Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Competente a conoscere dell'esecuzione dell'ordine di demolizione (art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), impartito con la sentenza di patteggiamento, è il giudice che lo ha emesso. (Nella specie, la Corte ha disatteso l'eccezione difensiva secondo cui l'autorità giudiziaria sarebbe incompetente, spettando l'esecuzione all'autorità amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1817
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 10313/2010
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET LE N. IL 14/09/1968;
avverso l'ordinanza n. 531/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 24/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI Elisabetta;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di patteggiamento il giudice monocratico del Tribunale di PO (definitiva il 5 marzo 2007) aveva applicato a ON RI la pena di mesi 1 e giorni 20 di arresto e 16 mila Euro di ammenda con demolizione delle opere abusive ed ordine di rimessione in pristino per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. Avverso l'ingiunzione a demolire disposta dalla competente Procura della repubblica, notificata in data 8/6/2009, la ON aveva proposto incidente di esecuzione chiedendone l'annullamento, rigettato con ordinanza del Tribunale di PO del 28 dicembre 2009, che è stata impugnata dal difensore della ON con ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
Motivi già proposti in sede di incidente di esecuzione:
1. Nullità dell'ordine di ingiunzione per omessa notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 655 c.p.p., comma 5, in quanto la nomina del difensore rimane valida anche in fase esecutiva, secondo il mandato espressamente conferito al difensore dalla ON, mentre nell'ordine di ingiunzione risultava nominato un difensore di ufficio.
2. Revoca dell'ordine di demolizione per estinzione del reato, in quanto la ON aveva patteggiato la pena e sono decorsi più di due anni dalla definitività della sentenza senza che la stessa abbia commesso altri reati. Essendo il reato estinto l'ordine di demolizione dovrebbe essere considerato estinto anche esso.
3. Nullità dell'ordine di demolizione in quanto non sarebbe stato verificato se l'autorità amministrativa abbia compiuto atti in contrasto con la demolizione. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 stabilisce che nel caso in cui la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio, il Dirigente dell'Ufficio tecnico competente applica una sanzione pecuniaria. Secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice dell'esecuzione dovrebbe verificare la possibilità che l'Autorità amministrativa possa emettere atti che siano in contrasto con l'ordine di demolizione disposto.
4. Incompetenza del P.M. alla esecuzione della ordinanza, in quanto tale potere spetta all'autorità amministrativa, come stabilito dalla Corte di cassazione, in riferimento all'esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione (Cass. n. 5674 del 13/2/2002). L'incompetenza del P.M. potrebbe desumersi anche dall'art. 664 c.p.p., comma 4. Motivi aggiunti:
5. Eccezione di legittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost., con richiesta di rimettere gli atti alla Corte
costituzionale, laddove si sostiene da parte del giudice dell'esecuzione che l'ordine di demolizione impugnato è atto per il quale non va notificato l'avviso al difensore, in quanto ha natura di sanzione amministrativa, costituendo un vulnus al principio del diritto di difesa in fase esecutiva, con evidente disparità fra cittadini condannati. Infatti trattandosi di legge speciale (D.P.R. n. 380 del 2001) si dovrebbe fare rinvio non all'art. 665 c.p.p. ma alle norme del codice di procedura penale che prevedono l'avviso al difensore.
6. Il giudice dell'esecuzione non ha accolto l'eccezione concernente l'estinzione della sanzione per la decorrenza dei due anni dalla definitività della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ritenendo che, trattandosi di misura amministrativa, essa non potrebbe seguire le sorti delle pene accessorie. Ma l'interpretazione dell'art. 445 c.p.p. dovrebbe essere più ampia: essendo l'ordinanza di demolizione una misura consequenziale alla sentenza penale, essa deve considerarsi compresa nel novero degli effetti penali. Pertanto viene richiesto a questa Corte di dichiarare estinta l'ordinanza di demolizione e nulla l'ingiunzione di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto essi in gran parte ripropongono le medesime questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione e da questi decise con motivazione congrua ed in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale sul tema.
1. Quanto al primo motivo, è bene ricordare che il pubblico ministero non ha l'obbligo di notificare l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire, la quale è preordinata a consentire al condannato di provvedere ad un adempimento spontaneo senza ulteriore aggravio di spese (Sez. 3, n. 31996 del 6/8/2007, Vitale, Rv. 237127).
2. Quanto al secondo motivo, non essendo l'ordine di demolizione qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, esso resta eseguibile anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2 (Sez. 3, n. 2674 del 18/9/2000, Callea, Rv. 216821).
3. Il terzo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. Infatti è l'interessato che deve sottoporre il titolo abilitativo eventualmente rilasciato al il giudice dell'esecuzione, affinché questi ne valuti la possibile incidenza sulla disposta demolizione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31); nel caso di specie il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata "chiarezza" in ordine ad un'istanza in sanatoria, della quale non risultava neppure documentata la presentazione, ne' risultavano allegati altri provvedimenti amministrativi che potessero porsi in contrasto con l'ordine di demolizione. D'altra parte, ad abundatiam, nell'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha motivato espressamente circa il fatto che un'eventuale istanza di sanatoria non sarebbe stata accoglibile, trattandosi di un abuso edilizio rilevante, e realizzato in zona vincolata.
4. Quanto alla pretesa incompetenza dell'autorità giudiziaria, e quindi del pubblico ministero, è principio pacifico che il giudice penale che abbia disposto la demolizione delle opere abusive con sentenza applicativa di pena patteggiata conserva la competenza a conoscere dell'esecuzione del suo provvedimento ex art. 665 c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 65 del 15/3/2000, Giusta, Rv. 216448).
4. Per quello che attiene alla prospettata questione di illegittimità costituzionale, peraltro priva dell'individuazione della norma specificamente censurata, la stessa non solo è adombrata in termini ipotetici, ma fa riferimento ad una disparità di trattamento che non viene descritta ed è inoltre posta in relazione ad un tertium comparationis non indicato.
5. L'ultimo motivo riproduce la censura, da dichiararsi manifestamente infondata, già oggetto del secondo motivo di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del gravame conseguono, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento e del pagamento di una somma di mille Euro a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011