Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
La frequenza e sistematicità delle reiterate assegnazioni di mansioni superiori può essere giustificata dalla particolare natura dell'attività espletata, come avviene nel caso dei cosiddetti sostituti programmati (nella specie, delle Ferrovie dello Stato), e cioè di quei dipendenti che espletano istituzionalmente mansioni di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; sicché in tal caso non vi è l'insorgenza del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., ne' la maturazione del diritto alla promozione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. IU IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 195, presso lo studio dell'avv. Vacirca Sergio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto Notar OL Mazza di Verona del 9.9.97 Rep. 194067;
- ricorrente -
contro
FERROVIE dello STATO - SOCIETÀ di TRASPORTI e SERVIZI per AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 32, presso lo studio dell'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Dionigi Porceddu Cilione giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1865/94 del Tribunale di Verona depositata il 29.11.94 R.G. 2582/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Relatore Cons. Mercurio Ettore;
Udito l'avv. Vacirca Sergio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. IU RC conveniva in giudizio avanti al RE di Verona, con ricorso del 23 dicembre 1991, l'Ente Ferrovie dello Stato, alle cui dipendenze lavorava, e, premesso di avere svolto dal 1 giugno all'8 novembre 1988 mansioni di capo - treno, superiori a quelle proprie della qualifica di conduttore all'epoca a lui assegnata, chiedeva la condanna dell'Ente convenuto ad inquadrarlo, a far data dal 1 settembre 1988, nella detta superiore qualifica, quinta categoria, e a pagargli le conseguenti differenze retributive.
L'Ente convenuto, costituitosi, si opponeva alla domanda deducendo che il ricorrente aveva svolto mansioni superiori non continuative per giorni 144 nel 1988 e sempre per sostituire personale avente diritto alla conservazione del posto.
Il RE pronunciava sentenza, in data 17 marzo 1994, con la quale, accogliendo la domanda, ordinava alle Ferrovie dello Stato s.p.a. (costituitasi quale successore a titolo universale dell'Ente soppresso) di inquadrare il ricorrente nella quinta categoria, profilo professionale di capo - treno, con decorrenza dal 1 settembre 1988 e condannava la stessa al pagamento delle differenze tra quanto percepito dal ricorrente e quanto dovuto in conseguenza del superiore inquadramento, con decorrenza dal 1 giugno 1988. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 29 novembre 1994, ha riformato la decisione pretorile ed ha rigettato la domanda dell'RC. Osserva il giudice del gravame che il RE ha ritenuto sussistente la violazione dell'art, 2103 cod.civ. sulla scorta di mere deduzioni e prescindendo totalmente dalla disciplina del contratto collettivo;
e che lo stesso RE ha reso un'interpretazione erronea del disposto dell'art. 41 del detto contratto collettivo, che invero non distingue tra adibizione continua ovvero discontinua alle mansioni quando l'utilizzo avvenga per sopperire a momentanee assenze di personale con diritto alla conservazione del posto. Rileva inoltre che il lavoratore non aveva fornito alcuna prova di un comportamento fraudolento dell'azienda, non certo desumibile dalla semplice sistematicità del suo impiego in mansioni superiori.
Il sig. RC chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso sorretto da un unico motivo.
La società intimata resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2103 cod.civ. nonché insufficiente motivazione ed omesso esame di fatti decisivi. Assume che nell'atto d'appello la società Ferrovie dello Stato aveva svolto deduzioni da cui si evinceva come il nominativo dei lavoratori assenti e sostituiti fosse stato comunicato dall'Azienda al ricorrente soltanto molti giorni dopo l'avvenuta sostituzione. Ritiene che il Tribunale abbia svolto una motivazione carente, non adeguatamente considerando la questione proposta, che era quella concernente la violazione del citato art. 2103 nel caso di una programmazione dell'adibizione a mansioni superiori che prescinda, nel suo momento iniziale, da una concreta necessità derivante dalla assenza del lavoratore da sostituire.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto va rilevato che la questione relativa al momento della comunicazione del nominativo dei lavoratori sostituiti - che la società Ferrovie dello Stato avrebbe dato successivamente all'avvenuta sostituzione - non è stata dedotta a fondamento e a ragione della domanda svolta nel ricorso di primo grado, ov'era prospettata una diversa "causa petendi" (lamentandosi nell'atto introduttivo - nel quale sostanzialmente si dava atto che le sostituzioni avevano riguardato lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - essenzialmente il carattere frequente e sistematico di tali sostituzioni). Sicché non è ammissibile la deduzione, nella presente sede di legittimità, dell'anzidetta questione, implicante la necessità di accertamenti di fatto e sulla quale correttamente i giudici di merito non hanno reso alcuna decisione siccome non compresa tra i presupposti della domanda. Per quanto concerne, poi, la preventiva e sistematica programmazione delle sostituzioni, alla quale è da intendere riferita la doglianza del ricorrente, giova richiamare quanto già deciso in analoga fattispecie da questa Corte: e va così ribadito che, nel caso delle Ferrovie dello Stato, la frequenza e la sistematicità delle reiterate assegnazioni a mansioni superiori sono giustificate dalla particolare natura della attività espletata, sicché è da ritenere lecita la pratica dei c.d.
"sostituti programmati", vale a dire dei dipendenti che esplicano istituzionalmente mansioni di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, senza che lo svolgimento di tali mansioni faccia sorgere in capo ad essi il diritto alla promozione automatica ai sensi del citato art. 2103 c.c. (così, in motivazione, Cass. 13 gennaio 1997 n. 271, con richiamo anche a Cass. 22 dicembre 1981 n. 6748). Per quanto sin qui dedotto, il ricorso deve essere rigettato. Il contrasto tra le pronunce di merito giustifica, ex art. 92 capov. c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.