Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B ) N E E , C É 1 9 N A 9 OME DEL POOL TALIA O01 38 1/ 0 1 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R 1 E T IS 2 C I . G L D E 9 R U I 3 A REPUBBLICA IT G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S E I R ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto respousallité SEZIONE TERZA CIVILE Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11140/98 Dott. Manfredo GROSSI - Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. 3004 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. Ud. 04/07/00 Dott. Donato CALABRESE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 il 1 FEB. 2001 FONTANELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato LIRE 1500 PIETRO, CANCELLERIA PERONE MARIO, difeso dall'avvocato GIANCONE giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LAVORO & SICURTA' SPA, in persona dei legali rappresentanti dr. Andrea Cerretti e dr. Giovanni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Nicolini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA Richieste copia esecutiva 88, difeso dall'avvocato SPADAFORA GIORGIO, giusta dal Sig. SPADAFORA per diritti L. 2000 delega in atti;
|| 13 FEB. 2001- N. CANCELLIERE 1318 controricorrente nonchè
contro
DA AUTOTRAS intimato avverso la sentenza n. 125/97 del Giudice di pace di AFRAGOLA, emessa il 22/5/97, depositata il 23/05/97; RG.1209/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GAETANO BUSCEMI (per delega Avv. G. SPADAFORA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LA SE, assumendo che una propria au- tovettura era stata investita e danneggiata da una au- toarticolato di proprietà della AN Autotrasporti s.r.l., ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Afragola la AN ed il suo assicuratore (Lavoro e Sicurtà s.p.a.) per esserne risarcito. Contumace la AN, il Giudice di pace ha rigettato la domanda con sentenza del 23.5.1997. Ricorre il LA con tre motivi. La Lavoro e Sicurtà resiste con controricorso. La intimata AN non ha svolto attività difensiva. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace il LA ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno 'comunque con- tenuto nei limiti di competenza per valore del Giudice di pace". A termini dell'art. 7 Cod. Proc. Civ. nella cause per danni prodotti - -come nella specie dalla circolazione dei veicoli la competenza per valore del giudice di pace è pari, nel massimo, a trenta milioni di lire. L'attore ha poi rassegnato le conclusioni, chiedendo la condanna dei convenuti "al risarcimento del danno nella misura di L. 2.000.000, oltre alla sva- lutazione monetaria secondo indici ISTAT e agli inte- ressi". A termini dell'art. 10 Cod. Proc. Civ. gli in- teressi scaduti ed i danni (tra cui quello da svaluta- zione) si sommano col capitale. Il valore della causa come sopra proposta, desumi- bile da ciascuna delle dette richieste, supera, quin- di, in ogni caso, l'importo di due milioni di lire, che corrisponde al limite massimo di valore, stabilito dall'art. 113 co. II Cod. Proc. Civ., delle cause che vanno decise secondo equità. Ne consegue che la sen- tenza, non essendo stata pronunciata secondo equità, atteso il valore della causa, avrebbe, ai sensi del- l'art. 339 co. III Cod. Proc. Civ., potuto essere im- 3 pugnata soltanto con appello. Il ricorso per cassazio- ne va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spe- se processuali, nonché alla rifusione degli onorari in favore della Lavoro e Sicurtà, onorari che stimasi di liquidare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L 18.000 o, oltre agli onorari, liquidati in L.
1.000.000 in favore della La- voro e Sicurtà. Roma, 4.7.2000. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Concetta A mendola Depositata in Cancelleria DEWERE IL CANCELLIERE C1 -1 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola V .374 S REGISTRAZION L. 21-11-1991, N DI PACE) IUDICE DA 39 ESENTE E RTT. 46 G (IST.NE A