Sentenza 22 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
1 LIRE 1500 0089 3/01 ANCELLERIA Reg. gen. N° 4738/199 Oggetto: opp 0096244 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON SEZIONE SECONDA CIVILE Rep Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Rich Dott. RA PONTORIERI IL SOLE 24 ON Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Per th Consigliere 11 2.2 GEN 2001 Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA IL GARAFFO. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 22. presso l'avv. Massimo Annesi, che la difende unitamente all'avv. Mariagiovanna Ferraù, in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
contro
TT LA RA
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 febbraio 1997. 4738 1998 Cooperativa H AR DI LA RA 1583/00 dienza del 6 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del 1° motivo del ricorso, inammissibilità del 2°, accoglimento p.q.r. del 3° e 4°. assorbito il quinto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23 novembre 1993 la ditta LA RA impugnava la sentenza in data 12 giugno 1993 con cui il Pretore di Palermo, accogliendo l'opposizione proposta dalla società Cooperativa Il AR, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della opponente per il pagamento di £.
2.954.640 oltre accessori. quale residuo saldo debitore risultante dalle fatture nn. 140 e 145 del 1989, emesse dalla ricorrente a seguito di una fornitura merci eseguita in favore della predetta cooperativa. L'appellante esponeva che l'opposizione era stata accolta in quanto il Pretore aveva ritenuto che la merce fornita dalla ditta LA alla Cooperativa Il AR (tendone in velluto per palcoscenico teatrale) era inidonea all'uso cui doveva essere destinata, perché carente delle certificazioni di conformità alla normativa antincendio richieste dalla legge e contrattualmente convenute. Censurava quindi la sentenza denunziando il vizio di ultrapetizione poiché il giudice a quo non si era limitato riqualificare la domanda dell'opponente, la cui causa petendi era il difetto di qualità della cosa venduta, ma aveva accolto l'opposizione sulla base di una diversa causa petendi, non prospettata dall'attore, quale la mancata consegna, ex art 1477 co. 3°, c.c., dei titoli e 4738 1998 Cooperativa Il AR DI LA RA Udienza del 6 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 documenti relativi alla cosa venduta. Lamentava inoltre la violazione ed errata applicazione dello stesso art. 1477 c.c.. inapplicabile alla fattispecie, e la falsa rappresentazione dei fatti in motivazione, poiché dalla documentazione prodotta risultava inequivocabilmente che la richiesta certificazione di ininfiammabilità era stata effettivamente fornita dalla ditta LA alla società Il AR, mentre la contestazione di inidoneità di detta certificazione (risalente al 1985) era manifestamente pretestuosa, come provato dal fatto che l'acquirente aveva regolarmente messo in opera la merce in questione aprendo al pubblico il teatro, ed aveva altresì, in epoca successiva a tale vendita. accettato senza contestazione altra fornitura della medesima merce, con l'identica certificazione contestata in questa sede. عي La Cooperativa Il AR s.r.l. chiedeva il rigetto dell'appello e successivamente eccepiva l'estinzione dei presente giudizio, che avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto a seguito della cancellazione dall'albo dei procuratori legali dell'avvocato Silvio Colomba, procuratore costituito della società il AR. All'esito il Tribunale di Palermo, con sentenza del 7 febbraio 1997, in riforma dell'impugnata sentenza rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannava la società Il AR alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la società Il AR in base a cinque motivi di ricorso, mentre la ditta LA non ha svolto attività difensiva. 4738 1998 Cooperativa il AR DI LA RA Udienza del 6 ottobre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. Dewan ng mag TTKHEDE NATA THTED AND IN THE S MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione. Infatti, eseguita la notifica a mezzo del servizio postale, il plico contenente il ricorso risulta essere stato restituito al mittente per compiuta giacenza, senza che tuttavia sulla busta, né sull'allegato avviso di ricevimento, sia stato indicato il motivo del mancato recapito, nè dato atto delle formalità eseguite a norma dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, tra cui Wows principalmente l'invio di comunicazione al destinatario mediante 270000 raccomandata con avviso di ricevimento (come da sentenza della Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346). Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la ditta LA svolto attività difensiva. P. M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ottobre 2000. CT ДО disgorio art. Maviesfran IL CANCELLIERE C1 LO TA Lo CO Roma 22 GEM. 2001 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 183 3 f TA Iscritto a ruolo il Art. ..... 4738: 1998 Cooperativa Il AR Dina LA RA Udienza del 6 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.