Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12256
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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In riferimento alla revoca del diritto a prestazione previdenziale connessa alla sussistenza di una condizione di invalidità occorre distinguere l'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede amministrativa (nella quale l'oggetto della controversia è l'esistenza del diritto alla prestazione), dall'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede giudiziale, in cui l'oggetto della controversia è la permanenza del diritto stesso; soltanto in quest'ultimo caso, il giudice deve necessariamente effettuare il raffronto tra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento, la quale deve essere valutata utilizzando il parametro normativo previsto, all'epoca, per il riconoscimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12256
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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