Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2001, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
ce 67004 E 1 5429/01 N " 6 O I 8 EPUBBLIC 9 Z 1 A / 4 R / T 6 S NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 I T G S . E E P I . SUPREMA DI CASSAZIONE R D Oggetto R ८ A L T CONTENZIOSO E D D SEZIONE TRIBUTARIA RICORSO COPIA PER E I S T A UFFICIO I N N E E R S Ča dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E I E T A A R.G.N. 22791/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente M Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 11709 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere - Ud. 26/01/01 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE SE 188/98, DIREZIONE REG. ENTRATE TOSCANA SEZIONE SIENA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI 'N PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CO NF;
- intimato avverso la sentenza n. 188/98 della Commissione regionale di FIRENZE, depositata il2001 tributaria 132 27/10 /98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre
contro
BO Gian- franco, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regio- nale di Firenze, accogliendo l'appello del contribuen- te, ha riconosciuto allo stesso il diritto al rimborso dell'ILOR versata per l'anno 1984, nella qualità di agente di commercio. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 DPR 636/72, anche sotto il profilo del vizio di motivazio- ne, in quanto il contribuente non ha adempiuto all'obbligo di trasmettere copia del ricorso introdut- tivo del giudizio all'Ufficio competente. Deduce, inoltre, la violazione dell'art. 38 DPR 2 602/73, anche sotto il profilo del vizio di motivazio- 2 ne, in quanto l'istanza di rimborso sarebbe stata pre- sentata oltre il termine di decadenza dei 18 mesi, san- cito dalla norma citata. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. diE' noto che, per giurisprudenza costante questa Corte, "la proposizione del ricorso alla Commis- sione Tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 8 d. P. R. 3 novembre 1981 n. 739, richiede, a pena di inammissibilità, non soltanto la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione mede- sima, ma anche la consegna o spedizione di una copia all'Ufficio tributario entro il termine perentorio di sessanta giorni, senza che l'omissione di detto ultimo adempimento possa ritenersi sanata dall'invio, dopo la scadenza del termine citato, di copia del ricorso all'ufficio Finanziario su disposizione della commis- sione tributaria о dalla successiva costituzione in giudizio dell'Ufficio finanziario, non potendo tali fatti incidere sulla decadenza già verificatasi in con- seguenza della scadenza del termine per impugnare" (tra le ultime, Sez.I, 15 ottobre 1999, n. 11623, Min. Fin. c/o Galeazzo). La consegna ° spedizione della copia all'ufficio tributario competente, costituisce "elemento della fattispecie complessa della proposizio- ne del ricorso", che "non ammette alcun equipollente e la sua omissione non può essere considerata un vizio sanabile" (Sez. I, 15 ottobre 1999, Troiano c/o Min. Fin.). Conseguentemente, in ipotesi, non può essere nemmeno eccepito che la irregolarità sarebbe stata sa- nata dal fatto che l'Ufficio è stato comunque "in con- dizione di conoscere l'esistenza della controversia". Nella specie, l'eccezione è stata proposta in en- trambi i gradi di merito (v. deduzioni della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana, Sezione stacca- ta di Siena, prot.233, in data 14.2.1996, protocollato dalla Commissione Tributaria di Siena in data 17.2.96 e controdeduzioni del medesimo ufficio avverso l'appello, in data 15 giugno 1998, prot. 4197/96, protocollate presso la Commissione Regionale di Firenze in data 16 giugno 1998) e nulla ha osservato il contribuente. Ne deriva che, in base alle considerazioni svolte ed in assenza di argomenti da contrapporre all'indirizzo giu- risprudenziale consolidato, il ricorso originario non poteva essere proseguito e va dichiarato inammissibile ora per allora. Quindi, l'odierno ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il se- 4 condo.
P.Q.M.
Comfeuse you inders pinlits Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originario. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dra Giovanni Olla) IL CANCELLIERE CT Osvaldo SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA AZIONE CASS Oggi 11 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC E R E 1 U T E 6 N 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A / . R 6 N T 2 A S - . I I R R . B G P . . E A L D R T L L A U E A . B D D I B I A R S E T A N T T I E 1 N S R 3 E I 1 E S A . E T N A M 5