Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 7706/ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLI LA CORTE SUPRE ALI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G. N. 5783/00 Consigliere Cron.17734 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud. 22/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Aldo DE MATTEIS Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3002 per diritti L. S EN TENZA il 7610, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SC ALDEMARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta o t delega in atti;
i - ricorrente
contro
FFSS- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E CANCELLERIA SERVIZI PER AZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che le rappresenta e2001 881 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 4377/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/03/99 R.G.N. ; 44504/83. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato MOSCARINI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 19 luglio 1988 il Pretore di Roma, in accoglimento della domanda proposta da alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato nei confronti della propria società datrice, condannava quest'ultima al pagamento di differenze retributive a titolo di ricalcolo di compensi per lavoro straordinario percepiti tra il 1979 e il 1986. Con sentenza in data 14 ottobre 1998/11 marzo 1999 il Tribunale di Roma, a seguito dell'appello proposto dalle Ferrovie, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di uno dei lavoratori e rigettava la domanda nei confronti degli altri, tra cui MA ON. Il giudice del gravame osservava che i lavoratori non avevano dimostrato di avere eseguito le prestazioni di lavoro straordinario di cui avevano chiesto il compenso, essendosi limitati a sollecitare l'ordine alla società di esibizione della documentazione in possesso della medesima. Tale ordine, tuttavia, precisava il giudice del - non era gravame esigibile per supplire a un'inerzia della parte richiedente in materia di attività probatoria. Il giudice di merito concludeva affermando che la domanda, contestata dalle Ferrovie dello Stato, 3 era del tutto sfornita di prova anche sulla base della disposta consulenza tecnica, non suffragata da idonea documentazione. MA ON ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il lavoratore ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 339, 342 e 163 c.p.c., nonché degli artt. 433 e segg. c.p.c. deducendo che il Tribunale aveva omesso di dichiarare la nullità dell'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato per il fatto che esso aveva menzionato esplicitamente come parte resistente nel giudizio di gravame soltanto il ricorrente, mentre aveva indicato genericamente gli altri lavoratori, che erano stati parti nel giudizio di primo grado, senza far menzione dei loro nominativi. La doglianza è infondata, posto che l'atto di appello, pur mancando del requisito previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 414 n.2 e 163 terzo comma n.2 c.p.c. in relazione all'indicazione nominativa degli altri due lavoratori appellati e, 4 quindi, pur essendo affetto dalla relativa nullità, era stato, tuttavia, notificato ritualmente a tali lavoratori rimanendo sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma, c.p.c.. Peraltro l'impugnazione interposta nei confronti del ON non era nulla perché non mancava del requisito dell'indicazione nominativa dell'appellato. Ne consegue che ai sensi dell'art. 157 secondo comma c.p.c. soltanto gli altri due lavoratori, per i quali l'atto di appello mancava del requisito dell'indicazione nominativa, avrebbero potuto far valere la nullità che, in quanto attinente alla regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello, non era rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ma poteva essere sollevata soltanto dalla parte nel cui interesse la nullità era preordinata. (v. Cass. 7 maggio 1996 n.4243). Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 116 e 416 c.p.c., deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere contraddittoriamente che, pur non escludendosi che una consulenza tecnica possa costituire prova se suffragata da idonea documentazione, i lavoratori non avessero dimostrato le ore di lavoro straordinario con la prodotta elaborazione dei relativi conteggi. egli, Il ricorrente conclude rilevando che paga al momento peraltro, aveva prodotto le buste - del deposito del ricorso e aveva in tal modo documentato la sua richiesta di compenso per le ore di lavoro straordinario svolte. Anche tale secondo e ultimo motivo va respinto. Il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile soltanto quando il lavoratore abbia svolto prestazioni di lavoro in eccedenza al normale orario di lavoro previsto dalla legge, dal contratto individuale, dal contratto collettivo nazionale o da quello aziendale. Per conseguire il diritto a tale compenso, pertanto, il lavoratore deve dimostrare quale sia il normale orario di lavoro che egli era tenuto a osservare, l'avvenuto ed effettivo svolgimento di prestazioni lavorative in eccedenza a tale normale orario di lavoro e il numero di ore prestate (v. Cass. 13 febbraio 1992 n.1801). Il criterio equitativo o il probabile calcolo delle ore di lavoro a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, intesi come strumenti ausiliari del giudice per la determinazione dell'ammontare del 6 compenso dovuto, presuppongono, però, che il lavoratore abbia offerto la prova di avere effettivamente svolto prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. La sentenza impugnata, pertanto, non appare contraddittoria quando afferma che in via di ipotesi ai fini della prova del diritto al compenso per lavoro straordinario potrebbe giovare una consulenza contabile che, nella specie, non poteva servire allo scopo, perché il lavoratore in primo grado si era limitato a produrre dei conteggi in forma apodittica e contestati dall'Ente Ferrovie dello Stato che, in tal modo, aveva addossato sul lavoratore l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Il lavoratore, per contro, deduce che il Tribunale sarebbe incorso in una svista, perché non si sarebbe accorto che egli, al momento del deposito del ricorso, aveva altresì depositato paga a documentazione delle ore didelle buste lavoro straordinario prestate. Tale svista, se sussistente, avrebbe caso mai potuto integrare un errore di fatto risultante da documenti con supposizione di inesistenza di fatti positivamente stabiliti e, quindi, un errore che 7 andava denunciato in via revocatoria ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Non essendo stata proposta l'impugnativa della revocatoria, rimane incensurabile l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'inerzia probatoria del lavoratore non poteva essere sanata dalla richiesta di ordine di esibizione avanzata dal lavoratore nei confronti dell'Ente in relazione ai documenti in suo possesso (ordine di esibizione non accolto dal giudice) oppure dalla produzione da parte del lavoratore di apodittici conteggi, anche genericamente contestati dalla società datricese di lavoro. In particolare, in riferimento а tale ultima ipotesi questa Corte ha già precisato che l'art. 416 terzo comma c.p.c., nell'imporre al convenuto, nel rito del lavoro, di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, senza limitarsi a una generica contestazione, intende scoraggiare la scelta del silenzio da parte del convenuto medesimo che, costituendosi, abbia accettato di partecipare al giudizio e non già imporgli l'onere di dedurre fatti specifici in opposizione a quelli costitutivi della domanda 0, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica 8 contestazione rispetto a ogni singola circostanza addotta dalla controparte con la sanzione, in caso contrario, di ritenere provati i fatti addotti dall'attore. L'art. 416 cit., infatti, non deroga al principio secondo cui determinati fatti possono essere ritenuti pacifici soltanto quando la concontroparte abbia impostato la propria difesa argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore (v. Cass. 18 luglio 2000 n.9424). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle giudizio di spese del 25000 u lire... oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari. T cassazione I D , A S Ó 0 S L 1 A L Così deciso in Roma il 22 febbraio 2001. 33 . , T O T B 5 SA R I 'A E D Il Consigliere estenstensore K P L A S Il Presidente L T I E 1-8-73 Matale Capitanio S N D O I G P S O II Presidente: мочне N IM A E 1 D S A I E Il Cons. estensore: E D A G E O T O G R IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T N E T IS IT E L S G IR E Depositata in Cancellería A E R D LL O E D Oggi, 7 GIU, 2001- Pelle IL COLLABORATORE CA CANCELLERIA