Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
Le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 del cod. pen. nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti).
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia e procedibilità del reato di furto di energia elettricaAccesso limitatoIrma Conti · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2002, n. 21456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21456 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente - del 17/04/2002
Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere - N. 972
Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere - N. 045704/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte di Appello di Palermo
nei confronti di:
1) TI NE N. IL 24/02/1966
avverso la sentenza del 06/02/2001 GIP TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO lette le conclusioni del P.G.
Fatto e Diritto
1. Il P.M. presso la procura della Repubblica di Palermo chiedeva l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di NE RO penali computata di furto GGRAVATO DI ENERGIA ELETTRICA (EX ARTT. 624-625 N. 7 C.P.) attuato mediante l'allacciamento abusivo e diretto alla rete elettronica dell'ENEL di pubblica utenza.
2. Il GIP del Tribunale di Palermo emetteva, nei confronti della prevenuta, sentenza di non doversi procedere per mancanza di querele. Il giudice riteneva che l'ipotesi criminosa contestata configurasse il reato di furto semplice, dovendosi escludere la ricorrenza dell'aggravante contestata in mancanza di un concreto pregiudizio arrecato al pubblico servizio, di cui non vi era prova nel caso di specie. In particolare, detta aggravante era ravvisabile solo nel caso di effettivo nocumento provocato alla fornitura di energia elettrica ad altri utenti.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo proponeva avverso la decisione appello (qualificato dalla Corte di merito come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p.);
affermava che l'aggravante in questione (furto commesso su beni destinati a pubblico servizio o pubblico utilità) non prevedeva una situazione di pericolo concreto, come ritenuto erroneamente dal GIP giudicante, ma piuttosto di pericolo presunto.
3. L'impugnazione va accolta perché fondata.
Si osserva che questa Corte di Cassazione è dell'avviso che l'aggravante contestata alla RO sia configurabile nella fattispecie.
Di fatto, deve ritenersi che le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7 c.p. abbiano un fondamento comune nel maggiore rispetto che va a determinante cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione;
in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.).
Il significato letterale della indicazione normativa ex art. 625 n. 7 c.p. ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre ad un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso obbiettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutele. Siffatta natura attribuita alla circostanza aggravante in parola prescinde evidentemente dalle modalità di imputazione della stessa al soggetto agente, al cui riguardo statuisce, appunto sotto altro profilo, l'art. 59 comma 2^ c.p.. Ne consegue che il Collegio non ritiene adeguata al dettato letterale e logico della previsione giuridica esaminata la diversa interpretazione espressa dalla Corte di Cassazione in tempi non recenti, secondo cui l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art.625 n. 7 c.p., relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (v. così Cass. 15/10/1965 - Cacocciola;
25/03/1966 - Capua;
25/11/1966 Zerillo;
17/01/1967 - Grutti;
21/03/1967 - Russo;
20/06/1967 - Corona;
contra, di recente, in modo indiretto, Cass.23/03/1999 - Randolfo, nel senso prospettato da questo Collegio).
4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, il quale dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte cassazione - 4^ Sezione Penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2002