Sentenza 6 dicembre 2000
Massime • 1
È illegittima la notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale) eseguita con il rito degli irreperibili nei confronti di persona della quale, pur divenuta inefficace l'elezione di domicilio per fatto sopravvenuto e non ascrivibile a sua colpa, risulti dagli atti la dimora. (Nella specie, la notificazione "ex" art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non era stata possibile per sopravvenuta cessazione dall'esercizio della professione da parte del difensore di ufficio, ma non era stata neanche tentata nel campo nomadi indicato dall'imputato, sul rilievo che questi non risultava iscritto nei registri anagrafici del comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2000, n. 11238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11238 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 06/12/2000
1. Dott. GIORGIO SANTACROCE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 7080
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIETRO DUBOLINO - Consigliere - N. 8622/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN NA, n. 15/7/68
avverso l'ordinanza emessa il 9/11/99 dal Tribunale di Venezia in composizione monocratica.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento parziale senza rinvio della ordinanza impugnata e l'annullamento dell'ordine di esecuzione e per la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
Osserva:
AN NA, nei cui confronti è stato emesso ordine di esecuzione in relazione a una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione e lire 1.200.000 di multa inflittale con sentenza 8/1/96 del Pretore di Venezia/Sezione distaccata di Mestre per ricettazione e altro, ha proposto incidente sostenendo di non avere avuto notizia del processo e che non le era stato ritualmente notificato l'avviso di deposito con l'estratto di detta sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 c.p.p. L'incidente è stato respinto dal Tribunale di Venezia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 9/11/99. Avverso tale pronuncia l'interessata ha ricorso per cassazione riproponendo la stessa doglianza che, per la parte riguardante la nullità asseritamente verificatasi nella fase di cognizione, vanno senz'altro dichiarate inammissibili non potendo essere dedotte in sede esecutiva (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/5/95, Hulaman - rv. 202.129 e della 4^ Sezione 28/10/94, Asole - rv. 200.400).
Merita invece accoglimento la doglianza che attiene alla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza di condanna, notifica avvenuta con il rito degli irreperibili dopo che, ai sensi dell'art. 161 comma 4 ultima parte C.P.P., era stata constata la sopravvenuta incolpevole inefficacia dell'elezione di domicilio effettuata dalla AN presso un difensore di ufficio che aveva dismesso l'esercizio della professione.
L'ultima parte del citato comma 4 dell'art. 161 stabilisce invero che in ipotesi come quella di specie debba trovare applicazione anzitutto la disposizione dell'art. 157 C.P.P. e dagli atti pacificamente risultava uno dei luoghi da tale norma previsti in cui la notifica poteva essere effettuata, avendo la AN all'inizio del procedimento dichiarato di dimorare stabilmente in un campo nomadi sito in Roma, via Dametta 55.
Non è stato invece compiuto alcun tentativo in tal senso ne' sono state effettuate ricerche nel suddetto luogo e la donna è stata dichiarata senz'altro irreperibile, con conseguente applicazione dell'art. 159 C.P.P., solo perché non risultava iscritta nei registri anagrafici di Roma.
L'assunto del giudice dell'esecuzione secondo cui questa procedura sarebbe stata corretta poiché la AN non aveva ottemperato all'onere di denunciare agli uffici anagrafici quella dimora è infondato, essendo per l'inapplicabilità dell'art. 157 C.P.P. sufficiente che il luogo in cui può essere eseguita la notificazione sia comunque venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
La notifica dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza di condanna di cui si tratta effettuata ai sensi dell'art. 159 C.P.P. deve in conclusione, mancando il presupposto di tale norma, essere dichiarata nulla per illegittimità del decreto di irreperibilità e andrà ritualmente rinnovata, mentre va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordine di esecuzione emesso sull'erroneo o presupposto della irrevocabilità della sentenza medesima e, nella parte ad esso relativa, della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte riguardante l'ordine di esecuzione relativo alla sentenza 8/1/96 del Pretore di Venezia/Sezione distaccata di Mestre nei confronti di AN NA;
annulla altresì senza rinvio detto ordine di esecuzione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia in composizione monocratica per l'ulteriore corso;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001