Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24325
CASS
Sentenza 18 maggio 2005

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In tema di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, al fine della applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenutà, di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la valutazione del danno deve essere effettuata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità, in ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell'impresa fallita e di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato l'attenuante in questione deve essere applicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24325
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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