva consta di una mera elencazione di dieci sentenze di condanna emesse dagli Uffici giudiziari di Grosseto, Firenze, Torino Biella (le prime quattro senza indicazione del titolo del reato e le successive con indicazione dei reati previsti dagli artt. 337, 368, 629, 612 e 337 c.p.), seguita dalla affermazione che tutti i reati ritenuti nelle suddette sentenze appaiono commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso "come evidenziato dalla contiguità spazio- temporale dei medesimi e dalla loro omogeneità".
Ribadito il principio che in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010, Faneli, Rv. 247356), non risulta viziata da mancanza o illogicità della motivazione l'impugnata ordinanza di rigetto che, dalla mera lettura del certificato penale, ha rilevato la macroscopica infondatezza dei requisiti della "continuità spaziale" e della "omogeneità" dei reati, trattandosi di episodi delittuosi commessi in luoghi diversi, in un periodo di tempo decorrente dal 1994 al 2007, e tra loro disomogenei. Le considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione si attagliano anche alle sentenze indicate ai punti 2 e 4 (peraltro non evidenziate specificamente nell'istanza presentata al giudice di merito), atteso che si tratta di titoli di reato differenti (concorso in tentata estorsione, tentata violenza privata e truffa nel primo caso e concorso in ricettazione nel secondo caso), commessi in luoghi diversi ed in ambiti temporali distinti (in Follonica nel settembre e 26.11.1996 e in Scarlino il 25.9.1996).
A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente ON IT al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012