Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POP785 0/0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto azione di danne SEZIONE SECONDA CIVILE tecinto da suivr fatifuente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 5888/99 CRISTARELLA ORESTANO 8620/99 Dott. Francesco Consigliere Cron.18032 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 2813 CIOFFI Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Carlo TROMBETTA - Rel. Consigliere Dott. SC FT2 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC OPE NICODEMI ERSILIA, NO OM, elettivamente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. domiciliati in ROMA VIA BOCCHERINI 3, presso lo studio per diritti L. 6000 dell'avvocato MANCINI FERNANDO, che li difende IL CANCELLIER unitamente agli avvocati MARTINI GIOVANNI, GALEAZZI ELISABETTA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti
contro
CO LI, NONTLI AN, EP, NO NT;
2000
- intimati -
2089 e sul 2° ricorso n 08620/99 proposto da: -1- NTLI AN, CO LI, elettivamente domiciliati in ROMA L.GO DELLA GANCIA 5, presso lo dell'avvocato BERNARDINI RANIERO, che li studio unitamente all'avvocato BARATTA MARIO, giusta difende delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
NICODEMI ERSILIA, BU OM elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCHERINI 3, presso lo studio FERNANDO MANCINI, che li difendedell'avvocato unitamente agli avvocati GIOVANNI MARTINI, ELISABETTA FT GALEAZZI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 60/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 31/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. SC TROMBETTA;
udito 1'Avvocato MANCINI FERNANDO, intervenuto nel corso della trattazione, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito 1'Avvocato BERNARDINI RANIERO, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Fulvio UCCELLA che rigetto di entrambi i ricorsi. -3- ha concluso per il F72 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24.12.1983 TA ON ed IL OD, comproprietari di un fabbricato di civile abitazione con annesso terreno sito in Massa, adivano il Pretore della stessa città, ai sensi dell'art. 1172 c. civ., lamentando che il compendio immobiliare frontistante, di proprietà di Francesco TO ed AM RS, in stato di fatiscenza e degrado, minacciava di rovinare con grave pericolo per la loro proprietà; e che i lavori eseguiti dai F-72 convenuti, su ordine del Sindaco di Massa non erano sufficienti ad eliminare lo stato di pericolo. Chiedevano pertanto, al Pretore necessari allo 1' emanazione dei provvedimenti scopo. Il Pretore, con ordinanza 19.7.84 ritenuto che, a seguito degli interventi posti in essere dai convenuti, come relazionato del tecnico del Comune, fosse stato eliminato qualunque imminente pericolo per la pubblica incolumità, ordinava ai medesimi di procedure alla esecuzione delle opere di cui del Comune del 26.3.84 eall'autorizzazione rimetteva le parti al Tribunale di Massa, competente per valore. 3 Con citazione 16.XI.1994 NG e OD riassumevano la causa davanti al Tribunale chiedendo che, previa declaratoria della fondatezza dell'azione cautelare ed accertamento della idoneità delle opere in corso ad eliminare lo stato di pericolo, anche in relazione alle norme antisismiche, fosse ordinato ai convenuti l'esecuzione di quanto ancora necessario garantire l'incolumità delle persone e dei beni di proprietà attrice. e la RS FT2 Costituitisi, l'TO denunciato pericolo, negavano la sussistenza del sia al momento del ricorso che a quello della citazione in riassunzione, e chiedevano il rigetto delle domande oltre al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. Dopo una istruttoria nel corso della quale venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio e chiamati più volte а chiarimenti i consulenti il Tribunale, con sentenza 21.1.1995 accoglieva la domanda attrice ed ordinava i lavori di consolidamento indicati dal Consulente, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle delle consulenze tecniche. 4 Su impugnazione di TO e RS, la corte di appello di Genova con sentenza 31 gennaio 1998, in parziale riforma di quella impugnata, dichiarava fondata l'azione di nunciazione di proposta quella impugnata con ricorso del 28.12.83; rigettava le domande di merito proposte con la citazione in riassunzione del 16.XI.84; condannava gli appellanti TO e RS a rifondere agli appellati NG e OD un terzo delle spese dell'intero processo, dichiarando compensate FT₂ le parti i restanti due terzi e ponendo а tra carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuno, le spese di consulenza tecnica. Precisato in linea di fatto, in base alle risultanze acquisite nel 1° grado di giudizio, che con il ricorso introduttivo ex art. 1172 c.C., del 28.12.83 gli attuali ricorrenti (NG OD) hanno prospettato un imminente pericolo derivante alla loro proprietà dallo stato di fatiscenza ed instabilità di vecchi edifici siti nel terreno frontistante, di proprietà di OL e RS, i quali, prima del ricorso avversario avevano già eseguito limitati lavori di restauro;
che il Pretore, ritenuta eliminata l'imminenza del adottato provvedimentipericolo non aveva 5 cautelari, limitandosi ad ordinare l'esecuzione degli ulteriori lavori di consolidamento indicati nell'autorizzazione comunale del 26.3.84 per eliminare qualsiasi pericolo anche remoto;
che con la citazione in riassunzione davanti al Tribunale, del 16.XI.1994, gli attuali ricorrenti estendevano il thema decidendum alla sussistenza di una situazione di pericolo anche per le persone;
che secondo i tecnici del comune e secondo il primo C.T.U. ing. AV, quell'intervento era stato sufficiente ad eliminare il pericolo, ciò premesso, FTC afferma la corte d'appello che il contrasto fra i due consulenti va risolto a favore del secondo che ha compiuto indagini più approfondite, analisi dettagliate sulle modalità tecniche degli interventi eseguiti, analisi sismiche ecc., per cui alla data della proposizione del ricorso introduttivo deve ritenersi sussistente un pericolo di danno grave alla proprietà dei ricorrenti. Venendo all'esame della domanda di merito, introdotta davanti al Tribunale con citazione del 16.XI.84, quando cioè erano già intervenuti i lavori di cui all'autorizzazione comunale del 26.3.84, afferma la corte d'appello, ammessa 1'estensibilità del thema decidendum anche al 6 pericolo per le persone, che entrambi i periti sono stati concordi nel ritenere esclusa la situazione di pericolosità dopo il secondo intervento, sia con riferimento alla resistenza delle strutture murarie ai carichi ordinari, sia con riferimento agli eventi sismici prevedibili nella zona (rischio rientrando il grado di sismico di 2 categoria), sicurezza nei limiti di norma accettati per le vecchie costruzioni. Genio Civile, infatti ha certificato che di edilizia l'opera rispondeva alle norme FT₂ antisismiche vigenti. Afferma, ancora, la corte d'appello che tale valutazione non può ritenersi contraddetta dal supplemento di perizia dell'ing. AV (secondo C.T.U.) in quanto in esso sono indicati i lavori necessari per l'adeguamento sismico dell'edificio alla luce delle nuove normative tecniche, di natura amministrativa introdotte (con D.M. 26.1.86) successivamente, cioè, all'atto di riassunzione del 16.XI.84 ed alla data di esecuzione dei lavori di consolidamento (2° intervento). Fondandosi, invero, la domanda di merito, sul presupposto dell'esistenza di uno stato di pericolo grave e realmente esistente al momento della 7 domanda, la valutazione da compiere, per la corte d'appello, non è quella della conformità о meno alla normativa della struttura esistente antisismica nel frattempo emanata;
ma quella della reale persistenza del grave pericolo per le cose e le persone, non potendosi stabilire una automatica coincidenza tra la non aderenza della vecchia costruzione alle nuove regole amministrative (non legislative) antisismiche e la sussistenza permanenza del serio pericolo di crollo o distacco in caso di eventi sismici nella zona. FT2 Quindi, a meno di non voler avallare l'esistenza di una clamorosa contraddizione fra i due elaborati del C.T.U. ing. AV, afferma la corte, che il pericolo paventato dagli attuali ricorrenti, al momento dell'accertamento fatto da tale consulente, non era esistente;
per cui mentre è fondata l'azione cautelare, va respinta la successiva domanda di merito ed annullato l'ordine di esecuzione degli ulteriori lavori da effettuare dato dal Tribunale. Tali lavori, tuttavia, conclude la corte d'appello, dovranno essere effettuati al momento dell'eventuale recupero degli immobili, secondo il provvedimento della Regione Toscana del 14.12.82. 8 Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione la OD ed il NG. Resistono con controricorso e ricorso incidentale l'TO e la RS. Tutte le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti a motivi del ricorso principale: falsa applicazione 1) - la violazione e 1172 C. civ., nonché l'omessa, dell'art. FT2 insufficiente e contraddittoria motivazione circa per avere la un punto decisivo della controversia corte d'appello nel respingere le domande di merito. proposte con la citazione in riassunzione del contraddittoriamente: A) 28.12.83, erroneamente e ritenuto, da un lato, l'ammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum del pericoloall'accertamento dell'esistenza personale anche in relazione alla all'incolumità sismicità della zona (concordando in ciò con le affermazioni del Tribunale secondo cui la tutela giudiziaria di diritti essenziali alla convivenza sociale quali l'incolumità fisica e la tranquillità psichica della persona non può essere ristretta nei limiti formali espressi 9 nell'art. 1172 C.C., ma deve includere il rispetto e, dadel principio generale del neminem laedere); altro lato, negato che oggetto della valutazione del giudice dovesse essere la perfetta conformità o meno della struttura esistente alla normativa antisismica, limitando, invece, il suddetto oggetto alla reale persistenza del grave pericolo per cose e persone;
B) negato, quindi, il diritto dei denuncianti a non subire il danno tenuto anche in relazione FT2 alla sismicità della zona ed allo stato di del fabbricato, basando abbandono ed inutilizzo sull'affermata impossibilità di tale decisione stabilire se il mancato rispetto delle nuove norme antisismiche comporti automaticamente l'esistenza del serio pericolo di crollo o di distacco anche in casi di eventi sismici nella zona, ciò nonostante: b1) il C.T.U. AV abbia riconosciuto alla struttura un grado di assorbimento pari al 43% del valore massimo nelle zone in esame, sulla base di parametri riferiti non al pericolo in sé, ma ai limiti accettati di norma per le vecchie costruzioni considerando i carichi derivanti da sovraccarichi agenti naturali, in assenza di permanenti ed accidentali;
10 b2) altro C.T.U. l'ing. VA abbia accertato l'assoluto stato di degrado ed abbandono delle strutture, qualificate come "edifici diroccati" da demolire, nel piano particolareggiato della zona, adottato con delibera del 1979 dal Comune di Massa ed oggetto di Recupero con provvedimento del 1981 della Regione Toscana, in omaggio al valore storico ambientale del borgo;
b3) la relazione peritale del 4.5.92 abbia evidenziato carenze nella resistenza verticali, alle azioni offerta dalle murature FT₂ difetti di vincolo о di dovute al terremoto e ammortamento in alcune porzioni delle murature verticali tanto che il Tribunale aveva ritenuto necessari ulteriori interventi al fine di assicurare anche per il futuro, la effettiva non pericolosità del rudere;
C) - annullato l'ordine di esecuzione degli ulteriori lavori impartito dal Tribunale, affermando, subito dopo, che tali lavori dovranno essere effettuati al momento dell'eventuale recupero secondo il provvedimento della Regione Toscana del 1982, riconoscendo con ciò, contraddittoriamente l'inadeguatezza la pericolosità della costruzione, nonché la legittimità dell'azione intrapresa, a fronte 11 dell'inerzia dei proprietari e della P.A.; D) illogicamente escluso l'utilizzo a strumento decisionale, della seconda perizia dell'ing. AV del 1992, per avere il C.T.U. assunto a parametri di indagine anche le norme antisismiche introdotte con D.M. 21.1.1986 e con circ. Min LL. PP. del 19.7.86, successive cioè alla data di introduzione del giudizio e di natura amministrativa nonostante trattandosi di norme attinenti all'adeguamento sismico e quindi di portata pubblicistica, esse siano vincolanti e come FTz tali debbano essere applicate in ogni stato e grado di giudizio;
E) non tenuto conto delle indicazioni date dal C.T.U., fin dalla prima consulenza circa la necessità di effettuare, comunque, interventi atti ad impedire un ulteriore decadimento della l'impermeabilizzazione del situazione (quali delle lesioni а "cuci e solaio, la ricucitura scuci" la stesura di intonaco cementizio su tutte le superfici murarie esterne), stante la comprovata inerzia dei proprietari ad effettuare una adeguata manutenzione, come imposto dai regolamenti edilizi comunali e come sanzionato penalmente, in caso di omissione, dall'art. 20 della 1. 47/85; 12 2) la contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione delle spese -per avere la corte d'appello: A) posto le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, metà per ciascuno, pur avendo riconosciuto la fondatezza di svolgere dell'azione proposta, la necessità particolari ed accurate indagini, il contrasto fra le consulenze espletate, la non corrispondenza al vero dell'affermazione dei proprietari che il anche all'epoca del pericolo era inesistente Flu ricorso introduttivo;
B) posto а carico degli appellanti solo un terzo e non la metà delle spese giudiziarie;
Deducono i resistenti a motivo di ricorso incidentale la violazione dell'art. 1172 c. civ. in relazione agli artt. 689, 668, novier e 91 cpc;
- per avere la corte d'appello, nel ritenere scomponibile in due separati giudizi, l'azione proposta, di denunzia di danno tenuto trattandosi, viceversa, di due fasi eventuali di uno stesso giudizio (nella specie esauritosi con la fase interdittale, attraverso l'esecuzione delle opere da parte dei convenuti collaudate dal Genio Civile), erroneamente posto per un terzo le spese giudiziali a carico dei resistenti, mentre dovevano 13 essere accollate per intero ai ricorrenti. Controdeducono i ricorrenti principali a tale ricorso incidentale. Vanno preliminarmente riuniti, ex art. 335 c.p... i ricorsi principale ed incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avversO la sentenza. Passando all'esame del ricorso principale non sono fondate le censure denunciate con il primo motivo di impugnazione in quanto, il pur ritenuto FT₂ ammissibile ampliamento della domanda introduttiva, anche all'accertamento del pericolo volta personale con riferimento allaall'incolumità natura sismica della zona, non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta che, sulla base della consulenza dell'ing. AV, ritenuta più completa e convincente di quella espletata precedentemente in quanto corroborata dalle analisi sulle modalità tecniche degli interventi eseguiti e dalle analisi sismiche, elementi tutti valutati alla luce dei rilievi critici dei consulenti di parte, ha accertato che con i lavori di consolidamento effettuati, in esecuzione dell'autorizzazione comunale del 26.3.84, prima cioè della notifica dell'atto di riassunzione della causa di merito, la 14 situazione di pericolosità riscontrata come sussistente all'atto dell'esercizio dell'azione cautelare, era cessata. Precisa, infatti, la corte d'appello che l'ing. AV ha concluso per un grado di sicurezza dell'immobile nei limiti della norma, conforme a quello accettato per le vecchie costruzioni, tenendo conto della resistenza delle strutture murarie ai carichi ordinari con riferimento agli eventi sismici prevedibili nella zona, classificata а rischio sismico di seconda categoria. FT2 Tale conclusione, che nega ogni rilievo, ai fini della decisione, al mancato adeguamento delle strutture alle norme regolamentari antisismiche introdotte successivamente alla proposizione della domanda di merito, è conforme: sia ai principi che regolano l'efficacia nel tempo degli atti normativi, specificamente il principio generale dell'irretroattività della legge, non derogabile dalle fonti normative secondarie quale è, nella specie, il regolamento ministeriale 21.1.86 che resta, quindi, inapplicabile alle costruzioni già esistenti all'epoca della sua entrata in vigore;
sia alla finalità del giudizio di merito volto а attraverso la cognizione ordinaria, laverificare, 15 sussistenza del diritto dell'attore ad ottenere provvedimenti atti ad eliminare il pericolo di un imminente;
danno, quindi, chedanno grave ed dovendo essere prossimo, non può configurarsi come generico pericolo di danno futuro, quale quello che sembrano prospettare i ricorrenti, con il pretendere l'adeguamento della costruzione alle nuove disposizioni regolamentari in vista dei possibili futuri evidenti sismici. A fronte dell'accertata inesistenza, in linea di fatto, di un serio ed imminente pericolo di FT₂ crollo o di distacco, anche in caso di enti sismici nella zona, irrilevante, ai fini della ratio decidendi, è l'affermazione della corte d'appello all'eventuale recupero degli immobili che rimette di cui causa, disposto dalla Regine Toscana, l'esecuzione dei lavori disposti dal primo giudice. Infatti che nella prospettiva di un recupero quei lavori siano ritenuti necessari, non comporta che essi debbano ritenersi tali ove il pericolo di danno, in relazione all'azione proposta, non sia né grave né imminente. Il primo motivo di ricorso va, quindi, respinto. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, 16 in quanto la decisione della corte d'appello di porre al 50% le spese di consulenza a carico di ciascuna delle parti, è correttamente motivata in base alla definitiva soccombenza parziale delle parti avendo la stessa corte ritenuto sussistente la situazione di pericolo di danno grave ed imminente, all'atto della proposizione della domanda cautelare, ed inesistente all'atto della domanda di merito. Quanto alla misura della compensazione delle FT2 spese giudiziali la censura è inammissibile essendo la decisione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Per le stesse ragioni è infondato il ricorso incidentale con il quale si censura la decisione state sulle spese giudiziali per essere poste dalla corte d'appello per un terzo a carico dei resistenti ( a carico dei ricorrenti quali soccombenti totali cel fundlikw! invece che totalmente di merito. La corte d'appello, infatti, comunque si vogliano considerare il giudizio cautelare e quello di merito (due giudizi autonomi ○ due fasi dello stesso giudizio) era del tutto libera, una volta accertata la soccombenza dei resistenti nella fase cautelare, di determinare la misura delle spese da porre a loro carico. 17 Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del FTz presente giudizio.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. SC MB est. Al Dre si dint Sportone IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 01 2 DEPOSITATO IN 11 GIU Agenzia delle Entrate 08-11 Ufficio di Roma Iscritto a ruolo it, Art. n. [TOT 350000] 18