Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10159 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
s u o F s le p p A ད REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Massimo 1 0159/03 Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sige ri gis ati rimo residente f.f. - R.G.N. 29567/01 Dott. Angelo GENGHINI-Presidente di sezione 1703/02 22631 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere - Cron. -26P4 Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Rep Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere ud.03/04/03 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - - -- Consigliere Dott. Ugo VITRONE - : Consigliere. Dott. Mario Rosario - MORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COTRONEO ADA, in persona del legale DITTA rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2003 358 AEROPORTI ROMA S.P.A; -1- - intimata e sul 2° ricorso n° 01/02/1703 proposto da: persona legale AEROPORTI S.P.A.,ROMA in del pro-tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DITTA COTRONEO ADA;
- intimata avverso la sentenza n. 388/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli avvocati Giuseppe BERNARDI, Leonardo DI BRINA, per delega dell'avvocato Stefano D'ERCOLE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per ricorso incidentale e remissione a il rigetto del sezione semplice per il ricorso principale. -2- Svolgimento del processo. DA NE, con ricorso al pretore di Roma, depositato il 1. - 12.6.1997, proponeva in confronto della società Aeroporti di Roma S.p..a. una domanda di accertamento. Esponeva i seguenti fatti. Gestiva un'attività commerciale nell'ambito dell'aeroporto di Fiumicino. Si serviva a questo scopo di un'area posta all'interno della stazione aeroportuale, che in un primo tempo le era stata data in concessione dal Ministero dei trasporti successivamente le e era stata data in godimento dalla società Aeroporti di Roma, da ultimo con contratto del 22.7.1991. Chiedeva fosse dichiarato che il contratto aveva natura di locazione di immobile adibito ad attività commerciale, soggetto perciò alla disciplina dettata per tale tipo di contratti dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, e che, per esserne mancata la disdetta, il e sarebbe venuto a scadenza contratto s'era tacitamente rinnovato il 30.6.2003. 2. - La si costituiva in giudizio eRomasocietà Aeroporti di resisteva alla domanda, che in via pregiudiziale chiedeva fosse dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 3. - Soppresso l'ufficio del pretore, il tribunale di Roma, con sentenza del 10.2.2000, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, ma rigettava la domanda nel merito. на 4. La decisione veniva impugnata dall'attrice, mentre la convenuta riproponeva l'eccezione di difetto di giu risdizione. La corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. Ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, perché tra le parti, quanto al godimento dell'area interna alla stazione aeroportuale, era intervenuto un contratto, ma ha negato che la causa di tale contratto si esaurisse nello scambio del diritto di godimento contro un canone ed ha perciò ritenuto che non gli si potesse applicare la disciplina delle locazioni degli immobili ad uso commerciale stabilita dalla legge 392 del 1978. 5. - La sentenza è stata pronunciata il 7.3.2001. DA NE ne ha chiesto la cassazione, per motivi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con ricorso A notificato il 28.11.2001. La società Aeroporti di Roma ha resistito con controricorso notificato il 4.1.2002. Ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, chiedendo sia dichiarato che sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato, nel senso che la giurisdizione sul rapporto appartiene al giudice amministrativo: ciò a seguito del passaggio in giudicato di decisione resa dal Consiglio di Stato tra le stesse parti e sul medesimo rapporto. I due ricorsi sono stati rimessi alle sezioni unite per decidere di tale questione (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.). DA NE ha depositato una memoria. Motivi della decisione 4 на 1. I due ricorsi hanno dato luogo a distinti procedimenti ch e debbono essere riuniti di ufficio. Riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - La sentenza impugnata contiene una decisione espressa a proposito della questione di giurisdizione. Le sezioni unite possono, perciò, conoscere di tale questione solo perché ha costituito oggetto d'impugnazione con il ricorso incidentale. La circostanza che la cassazione della sentenza, per motivi attinenti alla giurisdizione, sia stata chiesta sotto condizione che il ricorso principale venga accolto, non è invece di ostacolo a che sia esaminata per prima (Sez. Un. 28 novembre 1997 n. 12042; 仏 11 dicembre 1990 n. 11795). - La società Aeroporti ha sostenuto che, a proposito della 3. giurisdizione, si è formato in altro processo tra le stesse parti un giudicato, nel senso che conoscere della controversia circa la continuazione del rapporto di cui si è sin qui discusso, spetta al giudice amministrativo. Ciò comporterebbe che debba essere affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo non è fondato. - Dal ricorso principale e dai documenti depositati dalla 3.1. ricorrente principale risultano i seguenti elementi di fatto. Ad DA NE è stato ordinato di rilasciare a favore della società Aeroporti di Roma le aree che all'epoca occupava. G 5 Ciò con la ordinanza 3.2.2000 n. 1/2000 emessa dal direttore dell'Aeroporto di Roma. A seguito di ricorso della NE, il T.A.R. del Lazio ha sospeso con ordinanza l'esecuzione del provvedimento impugnato. Su appello della società Aeroporti di Roma, il Consiglio di Stato, con ordinanza, ha respinto l'istanza di sospensione. Orbene, la decisione sull'istanza di sospensione costituisce esercizio di giurisdizione cautelare e non di giurisdizione sul merito del ricorso proposto per l'annullamento dell'atto. Perciò non implica decisione sulla giurisdizione in relazione all'oggetto del giudizio promosso con il ricorso e come tale non può determinare il formarsi di un giudicato sulla giurisdizione, né in rapporto alla competenza a conoscere della legittimità dell'ordine di rilascio né in rapporto alla competenza a conoscere della controversia circa la continuazione del rapporto sorto dal contratto. Il giudicato sulla giurisdizione, infatti, si può formare solo a seguito di decisione della questione di giurisdizione da parte delle sezioni unite о a seguito del passaggio in giudicato di sentenza che decida questione di merito (Sez. Un. 15 novembre 2002 n. 16161). 4. - La trattazione dei ricorsi, per la decisione sulle questioni poste dai motivi non esaminati, deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
на 6 RG. 79567/01 1703/02 La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale condizionato e dispone che per la decisione delle questioni non esaminate ricorsi siano restituiti al primo presidente per essere assegnati ad una sezione semplice. Così deciso il giorno 3 aprile 2003, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. helo Twee Il relatore ed estensore Presidente. pacity IL CANCELLIERE 01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giovar Gambattista Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate, di Roma 2 11.06.11.13 al n. 13.12658delle Deposital Cancelleria (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) 26 GIU. 2003 IL FUNZIONARIO ERE C1 Glambattista 7