Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2002, n. 21456
CASS
Sentenza 17 aprile 2002

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Massime1

Le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 del cod. pen. nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti).

Commentario1

  • 1Riforma Cartabia e procedibilità del reato di furto di energia elettricaAccesso limitato
    Irma Conti · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2002, n. 21456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21456
Data del deposito : 17 aprile 2002

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