Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, al fine della applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenutà, di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la valutazione del danno deve essere effettuata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità, in ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell'impresa fallita e di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato l'attenuante in questione deve essere applicata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24325 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1137
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 000285/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA GI N. IL 19/11/1947;
avverso SENTENZA del 12/02/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla mancata .... (Illeggibile) dell'atto ex art. 219 c. 3 l. fall.;
rigetto nel resto.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza PI EP è stato dichiarato colpevole di bancarotta documentale semplice, anziché fraudolenta come originariamente con testatagli.
Ricorre per cassazione il suo difensore proponendo due motivi di impugnazione, come segue rubricati e svolti.
Con il primo motivo denuncia mancanza di motivazione sulla statuizione di responsabilità.
La doglianza è però infondata, poiché la corte territoriale, nell'escludere atteggiamenti fraudolenti, ha tuttavia confermata la sussistenza di una irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture conta bili, richiamando al riguardo il mancato reperimento del bilancio relativo all'anno 1998 e la incompleta contabilizzazione per il periodo dal 1 gennaio del lo stesso anno sino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 12 luglio 1999. Sicché non si imponeva onere di ulteriore motivazione, emergendo in processo integro il ritenuto reato di bancarotta semplice, che è reparto di pericolo presunto, non solo nella componente oggettiva, ma anche soggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente, come è noto, la semplice colpa.
Il secondo motivo lamenta la mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 219, terzo comma, l. fall., richiesta espressamente avanzata con l'atto d'appello ed ignorata dal giudice "a quo".
La censura è fondata.
Nel reato di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, ai fini della applicazione della cennata attenuante, la valutazione del danno deve essere fatta con esclusivo riferimento al danno "direttamente" cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità, a ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi del ceto creditorio. Qualora un tale danno non sussista, ovvero non sia dimostrato, l'attenuante va applicata.
Nel caso in esame, è la stessa corte territoriale a dare testualmente atto che le accertate carenze contabili "non avevano impedito al curatore fallimentare di Ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società fallita". Ne consegue che, non configurandosi alcun danno, nei termini precisatala richiesta dell'imputato appariva senz'altro meritevole di accoglimento. S'impone pertanto, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata, ma senza rinvio, po'tendo questa stessa Corte procedere direttamente, ex art. 620 lett. l) c.p.p., a concedere la attenuante in parola e a definire il trattamento sanzionatorio, utilizzando - a questo fine - gli stessi criteri cui si sono ispirati i giudici del merito. Per modo che la pena può essere rideterminata in mesi quattro di reclusione, attraverso il seguente calcolo: p.b. anni uno, meno un terzo ex art. 62 bis c.p. = mesi 9, meno un altro terzo ex art. 219, c. 3 l. fall. = mesi sei, ulteriormente ridotta a mesi quattro ai sensi dell'art. 442 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dell'attenuante ex art. 219, c. 3, l. fall., che concede, e ridetermina la pena in mesi quattro di reclusione. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005