Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In riferimento alla revoca del diritto a prestazione previdenziale connessa alla sussistenza di una condizione di invalidità occorre distinguere l'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede amministrativa (nella quale l'oggetto della controversia è l'esistenza del diritto alla prestazione), dall'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede giudiziale, in cui l'oggetto della controversia è la permanenza del diritto stesso; soltanto in quest'ultimo caso, il giudice deve necessariamente effettuare il raffronto tra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento, la quale deve essere valutata utilizzando il parametro normativo previsto, all'epoca, per il riconoscimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12256 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FIALDORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1324/00 del Tribunale di PATTI, depositata il 03/06/00 - R.G.N. 524/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 settembre 1986 LA TO chiese che il Pretore di Messina condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) a ripristinare la pensione d'invalidità, riconosciutale dal giugno 1982 e revocatale dal 1 febbraio 1986. Attraverso parere tecnico d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. Il Tribunale di Messina dichiarò inammissibile l'appello. Con sentenza 14 novembre 1991 n. 12147 questa Corte, affermando che la mancata comunicazione all'appellante del decreto di fissazione dell'udienza di discussione esclude il conseguente onere di notificare l'appello ed il decreto e non è incompatibile con la conservazione dell'effetto preclusivo del giudicato, cassò la sentenza d'appello, rinviando la causa al Tribunale di TI. Con sentenza del 3 giugno 2000 il Tribunale di TI, attraverso parere tecnico d'ufficio, ha respinto l'appello. Afferma il giudicante che, in base al predetto parere, le infermità dalle quali la TO era affetta (amenorrea primaria, sindrome ansioso - depressiva, ipertensione arteriosa, varici con edemi da stasi, artrosi polidistrettuale, insufficienza vertebra - basilare, esiti di pleurite destra) non determinavano una riduzione della capacità di lavoro e di guadagno dell'attrice a meno d'un terzo. Infondate erano anche le considerazioni esposte con le note difensive del 4 maggio 2000. E, poiché la pensione era stata revocata nel 1986, corretto era il parametro di determinazione della riduzione della capacità lavorativa a meno d'un terzo, introdotto dalla legge 12 giugno 1984 n. 222. Per la cassazione di questa sentenza ricorre LA TO, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'I.N.P.S. ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando per l'art. 360 un. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 nonché omessa valutazione di documentazione processuale ed omessa errata insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che:
1. l'I.N.P.S. avrebbe dovuto fornire la prova del miglioramento delle condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento giudiziale della pensione effettuato con la sentenza 16 novembre 1982 n. 1830 del Tribunale di Messina;
e tuttavia aveva revocato la pensione senza disporre neanche una preventiva visita di controllo;
2. era necessario eseguire, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, il raffronto fra la situazione patologica accertata in sede di riconoscimento del diritto e quella esistente al momento della revoca;
3. la situazione patologica accertata in questo giudizio dal consulente tecnico d'ufficio, e posta dal Tribunale di TI a base della decisione, era oggettivamente eguale a quella accertata al tempo dell'iniziale riconoscimento giudiziale;
4. e questa situazione determinava la riduzione della capacità di guadagno in misura superiore al 50%.
Il ricorso è fondato. Accertando il diritto all'assegno ordinario d'invalidità, la sentenza accerta l'esistenza dei presupposti di legge (requisito contributivo ed assicurativo, e stato invalidante:
e plurimis, Cass. 22 marzo 2001 n. 4159) nonché la connessione causale fra questi presupposti ed il riconosciuto diritto. Questa connessione resta il fondamento di tale diritto. In tal modo il relativo giudicato investe anche questa connessione (la ritenuta idoneità d'una specifica situazione patologica a determinare - nell'esistenza del presupposto contributivo - la nascita del diritto), che, in relazione al caso ivi dedotto, resta intangibile. Questa intangibilità investe anche il potere - dovere di revoca da parte dell'Istituto, divenendone il negativo limite. La revoca, potendo esercitarsi solo in uno spazio esterno alla predetta connessione, ha come necessario presupposto il miglioramento della situazione patologica a suo tempo accertata.
In tal modo, a differenza dell'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede amministrativa (motivata dall'iniziale inesistenza dello stato d'invalidità, erroneamente ritenuto sussistente, o dalla successiva cessazione dello stato stesso a causa del determinante miglioramento delle condizioni psicofisiche), e nella quale l'oggetto della controversia è l'esistenza del diritto alla prestazione (e plurimis, Cass. 21 luglio 2000 n. 9638), nell'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede giudiziale, l'oggetto della controversia è la permanenza del diritto stesso, in quanto fondato sull'indicata connessione causale. E per accertare questa permanenza il giudice deve effettuare necessariamente il raffronto fra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento, la quale, essendo causalmente connessa al diritto giudizialmente riconosciuto (e pertanto idonea a determinare l'esistenza di questo diritto), deve essere valutata con il parametro normativo previsto, al tempo, per questo riconoscimento. Di questo raffronto e di questa valutazione l'impugnata sentenza non da atto alcuno.
Il ricorso deve essere accolto. E la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che applicherà gli indicati principi (effettuando il raffronto fra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento, e valutando questa situazione con il parametro normativo previsto, al tempo, per il relativo riconoscimento), nel contempo provvedendo a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003