Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
In tema di tutela dei diritti di autore, la radiodiffusione è uno dei mezzi oggetto del diritto di diffondere. Pertanto allorché abbia per oggetto un'opera protetta dal diritto di autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro in cui l'opera è registrata, richiede, se effettuata dai locali dell'ente emittente, il consenso dell'autore. In mancanza di questo la radiodiffusione è illecita ed è penalmente sanzionabile a norma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1998, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Pietro GIAMMANCO Presidente del 17.6.1999
Dr. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 2282
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N.10309/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA UE, nato il [...] a [...], contro la sentenza del Pretore di La Spezia 16 novembre 1998, che l'ha dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art.2 L.2 giugno 1962 n.283, accertato in La Spezia il 25 marzo 1996, e condannato,
con le attenuanti generiche, alla pena di L.500.000 di ammenda con i benefici di legge.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avv. Carlo CARLETTI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata quale colpevole del reato contestato per aver utilizzato, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Gross Effe Quattro, un capannone come deposito di generi alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria, EL NC propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. nullità del decreto di citazione e dell'intera procedura perché l'ammissione all'oblazione è stata notificata in un domicilio mai eletto dal ricorrente.;
2. nullità della sentenza del Pretore di la Spezia 16 novembre 1998 n.1355 perché il difensore non aveva presenziato all'udienza del 12 novembre 1998 per adesione all'astensione dalle udienze indetta dall'Ordine degli Avvocati;
ricevuta per via telematica la comunicazione della data della nuova udienza, aveva a sua volta comunicato con lo stesso mezzo un nuovo impedimento trasmettendo la relativa documentazione, ma il Pretore aveva proceduto ugualmente. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione perché proposta da difensore di imputato contumace sfornito di specifico mandato, proposta dal P.G., è fondata e dev'essere accolta.
L'obiezione dell'avv. Carletti, d'aver ricevuto sin dalle indagini preliminari la nomina a difensore di fiducia dell'imputato, mai revocata, non ha evidentemente alcun pregio.
Il principio dell'unicità del diritto d'impugnazione, vigente anche sotto il codice attuale, comporta che alla decisione di merito consegue comunque la consumazione del diritto d'impugnazione, anche se il gravame sia stato proposto da uno solo dei soggetti legittimati, l'imputato o il difensore (Cass., Sez. VI, 21 agosto 1995 n. 2490, ric. Emanuello;
Sez. V, 10 novembre 1992 n. 1638, ric. Caporaso;
Sez. I, 16 gennaio 1991 n. 3668, ric. Colafigli). Di qui la necessità, ove il giudizio si sia svolto in contumacia, che il difensore sia munito di uno specifico mandato ad impugnare, a garanzia del diritto dell'imputato di essere posto preventivamente al corrente e posto in grado di valutare sia l'esercizio, sia il modo di esecuzione del diritto d'impugnazione, esercitando la facoltà sia di rinunciare che di togliere effetto all'impugnazione del difensore (art.571 cc.3 e 4 C.P.P.) (v., da ult., Cass., Sez. VI, 8 maggio 1997 n. 4088, ric. Magazzù; Sez. III, 24 aprile 1997 n. 3807, ric. Iorio;
nel rispetto dei suoi diritti garantiti dagli artt.3 e 24 Cost. (Cass., Sez. III, 2 luglio 1997 n. 6305, ric. Giandelli). Da questa premessa discende che la semplice nomina, conferita dall'imputato al difensore di fiducia ai sensi dell'art.96 c.p.p. senza espressa attribuzione della facoltà di impugnare l'eventuale sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia (Cass., Sez. IV, 6 luglio 1995 n. 7555, ric. Lazzeri e altro), è un atto diverso e non equipollente allo specifico mandato richiesto dall'art.571 c.3 c.p.p., che persegue l'ulteriore finalità sopra descritta (Cass.,
Sez. I, 20 giugno 1995 n. 7046, ric. Griffini). La mancanza dello specifico mandato da parte dell'imputato contumace priva il difensore della legittimazione ad impugnare e rende l'atto medesimo inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronunzia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Cass., Sez. U., 11 febbraio 1995 n.21, ric. Cresci), determinando una causa di inammissibilità originaria del gravame (Cass., Sez. III, 10 dicembre 1994 n. 12343, ric. Cinelli) che preclude anche l'esame dell'eccezione di nullità del processo per irregolarità delle notifiche, impropriamente eseguite al difensore d'ufficio e all'imputato in un domicilio non eletto, proposta con i motivi d'impugnazione dal medesimo difensore.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L.1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999