Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10595 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
TE S R05 95 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Com Presidente R.G. N. 9933/98 PAOLINI Do Consigliere Cron. 28198 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Massimo ODDO - Consigliere - Rep. Consigliere Ud. 12/04/02 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LUCIANO SPORT DI STEARDO G B & STEARDO, in persona del rappresentante pro socio amministratore e legale domiciliato in ROMA VIA tempore, elettivamente CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo difende unitamente agli avvocati CENTORE PAOLO, COGLITORE EMANUELE, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro * tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1535 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 31/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 22/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati CENTORE e COGLITORE, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo In data 2 novembre 1994 l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova notificava l'atto di accertamento n. 5602001395 di un maggior reddito nei confronti della società ricorrente, esercente, all'epoca dei fatti, l'attività di vendita al minuto di articoli sportivi in Genova Voltri. In particolare, il reddito dichiarato per l'anno 1989 di Lit. 40.972.000 veniva rettificato in Lit. 178.176.000. L'Ufficio perveniva a tale determinazione reddituale sulla scorta delle risultanze del verbale di ispezione redatto dal proprio personale in data 9-10 maggio 1994 presso il consulente della società, incaricato della tenuta dei libri contabili, essendo l'attività della ricorrente cessata sin dall'ottobre del 1990. La ricostruzione contabile effettuata dall'Ufficio interessava, le sole scritture contabili esistenti al momento dell'accesso medesimo, posto che parte delle stesse erano andate distrutte nell'alluvione di Genova Voltri del 23 settembre 1993. Nella sostanza, la ricostruzione reddituale comportava sia la rideterminazione dei ricavi d'impresa sia la mancata deducibilità di relativi costi. La società impugnava l'atto di rettifica avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Genova che, con sentenza del 28 dicembre 1995, n. 736/6/95, accoglieva il gravame. La decisione dei giudici di prime cure veniva appellata dall'Ufficio che chiedeva la conferma dell'accertamento. -Con sentenza 23 aprile. - 22 maggio 1997, n. 31, la Commissione tributaria Regionale della Liguria accoglieva il gravame dell'Ufficio. Nella parte motiva della sentenza i giudici di appello rilevavano, a legittimazione dell'accertamento induttivo sulla base dell'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73, l'esistenza di una comunicazione in data 6 gennaio 1990 pervenuta dalla Guardia di finanza di Mantova, dalla quale emergevano, a seguito di verifica fiscale presso altro contribuente, cessioni di beni senza fattura alla società ricorrente, per l'anno in questione. La legittimità dell'accertamento emesso, inoltre, era garantita – secondo i giudici di seconde cure - dalle seguenti circostanze: (i) «difformità tra la percentuale di ricarico dichiarata dalla ricorrente (2500) e la percentuale di ricarico risultante da studi di settore effettuati dall 'Ispettorato Compartimentale di Genova»; (ii) «inverosimile modestia degli utili dichiarati» (iii) «cessione dell'azienda alla ditta Steardo s.n.c. in data 13.10.90 per 1 'ammontare di £. 500.000.000» . Ha proposto ricorso per cassazione l'intimato affidato a due motivi illustrati con successiva memoria. Si è costituita con controricorso l'amministrazione finanziaria. All'udienza del 12.04.02 la causa veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società intimata deduce che si sarebbe fatto indebito ricorso al metodo di accertamento induttivo di cui all'art. 39 comma 1° lett d) del DPR 600/73 e che si sarebbero indebitamente utilizzate le percentuali di ricarico previste per gli studi di settore. Con il secondo motivo lamenta che i costi non documentati avrebbero dovuto essere ammessi in deduzione nella totalità e non solo nella misura riconosciuta dalla commissione regionale. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per quanto concerne la doglianza relativa alla mancanza dei presupposti per far ricorso all'accertamento analitico di cui all'art. 39 DPR 600/73,occorre anzitutto rilevare che la sentenza impugnata dà atto nella parte espositiva che la stessa società ricorrente assumeva nel ricorso avanti alla commissione tributaria di primo grado che l'accertamento era stato effettuato a seguito di un verbale di ispezione che aveva preso in esame solo una parte della contabilità della società essendo la restante parte andata distrutta in un alluvione del 1993. Osserva la Corte che tale sola circostanza, dando luogo ad una situazione di contabilità incompleta - senza che rilevi se tale incompletezza derivi da caso fortuito o da un comportamento doloso o colposo del contribuente è di per sé sufficiente a- giustificare l'accertamento di cui all'articolo 39 DPR 600/73 . L'incompletezza della documentazione contabile è, inoltre, ulteriormente motivata dalla sentenza impugnata in riferimento alla mancata registrazione di acquisti effettuati presso la società Moa sport. Circostanza che anch'essa giustifica di per sé il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39 comma 1 lett d) del DPR 600/73. Ciò renderebbe superfluo procedere alla verifica della sussistenza di quelle presunzioni previste dall'art. 2729 c.c. che possano consentire il ricorso all'accertamento induttivo e di cui comuque, la sentenza impugnata si è fatta carico rilevando l'inverosimile modestia degli utili dichiarati, l'importo non trascurabile riconosciuto all'avviamento dell'azienda al momento della sua cessione e la modestia delle percentuali di ricarico rispetto a quelle risultanti dagli studi di settore. Senza che sia necessario addentrarsi in una disamina specifica delle singole circostanze, osserva la Corte che è proprio la valutazione complessiva delle stesse che consente di affermare l'esistenza di un complesso di presunzioni atte anch'esse a dar ragione del ricorso all'accertamento induttivo ed in tal senso la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, oltre che conforma al dettato normativo. Per quanto concerne in particolare la percentuale di ricarico determinata dall'Ufficio finanziario in base agli studi di settore, occorre distinguere tra le diverse prospettazioni che di essa sembra farne la società ricorrente contenute nel ricorso e nella memoria. Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui le percentuali di ricarico stabilite dagli studi di settore non sarebbero di per sé idonee a giustificare il ricorso all'accertamento induttivo, tale affermazione di per sé corretta (v. tra le altre Cass 8535/98) non è peraltro conferente nel caso di specie in cui, come dianzi detto, esistono altri ed ulteriori elementi che giustificano il ricorso all'accertamento induttivo e cioè: insussistenza di una contabilità regolarmente tenuta e presenza di altri elementi presuntivi che tra loro coordinati giustificano anch'essi il ricorso all'accertamento in questione. Per quanto concerne l'altra argomentazione secondo cui la diversa percentuale di ricarico risultante dagli studi di settore non poterebbe costituire elemento probatorio atto alla ricostruzione dell'ammontare dei ricavi dell'impresa ricorrente, la stessa è priva di fondamento. Nel caso di specie,infatti, la percentuale di ricarico stabilita dagli studi di settore costituisce come già rilevato - una presunzione semplice dotata dei connotati probatori di cui all'articolo 2729 c.c. in connessione agli altri elementi presuntivi evidenziati dalla commissione tributaria regionale e, cioè, la inverosimile modestia degli utili dichiarati e il discreto valore attribuito all'indennità di avviamento dell'azienda al momento della sua successiva vendita. Tali ultimi elementi rapportati alla discrepanza tra la percentuale di ricarico dichiarata dalla società ricorrente e quella media praticata dalle imprese del settore ha del tutto legittimamente indotto il giudice di merito a ritenere l'inadeguatezza di quanto dichiarato e ad applicare in via presuntiva la percentuale media del settore. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato. E' sufficiente a tale proposito rilevare che la motivazione della sentenza 20 1 impugnata esclude chiaramente dalla deducibilità i costi non documentati. Ciò si evince chiaramente nella parte in cui specifica di dovere ritenere deducibili tra i costi non documentati alcuni oneri che analiticamente elenca in quanto, da un lato ritenuti documentati tramite fotocopie e, dall'altro, non documentabili. Da tale tipo di motivazione si desume, quindi,con evidenza che i costi esclusi dalla deducibilità sono quelli non documentati . Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1500,00 di onorari oltre euro75,00 di spese ed importi prenotati a debito.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1500,00 di onorari oltre euro 75,00 di spese ed importi prenotati a debito. Roma 12.04.02 1 Il Cons.est. Il Presidentę r CANCELLERIA Dag 19 LUG. 2002 THE C1 IL CANCELLIERE C1 PER COPIA CONFORME ALL ORIGINALE: ST IN ST Roma, II 19 LUG 2002 IL CANCELLIERE C1 IN ST