Sentenza 24 aprile 2014
Massime • 1
Nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, giacché quest'ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2014, n. 29302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29302 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 24/04/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 829
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 44893/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI MO N. IL 25/09/1933;
avverso l'ordinanza n. 2320/2005 TRIBUNALE di BRESCIA, del 06/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Lette le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame ad altra Autorità Giudiziaria.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore nell'interesse di PI Remo, avverso l'ordinanza emessa in data 6.2.2009 con cui il Presidente del Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dal medesimo avverso il provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del medesimo. Deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, ed il vizio motivazionale circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla suddetta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, rilevando come la Sig.ra FA SA, ex moglie dell'interessato, non poteva più considerarsi convivente more uxorio (e tanto da ben quattro anni, come da sue stesse dichiarazioni) bensì solo coabitante (separati in casa) del medesimo che con essa versava in stato di conflitto di interessi essendo sottoposto a procedimento penale originato dalla denuncia della predetta, sicché il suo reddito non poteva rientrare nel computo del reddito complessivo con superamento della soglia di cui all'art. 76, comma 1, D.P.R. cit.. Il Procuratore generale in sede, all'esito dell'articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'impugnata ordinanza e rinvio per nuovo esame ad altra Autorità giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, concordandosi pienamente con le puntuali ed appropriate osservazioni svolte dal Procuratore generale.
Entrambi i rilievi del ricorrente sono pienamente fondati: e cioè tanto quello che sia stata inclusa nella redditualità complessiva del PI la contribuzione di soggetto che, sebbene, coabitante con lo stesso, non può ritenersi, in senso proprio, "convivente";
quanto quello che, in ogni caso, è stato incluso nella commisurazione del reddito complessivo quello di soggetto in "conflitto di interessi" con l'istante. Quanto al primo, infatti, se il provvedimento impugnato correttamente afferma che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, dev'essere computato anche il reddito di qualsiasi persona che con lui conviva, è altrettanto indubbio che non svolge alcuna concreta indagine al fine di stabilire se al rapporto di convivenza si accompagni anche una concreta attività di contribuzione. In altri termini, secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non è sufficiente di certo la mera situazione di fisica convivenza o di mera coabitazione per includere tout court i redditi del soggetto coabitante o convivente nel coacervo reddituale del soggetto istante. Infatti, ben possono verificarsi situazioni - come quella in esame - nelle quali la mera coabitazione non equivale ad effettiva contribuzione del coabitante: situazioni la cui fenomenologia è certamente transitoria (separazioni "in casa" e "di fatto", che preludono ad ulteriore formalizzazione e sviluppo) e che non autorizzano di certo la presunzione di un incremento reddituale sulla base del solo dato formale della (temporanea) coabitazione in attesa della definitiva separazione. Ora, nella specie, tale dato era stato ripetutamente evidenziato dall'istante, il quale aveva omesso, proprio in ragione di tale situazione, di indicare, nelle attestazioni anagrafiche a conforto dell'istanza, la presenza del coniuge "di fatto" separato, ancorché ancora coabitante. Ma tale dato - che avrebbe dovuto indurre il Giudice di merito a svolgere un'accurata verifica delle effettive circostanze di fatto - non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente e formalistica.
Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando il secondo profilo di censura.
L'istante aveva rappresentato come, ai fini del beneficio, non potessero essere considerati i redditi del coniuge "di fatto" separato per l'esplicita esclusione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, il quale prevede che "si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi". Ora, poiché il procedimento penale in relazione al quale si richiedeva l'ammissione al beneficio vedeva, quale persona offesa per i reati ascritti all'odierno ricorrente, proprio la moglie di costui, FA SA, è di tutta evidenza che, anche ritenendo costei componente del nucleo familiare perché pienamente convivente (e "contribuente", secondo quanto sopra esposto), appare indubbia la sussistenza del conflitto di interessi.
Il provvedimento impugnato - ancora una volta arroccato sul formalistico dato della convivenza della donna e della mancata indicazione della stessa nella dichiarazione anagrafica proveniente dall'istante - avrebbe dovuto invece delibare (e motivare) proprio sulla sostanziale incompatibilità sopra rilevata, anche solo per escluderla con congrua motivazione.
Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014