Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
IN DEL POLO ITAL NO0.37 18 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE | PRL JADI CASSAZIONE secto LITISCONSORZIO SEZIONE PRIMA CIVILE PROCESSUALE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12068/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente 15564/00 Dot Mario Rosario MORELL Rei. Consigliero Czon. 85c8 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. PP AR BERRUTI Consigliere Rep. 1046 Ud. 22/10/2002 Dott. Al do CECCHERINT Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NA IA, rappresentata difesa dall'Avvocato CA AN la se 3T0580 rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso;
entrambi elettivamente domiciliati in ROMA VIA 63 presso lo STUDIO CA, G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, ricorrentí - 1 "
Contro
COMUNE C1 PALAZZOLO ACREIDE, in persona del Sindaco pro tempore, eiectivamente domiciliato ir. ROMA VIA APPIA NUOVA 225, presso 1'Avvocato ANTONIO DIERNA, 2002 rappresentato E di feso dagli avvocat! RODOLFO DIERKA, 1921 GIUSEPPE CA, giusta procura a margine;
LG resistente -
contro
COOPERATIVA ABITAZIONE A SCINTILLA SRI, CAMPAILLA VITTORIA, CA IZ, CA DR, CA NA, CA AN, CH CA, CH NA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 15564/00 proposto da: COOPERATIVA ABITAZIONE LA SCINTILIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PANTELLERIA 14, presso l'avvocato ANTONIO SESTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LOMBARTO, giusta mandato a controricorso e ricorso incidentale margine del condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE, in persona del Sindaco pro Dempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 225, presso 'Avvocato ANTONIO DIERNA, rappresentato e difeso dagli avvocati RODOLFO DIERNA, G. USEFFE CA, giusta procura a margine;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
CA NA IA, CA AN;
- intimati -
avversC la sentenza 1. 545/99 della Corte d'Appello di 2 ils CATANIA, depositata il 16/08/99: udita Ja relazione della са ва svolta nella pubblica udenza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. Maric Rosarin MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CA AN, che ha chiesto l'accoglimento del r.corso principale e, rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, 'Avvocato CA GIUSEPPE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi iscritti al n' 12068/00 e al n° 15564/00; udito 92 P.M. in persona do! Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto dej ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto dell'assessorato regionale alla co- operazione per la Sicilia del 30/4/1980, l'odierna ro- sistente, cooperativa edilizia "La Scintilla", venne autorizzata ad occupare, in via temporanea e d'urgenza, il fondo di proprietà indivisa dei sigg. AC Tul- lic, PO EL e AC PP, sito in contre- da Pantano di Falazzolo Acreide, al fine di edificare un complesso edilizio di alloggi a canoni e popolari. La Cooperativa, immessasi nei possesso dell'immobile suddetto con verbale di consistenza del τ η3 19/07/1980, iniziò le opcre edilizie previste che dove- vano essere completale nel termine di tre anni. Tutta- via, la Stessa non diede impulso al procedimento espro- priativo cosicchè il 19/07/1987, ailo opirare del ter- nine prorogata, l'occupazione del Condo divenne ills- gitlima. Conseguentemente, CCT atto di citazione del 6/12/1990, LI АГ e PO EL convennero in giudizio, innanzi il Tribunale di Siracusa, la CC- operativa edilizia "La Scintilla conchè successivamen- te, nel corso del procedimento € "iussu indicis", al fini dell'integrità dei contraddittorio, anche AN © NA AR AC e TE IN, quali aventi causa cel defunto PP AC, chiedendo il risarcimento del subito danno da accessione invertita. In contumacia dei predetti eredi di PP Vacca- il Tribunale adito accoglieva la domanda Ilsarcito гo, ria nej confronti della convenuta Cooperativa, liqui- dando poi (con separata sentenza), in T. 295.208.168, la somma per tal titolo da questa dovuta.
2. In parziale accoglimento del successive gravame della Cooperativa, la Corte di Catania - ribadita la legittimazione passiva dell'appellante in ordine alia - riliquidava la somma, A tai ti- domanda risarciloria Holo da questa dovuta, in base ai criteri previsti dal- La 1. 359/32 e successive integrazioni, e, nel contem- po, decurtava dalla stessa la quona spettante agli ere- -di di PP AC AN ed NAmacia - ia cui costituzione in appello eid ritenuta inammissibile, ex art. 345 e 404 c.p.c. quale intervento adesivo non più consentito in quella fase.
3. Contro quest'ultima sentenza i AC ricorrono ora per cassazione per censurare la riferita statuizio- ne di inammissibilità. Si è costituita la Cooperativa che ha anche propo- Sto ricorso incidentale "subordinato € condizion all'accoglimento della impugnazione principale". Tutte le parti anno depositato anche memorie ex arl. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, in quanto proposti contro la me- 1 sentenza, Vanno previamente riuniti ai. sensi desima dell'art. 335 c.p.c.
2. L'impugrazione principale dei AC é inamuis- sibile per difetto di interesse. Ancorchè abbia e fettivamente errato la Corte ter- ritoriale nel qualificare i AC come "interventori adesivi in appello" e поп come "parti", quali erano, sia pur contumaci, del giudizio a quo nel quale erano state chiamali "iussu iudicis" ad integrare il contrad- LE dittorio) - per cui la motivazione della impugnata sen- tenza deve intendersi in tal senso corretta ex art. 384 - sta di fatto che i medesimi AC non hanno comunque mai formulato, neanche con il riferito atto di costituzione in appello, domanda autonoma alcuna per ottenere la Liquidazione dell'importo risarcitorio spettante loro in tesil "pro quoca”. Il che appunto esclude che gli odierni ricorrenti principali pcosano avere interesse a chiedere la cassazione della sentenza d'appello ed ii rinvio della causa ad altra Corte di mezizo, la quale nej rilevato difetto di alcuna loro - non potrebbe conseguentemente adottare alcuna domanda statuizione in loro favore.
3. Resta, per l'effetto, assorbito il ricorso inci- dentale "condizionato" della Cooperativa.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti ie spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Ia Corte, riuniti ricorsi, dichiara inammissibile quello principale ed assorbito quello incidentale. Spe- se compensate. Roma, 24) ottobre 2002. Il Presidentepresiden Il Consigliere este ((Angelo GriecSwe ! (Mario Rosario re て ec N JONE#F P cancelleria 13 PiнK, 2003 IL CAL it !