Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15868 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CASSAZ1003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASS. SEZIONE R. G. 173/01 seguent15 Cron. N.32380 composta dai seguente Magistr Presidente Rep. N. Senese 1. Dott. Salvatore 662. Federico Roselli Consigliere 3. Alessandro De Renzis rel. Ud. 6.03.2003 664. Raffaele Foglia 665. Maura La Terza 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Diri- gente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzio- ne Centrale Prestazioni, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 241 del 18.5.2000, elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli 센 Avv.ti Antonino Catania, Giuseppe De Ferrà, che lo rappresenta- no e difendono per procura speciale per atto notaio Tuccari di Roma del 24.11.2000 rep. n. 55559 Ricorrente 1342 2
CONTRO
SS NA vedova CONGIA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2 presso lo studio dell'Avv. " Domenico Concetti, che la rappresenta e difende per procura a - margine del ricorso Ricorrente per la cassazione della sentenza n. 391/00 del Tribunale del La- voro di Sondrio del 17.5.2000/14.6.2000 nella causa iscritta al n. 1284 del R. G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.2003 dal Cons. Dott. A. De Renzis;
udito l'Avv. Antonino Catania per l'INAIL e l'Avv. Domenico Concetti per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19.3.1998 EL ES, premesso che il marito RM IA titolare di rendita del 41 % per inabilità da sili- cosi era deceduto a causa della malattia professionale, conveni- va dinanzi al Pretore del Lavoro di Cagliari l'INAIL per sentir riconoscere il proprio diritto alla rendita e all'assegno funerario per i superstiti. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'adito Pretore con sen- tenza del 10.3.1999 respingeva il ricorso. Dessi La decisione anzidetta, impugnata dall'INAIL, all'esito della rin- a v Я 3 novata consulenza tecnica di ufficio veniva riformata dal Tribu- nale di Cagliari con sentenza n. 391 del 2000, che accoglieva l'originaria domanda. In particolare il Tribunale osservava che secondo le risultanze : peritali di secondo grado il decesso del GI doveva essere ri- condotto etiologicamente alla neoplasia maligna pancreatica e alle localizzazioni metastatiche pleuro-polmonari, le quali ultime dovevano essere considerate come malattia associata alla silicosi ai sensi dell'art. 4 lett. b) della legge n. 780 del 1975. L'INAIL ricorre per cassazione con unico complesso motivo, al quale la ES resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'INAIL con l'unico motivo deduce: -violazione e falsa applicazione dall'art. 4 della legge n. 780 del 1975: -violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 85 e 133 del D.P.R. n. 1124 del 1965; -violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.; -omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione 2 circa un punto decisivo della controversia. Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. In particolare il ricorrente sostiene che il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulla consulenza tecnico di ufficio di secondo grado, disattendendo totalmente le affermazioni contenute nella consulenza medica dell'Istituto e quelle della consulenza tecnica di ufficio di primo grado. Lo stesso ente previdenziale aggiunge che la consulenza di se- condo grado, nella parte ritenuta determinante dal giudice di ap- pello, si palesa del tutto contraddittoria, avendo il consulente affermato nelle conclusioni, da un lato, che nessun ruolo causale può essere attribuito alla silicosi nel determinismo della malattia neoplastica pancreatica, e, dall'altro, che la silicosi polmonare avrebbe rappresentato un fattore accelerante nei confronti dell'evento morte. In sostanza, ad avviso del ricorrente, la sentenza di appello è da riformare, essendo mancata da parte del consulente di secondo grado una adeguata e coerente motivazione in ordine al rapporto causale tra la neoplasia pancreatica, che ha condotto al decesso l'assicurato, e la silicosi da cui egli era affetto in vita. Le esposte doglianze non hanno pregio e vanno disattese. Al riguardo va richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte (fra le altre decisioni si richiama Cass. sentenza n. 6106 del 1999; sentenza n. 6196 del 1998; sentenza n. 517 del 1998; sen- tenza n. 11154 del 1995), secondo cui, quando in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche di ufficio, il giudice aderisca al parere del secondo consulente che abbia per ultimo سلسل espletato la sua opera er ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso, quindi, il vizio deducibile ex art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.- pur se tale adesione non sia specificamente giu- 150 stificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di ele- menti di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili Ciò posto, nel caso in esame, ha rilevato l'impugnata sentenza che il secondo consulente- illustre anatomapatologo- rinnovate le indagini, aveva accertato che, nel caso del GI, titolare di rendita nella misura del 41 % per silicosi, la tecnopatia era ac- compagnata da una ipertrofia anche del settore destro, ossia da una tipica complicanza della silicosi;
che in tale quadro patologi- co era sopraggiunto, nel giugno 1996, una neoplasia del pan- creas;
che tale neoplasia, nonostante i cicli di trattamento che- mioterapico, era progredita, estendendosi anche al polmone e alla pleura, fino a determinare, nel giugno 1997, il decesso dell'assicurato. In presenza di tali risultanze il consulente aveva concluso che il decesso doveva essere ricondotto etiologicamente alla neoplasia maligna pancreatica e alle localizzazioni metastatiche pleuro- polmonari, le quali ultime devono essere considerate come ma- lattia associata alla silicosi ai sensi dell'art.4 lett. b) della legge n. 780 del 1975. Pur non essendo, infatti, possibile attribuire un ruolo causale diretto alla silicosi nel determinismo della neopla- sia maligna pancreatica, ciò nondimeno, nel caso di specie, tra la neoplasia polmonare metatastica e pleurica, quali malattie dell'apparato respiratorio, e la tecnopatia doveva essere ravvi- sato il concorso associativo previsto dall'anzidetto art. 4 lett. b) legge n. 780/1975, sia perché la seconda decorre associata alla prima, nel senso che tra le stesse sono ravvisabili precisi rapporti associativi, sia perché coabitano nello stesso apparato viscerale, sia perché interessano visceri legati da stretti rapporti funzionali e, quindi, si condizionano vicendevolmente o comunque si pre- sume che possano condizionarsi. Tale associazione esclude nelle ipotesi in cui la stessa risulti, come nel caso di specie, dimostra- ta, la quantizzazione della rilevanza della silicosi nel determini- smo della morte. Sotto tale profilo il consulente di ufficio ha concluso affermando che anche se la neoplasia pancreatica era caratterizzata da una prognosi infausta a breve termine e la diffusione metastatica rientrava negli eventi previsti, doveva nondimeno ritenersi che anche le localizzazioni all'apparato respiratorio avessero avuto un qualche modesto rilievo nella determinazione della morte, rappresentando quantomeno un fattore accelerante, anche solo per pochi giorni, la verificazione di detto evento. Sulla base delle considerazioni svolte,te, corretta ed adeguatamente motivata appare la conclusione dell'impugnata sentenza, ossia - che le valutazioni del secondo consulente dovevano essere prefe- rite a quelle del primo consulente, il quale aveva escluso, in contrasto con il disposto dell'art. 4 lett. b) della legge n. 780 del 1975, l'esistenza del concorso associativo fra la silicosi e la neo- 7 plasia polmonare e pleurica. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione a favore I , D dell'antistatario Avv. Domenico Concetti. LLO SSA . 10 , TA BO I RT 999 I SPESA
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D ELL'A STA : N O N P D G 11-0-73 SI IM che La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, O A SEN A D D , E E I liquida in € 10,00coff T ISTRO A E SEN (oltre € 1500/00 per onorario, con distra- IRITTO G LEG E REG D ELLA O zione a favore dell'Avv. Domenico Concetti antistatario. D Così deciso in Roma addì 6 marzo 2003 Il Presidente کا سلسلہ Il Consigliere relatore estensore Alessandro De Reusis IL CANCELLIERE love fraid Depositato in Cancelleria Boggi, 23.OTT, 2003 Crane JewelleIL CANCELLIERE 1